Procedimento cautelare: inammissibile il ricorso per Cassazione personale dell’indagato

L’arti art. 1 comma 54 della Legge 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. Riforma Orlando) ha riformato il testo:

  • dell’art. 571 comma 1 c.p.p. (rubr. Impugnazione dell’imputato), anteponendo alla previsione secondo la quale “l’imputato può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di procuratore speciale…” la clausola di esclusione “Salvo quanto previsto per il ricorso per cassazione dall’articolo 613 c.p.p. comma 1”;
  • e dellart. 613 comma 1 c.p.p., che preclude la sottoscrizione del ricorso ai difensori non iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione e nell’incipit del quale sono state soppresse le parole “Salvo che la parte non vi provveda personalmente”.

Così operando, il Legislatore ha inteso precludere all’imputato la possibilità di presentare personalmente ricorso per Cassazione, attribuendo tale facoltà esclusivamente ai difensori iscritti nell’albo speciale. Sennonché, in materia cautelare le norme che disciplinano il ricorso per Cassazione (artt. 311 e 325 c.p.p.) sono rimaste immutate alla riforma, continuando a prevedere in capo all’imputato/indagato la legittimazione a proporre personalmente il ricorso di legittimità.

Innanzi alla proposizione, post riforma, di ricorsi di legittimità sottoscritti direttamente dall’interessato in materia cautelare, la giurisprudenza si è dunque interrogata in ordine all’applicabilità del principio della rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità anche in materia cautelare, al fine di stabilire l’ammissibilità o meno del ricorso per Cassazione proposto ex artt. 311 e 325 c.p.p.

Secondo la VI Sezione Penale della Corte di Cassazione (sentenza 15 settembre 2017, n. 42062), il principio della rappresentanza tecnica in Cassazione avrebbe  “valenza universale” (quindi operante anche con riferimento a tutte le ulteriori ipotesi, codicistiche ed extracodicistiche, di ricorso per cassazione proponibile dall’imputato/indagato), in ragione dell’innesto riformatore nella disposizione dell’articolo 571 comma 1 c.p.p. e dell’espressa affermazione contenuta nell’art. 613 c.p.p. sulla preclusione della sottoscrizione personale del ricorso per Cassazione per l’imputato ed i soggetti al medesimo legislativamente equiparati.

A diversa conclusione è giunta, invece, la V Sezione (ordinanza 8 novembre 2017, n. 51068), secondo cui, pur nel vigore della nuova disciplina, deve ritenersi tuttora ammissibile il ricorso personale dell’imputato/indagato avverso provvedimenti in materia di misure cautelari personali, atteso che il ricorso per Cassazione avverso le ordinanze emesse nell’ambito del procedimento cautelare, per sua natura strumentale e incidentale, trova la sua specifica regolamentazione nell’articolo 311 c.p.p., il cui testo è rimasto immutato, continuando a contemplare la facoltà per l’imputato di sottoscrivere personalmente il ricorso.

Sul piano logico e sistematico, poi, secondo questa pronuncia, ove il legislatore avesse avuto intenzione di estendere l’obbligo della rappresentanza tecnica anche alla materia cautelare, lo avrebbe previsto espressamente, tenuto conto che si è preoccupato di ritoccare l’articolo 325 c.p.p. per coordinarlo con l’articolo 311 c.p.p.. D’altronde, il procedimento cautelare riveste una sua peculiarità propria, toccando il diritto fondamentale della libertà personale e dovendo trovare il suo svolgimento in tempi molto rapidi.

Tale pronuncia, riconoscendo tuttavia l’importanza dell’oggetto di contrasto, ha rimesso l’esame alle Sezioni Unite della seguente questione:

«Se, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., con cui si è esclusa la facoltà dell’imputato di proporre personalmente ricorso per cassazione, permanga la sua legittimazione a proporre personalmente ricorso in materia di misure cautelari».

Secondo l’informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, in esito alla camera di consiglio del 21 dicembre 2017, al quesito si è data risposta negativa:

«Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento non può essere personalmente proposto dalla parte, ma deve essere personalmente sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione».

Conformi le conclusioni rese dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione.

Si rimane in attesa del deposito delle motivazioni.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.