Il delitto di Violazione di domicilio è previsto dall’art. 614 del codice penale, che punisce, a querela di parte, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque “si introduce o si trattiene nell’abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con l’inganno”.
Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l’espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.
Si procede d’ufficio se il fatto è commesso con violenza sulle cose o alle persone ovvero se il colpevole è palesemente armato. Ai fini della configurabilità dell’aggravante è richiesto non un rapporto “occasionale” tra gli atti di violenza e la violazione di domicilio, ma un nesso teleologico tra le due azioni; potendo, diversamente, il delitto di danneggiamento concorrere con quello di violazione di domicilio commesso con violenza sulle cose, se la violenza non costituisce il mezzo per conseguire l’evento del delitto di violazione di domicilio e sia, quindi, la conseguenza di un’azione dei tutto avulsa da quel fine.
Il delitto di Violazione di domicilio è un reato comune, di danno e di evento. L’interesse giuridico tutelato è la libertà domestica e cioè il diritto del cittadino, sancito dalla Costituzione all’art. 14, di vivere liberamente della propria abitazione al riparo da ingerenze o intromissioni arbitrarie.
Quale reato a forma libera, presuppone come condotta l’atto da parte del reo di introdursi o trattenersi nell’abitazione altrui, o in altro luogo di privata dimora o nelle appartenenze di essi senza il consenso dell’utilizzatore. Il trattenersi, in particolare, richiede un pregresso ingresso legittimo, diversamente infatti si applicherebbe la fattispecie di cui al comma primo.
L’analisi del reato in questione presuppone preliminarmente la definizione di due dei suoi elementi tipici quali i concetti di abitazione, privata dimora e di appartenenze di essi.