Art. 656, comma 9, c.p.p. e fattispecie ivi richiamate: è rinvio mobile.

Sentenza 8 novembre 2016, n. 52181 (deposito del 07 dicembre 2016) – In tema di sospensione dell’ordine di esecuzione di pene detentive, la condanna per il reato previsto dall’art. 572, comma 2, c.p. costituisce causa ostativa alla sospensione dell’ordine di esecuzione, nonostante l’abrogazione di detta norma operata dall’art. 1, comma 1 bis, del D.L. 14 agosto n. 93, attesa la natura “mobile” del rinvio contenuto nell’art. 656, comma 9, c.p.p. all’art. 572, comma 2, c.p.p. e la continuità normativa tra l’ipotesi formalmente abrogata e l’analoga previsione di cui all’art. 570, comma primo – 61, comma primo, n.11–quinquies, c.p.


L’art. 656, comma 9, lett. a) c.p.p. dispone non procedersi alla sospensione dell’ordine di esecuzione di pene detentive nei confronti di condannati per i delitti di cui all’art. 4 bis ord. penit., oltre che negli altri casi previsti ivi previsti, tra i quali è compresa la fattispecie di cui all’art. 572, comma 2, c.p. (maltrattamenti in famiglia in danno di minori).

Invero, tale fattispecie è stata formalmente abrogata dall’art. 1, comma 1 bis, D.L. 14 agosto 2013, n. 93 (conv. con modifiche in L. 15 ottobre 2013, n. 119).

Tuttavia, rileva la Corte, si tratta di un’abolitio criminis solo apparente, perché il citato provvedimento legislativo ha aggiunto – in luogo della formale eliminazione del comma 2 dell’art. 572 c.p. – all’art. 61 n. 11 quinquies c.p. l’ipotesi del minore ultraquattordicenne a quella del minore infraquattordicenne, per cui vi è continuità normativa, per come ha già avuto modo di pronunciarsi lo stesso Giudice della legittimità (v. Cass. sez.  IV, 18 marzo 2015, n. 22530).

Deve, allora, accertarsi se l’abrogazione formale del comma 2 dell’art. 572 c.p. incida o meno sulla disciplina relativa alla sospensione dell’ordine esecutivo di cui all’art. 656, comma 9, lett. a) c.p.p., avendo riguardo alla circostanza che in tale comma vi è incluso letteralmente l’art. 572, comma 2 c.p.

In altre parole, occorre verificare se, nel caso di specie, operi la disciplina della successione di leggi nel tempo di cui all’art. 2, comma 4, c.p.; e cioè dipende da come vada inteso il rinvio operato dall’art. 656 comma 9 all’art. 572 comma 2 c.p., ovvero se trattasi di un rinvio materiale (o fisso), o di un rinvio formale (o mobile).

Il rinvio si definisce mobile o fisso, infatti, a seconda che l’autorità emanante la norma “richiamata” mantenga o meno il potere di modificare o abrogare la norma integrativa, con effetti diretti sulla norma “richiamante”.

Orbene, a tale quesito la Corte dà risposta negativa, facendo leva sulla ratio dell’intervento legislativo citato, che è quella di dotare di maggior rigore punitivo la fattispecie aggravata di cui all’art. 572 c.p., nonché tenendo conto della natura e dello scopo dell’art. 656, che richiamando talune fattispecie incriminatrici, prescinde dalla formale formulazione linguistica delle stesse, incorporandone le relative evoluzioni e modifiche.

Né rileva, a tal fine, il riconoscimento delle attenuanti generiche e la loro prevalenza/equivalenza con le contestate aggravanti, posto che un tale riconoscimento rileva esclusivamente riguardo il trattamento sanzionatorio da irrogare.

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Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.