L’affidamento in prova al servizio sociale: art. 47 ord. penit.

L’affidamento in prova al servizio sociale è una misura alternativa alla detenzione prevista  e disciplinata dall’art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, che stabilisce che, se la pena detentiva inflitta non supera i 3 anni, il condannato ha la possibilità di essere affidato ai servizi sociali fuori dell’istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.

Il condannato potrà così scontare (o proseguire) la pena fuori dal carcere, nel rispetto di programmi e prescrizioni, mettendo alla prova il proprio reinserimento nella vita sociale con il supporto dell’apposito servizio sociale del Ministero della giustizia: l’Ufficio esecuzione penale esterna -c.d. Uepe.

L’affidamento in prova viene concesso dal Tribunale di sorveglianza, su istanza dell’interessato presentata personalmente o a mezzo del proprio difensore: possono essere ammessi a questa misura i condannati la cui pena detentiva (o residuo di essa) non superi i 3 anni o i 4 anni, se vi è stata detenzione (anche in misura cautelare), purché l’osservazione della personalità del soggetto dia esito positivo e convinca dunque degli effetti rieducativi che potrebbero conseguirne.

Occorre, inoltre, che l’affidato abbia un domicilio (casa propria o di un famigliare o una comunità in cui può essere ospitato) e un lavoro; dovrà pertanto allegarsi all’istanza la dichiarazione di disponibilità di un soggetto ad assumere il condannato se scarcerato.

L’art. 47-quater  estende l’applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale, anche oltre i limiti di pena previsti, nei confronti dei malati affetti da Aids conclamata che intendono intraprendere un programma di cura ed assistenza.

Con la concessione della misura, all’affidato saranno alcune prescrizioni, che egli sarà obbligato a rispettare, riguardanti la dimora, la libertà di movimento (orari, tragitti), il divieto di frequentare certi tipi di persone e di luoghi. Egli dovrà inoltre tenere regolari contatti con l’Uepe, che riferirà al magistrato di sorveglianza.

L’affidamento in prova, dopo la sua concessione, può essere revocato qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova. In caso contrario, l’esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale.

Anche l’affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova  di un suo concreto recupero sociale, può essere concessa la detrazione di pena ai sensi dell’art. 54 ord. penit.

Accanto all’affidamento in prova, per così dire “ordinario”, la legge prevede anche l’affidamento in prova in casi particolari, qualora il condannato sia persona dipendente da alcool o sostanze stupefacenti.

Ai sensi dell’art. 94 del TU delle leggi sugli stupefacenti (DPR 309/1990), il Tribunale di sorveglianza può, a domanda, affidare al servizio sociale persone tossicodipendenti o alcooldipendenti condannate a pena detentiva non superiore a 6 anni (4 anni in caso di condanna per uno dei delitti di cui all’art. 4-bis, O.P.) – anche se la pena costituisce residuo di una pena maggiore – al fine di proseguire o iniziare un’attività terapeutica di recupero.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.