L’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ex art. 74 d.P.R. 309/90

Il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è p. e p. dall’articolo 74 del TU sugli stupefacenti (D.P.R. n. 309/90).

Essa può definirsi una species del più ampio genusassociazione a delinquere” regolato dall’articolo 416 c.p., caratterizzandosi rispetto alla figura generale per l’oggetto assai più circoscritto: non una serie indefinita di reati, ma solo ed esclusivamente il traffico illecito di sostanze stupefacenti.

Essa, al pari di ogni associazione delittuosa, deve essere dotata del carattere della stabilità e della permanenza, ed essere munita di un minimo di organizzazione che si presenti adeguata rispetto al programma delittuoso che si prefigge di realizzare.

Il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti può essere definito come un reato comune, di pericolo, di mera condotta ed a forma libera; inoltre si tratta di un reato permanente sicché la consumazione si protrae finché l’associazione criminale resta in vita.

Il delitto in oggetto ha natura plurioffensiva, in quanto è posto a tutela tanto della salute delle persone, quanto a tutela dell’ordine pubblico.

L’elemento soggettivo del reato è rappresentato dal dolo specifico, che consiste nella coscienza e nella volontà di entrare a far parte di un’associazione di almeno tre persone con lo scopo di commettere i delitti di cui all’art. 73 d.P.R. 309/90.

Quanto al trattamento sanzionatorio, l’art. 74 punisce l’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.con pene assai elevate (reclusione non inferiore a 20 anni) chi promuove, costituisce, dirige, organizza, finanzia l’associazione in disamina. Pene più lievi, ma pur sempre elevate (reclusione non inferiore a 10 anni) sono previste per i semplici partecipanti all’associazione.

I commi 3, 4, 5 prevedono una serie di circostanze aggravanti speciali. Mentre i commi 6 e 7 prevedono che le pene previste dai commi 1 e 4 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all’associazione risorse decisive per la commissione dei delitti (circostanza attenuante).

Appare utile, inoltre, analizzare gli ultimi approdi giurisprudenziali in ordine alla figura dell’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti caratterizzata dalla lieve entità, prevista dal comma 6 dell’art. 74. Si tratta del caso in cui, come suggerito dal comma 5 dell’art. 73, appositamente richiamato, “per i mezzi, la modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze”, il reato commesso appaia di lieve entità”.

Trattasi di una fattispecie di reato autonoma, ai fini del cui riconoscimento occorre, però, che sia la complessiva attività posta in essere dalla struttura organizzativa ad essere caratterizzata dalla lieve entità, ritenendosi, al contrario, non sufficiente che tale connotato riguardi unicamente i singoli fatti criminali realizzati o semplicemente progettati.

Invero, si richiede che tutti i comportamenti realizzati in attuazione del programma criminoso, a partire dal momento geneticofino a raggiungere l’estremo della crisi del sodalizio, passando per le condotte di approvvigionamento dello stupefacente e per quelle di offerta in vendita e cessione, siano sussumibili nella fattispecie dei fatti di lieve offensività (cfr. Cass. Pen., Sez. I, 31.01.2013 nr. 4875). Pertanto, non rientra nella fattispecie dell’art. 74, comma 6, il caso in cui l’associazione, anche modesta, possa contare sulla disponibilità di un flusso continuo di sostanza stupefacente, ceduta in piccole quantità, al solo scopo di eludere il severo dettato normativo.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.