Gli Accertamenti tecnici del PM: ripetibili e irripetibili

Nel corso delle indagini preliminari, il Pubblico Ministero può avere necessità di svolgere accertamenti tecnici, che comportano – per l’appunto – specifiche conoscenze scientifiche, tecniche o artistiche, che esulano dalle competenze possedute dall’organo inquirente.

Allorchè, dunque, il Pubblico Ministero debba procedere, nel corso delle indagini, ad  “accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze“, l’art. 359 c.p.p. gli riconosce la facoltà di nominare uno o più consulenti tecnici che apportino il proprio contributo all’attività investigativa .

La nomina del consulente, così come la relazione tecnica da egli redatta, è destinata a confluire nel fascicolo del Pubblico Ministero e di norma coperta dal segreto investigativo fino al termine delle indagini preliminari (415 bis c.p.p.).

Quando, tuttavia, gli accertamenti tecnici assumono il carattere dell’irripetibilità, l‘articolo 360 c.p.p. dispone che il Pubblico Ministero avvisi, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato ed i rispettivi difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici, affinché si proceda in contraddittorio all’accertamento, esattamente come avviene in caso di perizia. Il difensore, nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati, hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.

L’irripetibilità dell’accertamento tecnica riguarda sia l’attività di accertamento fatta su cose, persone o luoghi soggetti a modificazione per il passaggio del tempo, sia quella attività che presenti carattere “distruttivo” in sé, proprio in ragione del tipo di accertamento che deve essere svolto sul reperto.

Il verbale di accertamento tecnico irripetibile è destinato a confluire nel fascicolo per il dibattimento, ove venga disposto il rinvio a giudizio.

L’indagato, dopo avere ricevuto l’avviso del conferimento dell’incarico al consulente e prima che lo stesso avvenga, può formulare riserva di promuovere incidente probatorioIn tal caso, il PM deve disporre che non si proceda agli accertamenti, salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti. Se l’accertamento tecnico irripetibile è differibile e il PM, nonostante la riserva di incidente probatorio formulata dall’indagato, ugualmente procede all’accertamento, il relativo verbale è inutilizzabile nel dibattimento (ma utilizzabile ad altri fini, come ad es. per il giudizio abbreviato, richiesta di misura cautelare, etc.).

Il comma 4 bis dell’art. 360 c.p.p. – aggiunto di recente con L. n. 103 del 23/06/2017, c.d. Riforma Orlando dispone che “la riserva… perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro 10 giorni dalla formulazione della riserva stessa“, al chiaro fine di impedire un utilizzo strumentale di questa facoltà per finalità puramente dilatorie. Ne consegue che, nel caso in cui, entro il termine di 10 giorni non sia stata presentata la richiesta di incidente probatorio, il P.M. è libero di procedere all’accertamento tecnico nelle forme previste dall’art. 360 c.p.p. e il relativo verbale sarà pienamente utilizzabile nel dibattimento.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.