Art. 581 codice penale: Percosse

Il delitto di percosse punisce, a querela della persona offesa, chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa fino a 309 euro.

L’articolo in oggetto tutela l’integrità fisica della persona in una fase prodromica, trovando infatti applicazione solamente quando non derivi una malattia nel corpo o nella mente (diversamente, verrebbe a configurare il delitto di lesioni).

La condotta tipica consiste in ogni violenta manomissione di una persona fisica. Vi rientrano dunque gli spintoni, le tirate di capelli, etc. Non è necessario che venga concretamente provocata una sensazione dolorosa, quanto che vi sia l’idoneità a determinarla.

Per quanto riguarda l’elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, e cioè la coscienza e volontà di percuotere la vittima causando del dolore fisico apprezzabile.

Il soggetto attivo del reato può essere qualunque individuo e il reato si intende consumato nel momento in cui è realizzato l’atto di percuotere. Il soggetto passivo deve invece essere una persona vivente, in quanto le percosse su un cadavere integrano il reato di cui all’art. 410.

La struttura del reato di percosse consente la configurabilità del tentativo (ad es. nel caso di un pugno o di una spinta andati a vuota per la prontezza di riflessi da parte della vittima, o grazie all’intervento di un terzo, ecc.).

Ai sensi del medesimo art. 581 c.p., infine, non si configura il delitto di percosse quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.