Atti contrari alla pubblica decenza: distinguo con atti osceni

Ai sensi dell’art. 726 c.p., chiunque compie atti contrari alla pubblica decenza, in un luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000.

Anche il reato in commento, prima punito come contravvenzione, è stato di recente depenalizzato ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, che lo ha trasformato in un illecito amministrativo.

La condotta incriminata consiste nel compiere atti che, per le loro caratteristiche, possono offendere la pubblica decenza.

Secondo la giurisprudenza, gli atti contrari alla pubblica decenza vanno individuato in tutti quei comportamenti che in spregio ai criteri di convivenza e di decoro che debbono essere osservati nei rapporti tra i consociati, provocano in questi ultimi disgusto o disapprovazione.

Quanto alla distinzione tra la fattispecie di reato di cui all’art. 726 c.p. e quella di cui all’art. 527 c.p. (“atti osceni”), essa consiste nel fatto che, mentre gli atti osceni offendono, in modo intenso e grave il pudore sessuale, suscitando nell’osservatore sensazioni di disgusto oppure rappresentazioni o desideri erotici, gli atti contrari alla pubblica decenza ledono il normale sentimento di costumatezza, generando fastidio e riprovazione.

Espresso in tal senso, il concetto di decenza è più ampio di quello di pudore, che attiene precipuamente alla sfera sessuale.

Elemento necessario ai fini della configurabilità di tale reato è la commissione degli atti contrari alla pubblica decenza in un luogo pubblico o aperto al pubblico o esposto al pubblico. Dove per luogo pubblico si intende il luogo di diritto o di fatto continuativamente libero a tutti o a un numero indeterminato di persone (ad esempio, una piazza); per luogo aperto al pubblico si intende invece, il luogo, anche privato, ma al quale un numero indeterminato, ovvero un’intera categoria, di persone, può accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo (ad esempio, un bar); per luogo esposto al pubblico, infine, si intende un luogo non accessibile a tutti, ma facile oggetto di osservazione da un numero indeterminato di soggetti (una finestra aperta sulla pubblica via).

Ai fini della configurabilità del reato di atti contrari alla pubblica decenza non è richiesto che gli stessi siano effettivamente percepiti da terzi, essendo sufficiente la mera possibilità della loro percezione.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.