Acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti art. 468 comma 4 bis cpp

Ai sensi dell’art. 468 comma 4-bis c.p.p., “La parte che intende chiedere l’acquisizione di verbali di prova di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa è autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l’esame a norma dell’articolo 495″.

L’acquisizione di verbali di prove di altro procedimento non presuppone che questo sia già stato definito con sentenza irrevocabile, nè la inosservanza delle prescritte formalità è sanzionata da alcuna previsione di nullità o inutilizzabilità (v. ad es. Cass. sez. III, 7 giugno 2011 n. 35865).

Tra i verbali di prove di altri altri procedimenti cui si riferisce l’art. 468 comma 4 bis, rientrano, atteso l’ampio significato dell’espressione adottata dal legislatore, ogni mezzo di prova, sia orale che documentale.

La necessità di un’espressa richiesta, da formulare unitamente al deposito della lista testimoniale, inerisce esclusivamente ai verbali di prove. Ne consegue che ove il verbale di cui si chiede l’acquisizione non costituisce verbale di prova, ma soltanto documentazione di un atto non ripetibile, esso sia comunque acquisibile a norma dell’art. 238 comma 3 c.p.p., a prescindere dalla formulazione della richiesta ex art. 468 comma 4-bis. Costituiscono, ad esempio, documentazione di atto irripetibile e non verbale di prova, il verbale di arresto, così come anche la denuncia-querela relativa ad altro procedimento.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.