Appropriazione indebita, articolo 646 c.p.

L’appropriazione indebita appartiene alla categoria dei delitti contro il patrimonio e viene commessa, ai sensi dell’art. 646 c.p., da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o di una cosa mobile altrui, della quale abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.

La finalità della norma che sanziona lappropriazione indebita è quella di punire, con lo strumento penale, chiunque si trovi ad avere la disponibilità di un bene e, approfittando di tale situazione di “vantaggio”, si comporti rispetto allo stesso uti dominus, ossia come se ne fosse il proprietario, senza in realtà esserlo.

Soggetto attivo del reato può essere, quindi, chiunque abbia il possesso del denaro o della cosa, sorto in base a qualsiasi titolo purché non idoneo al trasferimento della proprietà.

Elemento soggettivo del reato è il “dolo specifico“, che si estrinseca nella coscienza e nella volontà di appropriarsi definitivamente della cosa mobile altrui con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto (non è necessario che quest’ultimo sia effettivamente conseguito).

Il reato di appropriazione indebita si intende consumato quando il soggetto che ha la disponibilità della cosa pone in essere un comportamento idoneo a esprimere la volontà di appropriarsene in via definitiva. Questo consiste in una interversio possessionis ovvero in un cambiamento del comportamento del soggetto attivo che mostra in modo inequivoco di trattare la cosa come propria, atti tradizionalmente identificati nella consumazione, alienazione, ritenzione e distrazione della cosa.

La semplice ritenzione del bene, quando origini da una lite civile in cui ognuno dei contendenti fa valere le proprie ragioni nei confronti dell’altro, non costituisce, di per sé, un indice sicuro della volontà di intervertire il possesso e cioè un comportamento uti dominus, potendo, al più, essere qualificato come un mero inadempimento come tale solo civilisticamente sanzionabile (Cass. n. 45298/2017).

La pena prevista per siffatta violazione è quella della reclusione sino a 3 anni congiunta alla multa fino a 1.032 €, ma se il fatto è commesso su cose detenute a titolo di deposito necessario, ossia di un deposito effettuato a causa di circostanze imprevedibili (come terremoto, incendio, naufragio etc…) non originato quindi da un atto di libera volontà, la pena viene aumentata.

La procedibilità è d’ufficio solo in caso di deposito necessario e/o quando il reato è aggravato ai sensi del n. 11 dell’art. 61 c.p. In tutti gli altri casi il reato è procedibile a querela di parte.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.