648 ter cp: impiego di denaro o beni di provenienza illecita

Il delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ex art. 648 ter c.p., consiste nel fatto di chiunque che, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis (rectius, ricettazione e riciclaggio), impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto (art. 648 ter co. 1).

La disposizione in esame è stata introdotta al fine di completare la tutela già apprestata dall’art. 648 bis, quindi per predisporre un ostacolo all’investimento dei capitali illeciti nei circuiti delle attività economiche e finanziarie lecite; ciò sia per i conseguenti gravi turbamenti dell’ordine economico, sia per i possibili turbamenti dell’ordine socio-politico, in quanto l’incontenibile aumento del potere economico della criminalità organizzata rischia di portare sul versante della criminalità anche i centri di potere reale, politico e sociale, e di porre in essere aggressioni, senza precedenti, agli equilibri nazionali e internazionali.

Presupposto negativo è che da parte dell’agente non vi sia stato concorso nel reato principale, mentre presupposto positivo è il delitto-presupposto che, stando alla lettura della legge, comprende anche il delitto colposo, come nella ricettazione, e non solo il delitto non colposo, come invece nel riciclaggio.

Ai fini della configurabilità del delitto di impiego di denaro, beni ed altre utilità di provenienza illecita, la nozione di attività economica o finanziaria è desumibile dagli artt. 2082, 2135 e 2195 cod. civ. e fa riferimento non solo all’attività produttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare nuovi beni o servizi, ma anche a quella di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle menzionate norme del codice civile.

Non occorre che il reimpiego del danaro o degli altri beni provenienti da delitto avvenga in attività lecite, né che tali attività siano svolte professionalmente; non è altresì necessario che la condotta di reimpiego presenti connotazioni dissimulatorie, volte ad ostacolare l’individuazione o l’accertamento della provenienza illecita dei beni.

Trattasi di reato eventualmente abituale, in quando la reiterazione dell’impiego non è necessaria, bastando ad integrare il reato anche una sola occasiona le operazione di investimento. Qualora tale reiterazione vi sia, comunque, si ha pur sempre un solo reato.

Dal punto di vista soggettivo, è richiesto il dolo generico, ossia la consapevolezza della provenienza da delitto del denaro, beni o altre utilità e la consapevolezza e volontà di impiegare i medesimi in attività economiche o finanziarie.

Ciò posto, deve ritenersi che il delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sussista anche quando l’attività di reimpiego non sia volta ad ostacolare l’individuazione o l’accertamento della provenienza illecita dei beni. In altre parole, l’impiego diretto di denaro di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie in grado di “ripulirlo” non costituisce riciclaggio e va sanzionato sulla base dell’articolo 648 ter. La sostituzione, invece, di questo denaro e il suo successivo reimpiego è punito per riciclaggio ai sensi dell’art 648 bis c.p. (in tal caso il reimpiego del denaro si atteggia, infatti, come “post factum” non rilevante).

Il delitto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita si ha consuma nel momento e nel luogo della realizzazione dell’impiego e il tentativo risulta essere configurabile.

Sono previste aggravanti e attenuanti speciali (v. art. 648 ter co. 2 e 3) analoghe a quelle previste per il riciclaggio.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.