Associazione a delinquere ex articolo 416 c.p.

L’associazione a delinquere (o meglio, per delinquere) è un delitto previsto dall’articolo 416 del codice penale contro l’ordine pubblico (Titolo V, libro II), minacciato dalla semplice presenza del sodalizio criminoso; gli associati, infatti, vengono puniti per il solo fatto di appartenere all’associazione, indipendentemente dalla commissione o meno dei delitti contemplati dal programma criminoso (deroga all’articolo 115 c.p.).

L’art. 416 c.p. punisce chi si associa, almeno in numero di tre persone, allo scopo di commettere più delitti. Sono diversamente sanzionate le condotte di chi promuove, costituisce o organizza l’associazione, nonchè per i “capi” della stessa (reclusione da 3 a 7 anni), rispetto a quelle di chi si limita a parteciparvi (reclusione da 1 a 5 anni).

Associazione a delinquere: soggetto attivo

Per la configurabilità del reato occorre la presenza minima di tre persone e tale requisito è necessario con riferimento a tutte le condotte punite dalla norma, trattandosi di un reato a concorso necessario. Si noti, sul punto, come il predetto numero minimo di partecipanti debba considerarsi integrato – secondo autorevole dottrina – anche qualora tra questi si annoverino soggetti non capaci di intendere o di volere o, comunque, non imputabili.

Il numero minimo di almeno tre persone può raggiungersi anche per successiva adesione di altri ad un vincolo originario tra due sole persone. In tal caso, da un lato, il delitto è configurabile soltanto dal momento in cui il vincolo si è esteso al numero minimo di correi; dall’altro, la permanenza del reato cessa dall’istante in cui per qualsiasi ragione (morte, recesso e simili), il numero dei partecipanti all’associazione sia inferiore a quello richiesto dalla legge.

Il delitto di associazione a delinquere può essere commesso da chiunque (c.d. reato comune), non richiedendo che i soggettivi attivi abbiano determinate qualifiche o si trovino in determinati rapporti rispetto al bene giuridico tutelato.

Associazione a delinquere: elementi costitutivi 

Secondo consolidato orientamento, sono elementi costitutivi del reato di associazione per delinquere:

  • la formazione di un vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare oltre la realizzazione dei reati programmati;
  • l’esistenza di una struttura organizzativa, sia pure rudimentale e priva della distribuzione gerarchica delle funzioni;
  • l’indeterminatezza del programma criminoso.

Proprio l’ultimo dei tre elementi su indicati costituisce l’elemento differenziale rispetto al semplice concorso nel reato ex art. 110 c.p., posto che in quest’ultimo caso, occorre che i concorrenti cooperino insieme per la realizzazione di una o più offese determinate.

Quanto al vincolo associativo, esso deve essere stabile o comunque tendenzialmente permanente, nel senso di essere destinato a durare oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; è, cioè, necessario che il vincolo sia continuativo e permanga al punto da costituire, per la sua funzione propulsiva della criminalità così come organizzata, un attentato preordinato e sistematico all’ordine pubblico.

Il reato ha infatti natura permanente, che si consuma nel momento in cui nasce la sodalizio e permane finchè esso non si scioglie.

Associazione a delinquere: elemento oggettivo

La fattispecie de qua si caratterizza come reato a forma libera ed a pericolo concreto. Non è infatti configurabile il tentativo, perfezionandosi già con la creazione del vincolo associativo e l’accordo sul piano organizzativo per l’attuazione del programma delinquenziale, indipendentemente dalla concreta esecuzione dei singoli delitti. Gli eventuali atti, diretti alla formazione di un’associazione per delinquere, privi del carattere dell’idoneità e della in equivocità, sono meramente preparatori e irrilevanti giuridicamente.

L’art. 416 c.p. individua, poi, quattro tipologie di condotte punibili: la costituzione, la promozione, l’organizzazione e la partecipazione.

E’ promotore colui il quale prende l’iniziativa per la costituzione dell’associazione, palesando all’esterno l’intenzione di voler dar vita alla stessa; è costitutore colui che crea l’associazione mediante il reclutamento del personale e il reperimento dei mezzi.

Sono organizzatori, invece, coloro i quali coordinano l’attività dei compartecipi al fine di assicurare vita, efficienza e sviluppo dell’associazione, in modo difficilmente intercambiabile. È tale anche l’affiliato che, sia pure nell’ambito delle direttive impartite dai capi, esplica con autonomia la funzione di curare il coordinamento dell’attività degli altri aderenti, l’impiego razionale delle risorse associative e delle strutture, nonché di reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso. Questi ultimi si differenziano dai “capi” e dai “dirigenti”, in quanto questi ultimi hanno un ruolo gerarchicamente superiore ai compartecipi e hanno incarichi direttivi e risolutivi nella vita dell’organizzazione e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati.

Per quanto concerne la figura del partecipe, essa è ravvisabile in presenza di qualsiasi azione, con qualsiasi modalità eseguita, purchè causale rispetto all’evento tipico; deve cioè individuarsi il contributo, anche minimo ma non insignificante, apportato dal singolo alla vita della struttura e in vista del perseguimento del suo scopo.

Associazione a delinquere: elemento soggettivo

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, dovendo l’agente avere coscienza di far parte di un’associazione e di svolgere i propri compiti al fine del raggiungimento dell’illecito obiettivo comune al sodalizio.

Per ritenere sussistente la compartecipazione di un soggetto al delitto di associazione per delinquere, occorre pertanto la dimostrazione chiara e certa della sicura volontà del soggetto di entrare a far parte, come membro, dell’associazione e recare così un contributo concreto all’attuazione del programma di delinquenza. In altri termini, occorre la manifestazione di una “affectio societatis scelerum”, supportata dalla continuità, frequenza e intensità dei rapporti con gli altri associati.

Ne consegue che non risponde del delitto di associazione per delinquere colui che, pur partecipando alla commissione di uno o di più reati funzionali al perseguimento degli scopi dell’associazione, ignori l’esistenza dell’associazione stessa.

Associazione a delinquere: le aggravanti

Si applica la reclusione da 5 a 15 anni in caso di brigantaggio, ovverosia quando gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie.

Nel caso, invece, in cui l’associazione sia diretta a commettere il delitto di riduzione in schiavitù o servitù (art. 600 c.p.), quello di tratta di persone (art. 601 c.p.), quello di acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.) o quello di trasporto di stranieri clandestino aggravato (art. 12, co. 3-bis, T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), la pena è della reclusione da 5 a 15 anni, per coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l’associazione, o da 4 a 9 anni, per coloro che ne fanno solo parte.

Sono poi aggravati i casi in cui l’associazione sia diretta a commettere i delitti di prostituzione o pornografia minorile (artt. 600-bis e 600-ter c.p.), detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.), pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.), violenza sessuale (art. 609-bis c.p.) quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciottoatti sessuali con minorenne (art. 609-quater c.p.), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies c.p.), violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies c.p.) quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto e adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

In tali ipotesi, infatti, si applica la reclusione da 4 a 8 anni, per coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l’associazione, o da 2 a 6 anni per coloro che ne fanno solo parte.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.