Appello 310 c.p.p. avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali

Ai sensi dell’art. 310 c.p.p., fuori dei casi previsti dall’ 309 c.p.p. (riesame avverso ordinanze che dispongono una misura cautelare), avverso le ordinanze emesse in materia di misure cautelari personali (quindi sia coercitive che interdittive, non assoggettabili al riesame; es. ex art. 299 c.p.p.) è proponibile il residuale mezzo d’impugnazione dell’appello.

Legittimati a proporre appello sono, ai sensi del comma 1 dell’art. 310 c.p.p., il pubblico ministero (cui è invece precluso proporre riesame ex art. 309), l’imputato e il suo difensore.

A differenza del Riesame, che essendo un mezzo d’impugnazione ad effetto totalmente devolutivo prevede che l’enunciazione dei motivi di impugnazione sia facoltativa, l’appello richiede l’espressa enunciazione dei motivi a pena di inammissibilità dell’atto di impugnazione.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 310 c.p.p., per il giudizio d’appello si osservano le disposizioni dell’articolo 309 commi 1, 2, 3, 4. Ne consegue che esso va proposto nel termine di 10 giorni dalla notifica o esecuzione dell’ordinanza che si intende impugnare, presso la cancelleria del tribunale, in composizione collegiale, del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello nella cui circoscrizione è compreso l’ufficio del giudice che ha emesso l’ordinanza (ex Tribunale delle Libertà).

Dell’appello è dato immediato avviso all’autorità giudiziaria procedente che, entro il giorno successivo, trasmette al tribunale l’ordinanza appellata e gli atti su cui la stessa si fonda.

Il tribunale decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti con ordinanza depositata in cancelleria entro trenta giorni dalla decisione, salvi i casi in cui la stesura della motivazione sia particolarmente complessa per il numero degli arrestati o la gravità delle imputazioni. In tali casi, il giudice può infatti indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il 45° giorno da quello della decisione.

E’ bene precisare che i termini fin qui delineati, a differenza di quanto previsto per il riesame ex art. 309 c.p.p., non sono di natura perentoria, ma meramente ordinatori, sicché la loro inosservanza non produce conseguenze processuali, quali la perdita di inefficacia della misura cautelare a oggetto.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.