Art. 603 comma 3 bis: la rinnovazione obbligatoria dell’istruttoria in appello

 

L’articolo 603 comma 3 bis c.p.p. – comma aggiunto ad opera della c.d. riforma Orlando (legge n.103 del 2017) – impone oggi al Giudice di seconde cure di rinnovare la prova dichiarativa, ogni volta che l’imputato sia stato prosciolto in primo grado ed il Pubblico Ministero proponga appello per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa.

Tale novus normativo, invero, costituisce risposta ai numerosi impulsi ricevuti sul punto dalla Corte EDU, che già a partire dagli anni ’80 aveva iniziato a riconoscere una violazione dell’art. 6 CEDU nell’ipotesi di ribaltamento di una decisione assolutoria non preceduta dalla rinnovazione, davanti al giudice dell’impugnazione, della prova dichiarativa rivelatasi decisiva ai fini della pronuncia sulla responsabilità (cfr. Cedu: 24 novembre 1986, U. c. Austria; 7 luglio 1989, B. c. Belgio; 27 giugno 2000, C. c. Romania; 15 luglio 2003, S.A. c. Islanda; 18 maggio 2004, D. c. Francia; 21 gennaio 2006, G.R. c. Spagna; 5 luglio 2011, D. c. Moldavia; 26 giugno 2012, G. c. Romania; 5 marzo 2013, M. c. Romania; 9 aprile 2013, F. c. Romania; 4 giugno 2013, H. c. Romania; 29 ottobre 2013, H. c. Romania; 15 settembre 2015 M. c. Romania; 22 settembre 2015, N. c. Romania).

Spinta dagli obblighi d’interpretazione conforme alla CEDU, anche la giurisprudenza interna di legittimità ha iniziato a considerare “assolutamente necessaria” (art. 603 comma 3 c.p.p.) la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva ai fini della riforma in secondo grado della pronuncia assolutoria. Finché, la cd. riforma Orlando già cit., ha da ultimo introdotto nell’art. 603 c.p.p. il comma 3 bis, conferendo veste normativa all’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale “in caso di appello del pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa“.

La nuova previsione normativa ha sollevato numerosi quesiti problematici; ad alcuni dei quali hanno dato, di recente, risposta le Sezioni Unite (sentenza 19 gennaio 2017, Patalano) affermando, da un lato, che l’inottemperanza dell’obbligo di riassunzione della fonte dichiarativa integra un vizio di motivazione rilevabile in Cassazione ogni qual volta il ricorrente abbia censurato la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità dell’apparato argomentativo con riferimento alla valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, dall’altro, che l’obbligo di rinnovazione deve estendersi anche al giudizio abbreviato d’appello non condizionato.

Ma ancora di più, sono state le critiche che a tale previsione, per come formulata, sono state mosse. Si è innanzitutto rilevato come il nuovo comma 3 bis nulla dica a proposito delle sentenze assolutorie impugnate dalla sola parte civile. Maggiori problematiche atterranno poi ai processi celebrati in abbreviato, rischiandosi di vanificare gli sforzi di economia processuale compiuti nella previsione di disciplina di tale rito. Inoltre, non può non rilevarsi la totale assenza di rilievo della motivazione, essendo del tutto irrilevante la logicità, completezza e capacità di convincimento della sentenza assolutoria ai fini dell’applicabilità dell’art. 603 comma 3 bis.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.