Lo stalking: il delitto di atti persecutori ex art. 612 bis cp

atti persecutori

Il reato di atti persecutori (art. 612 bis c.p., comunemente noto come stalking) costituisce una fattispecie incriminatrice di  recente introduzione nel nostro ordinamento. Essa è infatti avvenuta ad opera del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in legge 23 aprile 2009, n. 39 (c.d. Pacchetto Sicurezza), da ultimo modificato ad opera del d.l. 1° luglio 2013,n. 78 (legge 9 agosto 2013, n. 94. ).

Con essa si è tentato di dare una risposta sanzionatoria appropriata a condotte che, antecedentemente, venivano inquadrate nei meno gravi delitti di minaccia, violenza privata o nella contravvenzione di molestie; tutte fattispecie che spesso si dimostravano inidonee a fornire una tutela adeguata a fronte di condotte che presentano un coefficiente di elevata gravità.

Dispone il citato art. 612-bis c.p. che “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

Ai sensi, poi, del secondo e terzo comma, la pena prevista è aumentata qualora il fatto sia commesso nell’ambito familiare o qualora sia commesso in danno dei soggetti c.d. deboli, quali i minori, le donne in stato di gravidanza o i disabili .

L’elemento oggettivo del reato.

Ai fini della configurabilità del reato di stalking, la norma richiede una reiterazione di condotte moleste o minacciose ( c.d. reato necessariamente abituale ), pur se – a tal fine – è ormai diffuso l’assunto secondo cui siano sufficienti a integrare il delitto de quo anche due sole condotte .

Il contenuto di tali condotte è assai vario. A titolo esemplificativo, la giurisprudenza ha ritenuto condotte idonee a integrare il delitto de quo anche comportamenti che non necessitano della presenza fisica dello stalker, quali le ripetute telefonate, l’invio di buste, sms, e-mail e messaggi tramite internet, nonché la pubblicazione di post o video a contenuto diffamatorio, sessuale o minaccioso sui social network .

Trattandosi di un reato di evento , tali condotte diventano tuttavia punibili allorché cagionino alla vittima, alternativamente:

  1. un grave e perdurante stato d’ansia, definibile come una sensazione di apprensione, irrequietezza;
  2. il timore che dal persecutore possano giungere azioni lesive della propria incolumità o di un prossimo congiunto o di persona che sia comunque legata alla vittima da rapporti affettivi di qualunque genere;
  3. o, infine, il costringimento ad alterare le proprie abitudini di vita.

Questioni di legittimità costituzionale.

La fattispecie in disamina ha, sin dalla sua introduzione, ingenerato forti dubbi di costituzionalità in ordine alla definizione contenutistica dei suoi elementi costitutivi, ritenuta in contrasto con il principio di determinatezza della fattispecie penale.

Il principio testé richiamato si configura come un corollario del principio di legalità di cui all’art. 25 co. 2 Cost. ; esso impone al legislatore di descrivere condotte che siano suscettibili di verifica empirica e quindi di accertamento processuale.

Ebbene, con riferimento all’art. 612 bis si è sin da subito rilevata una asserita indeterminatezza degli elementi strutturali della condotta, nonché degli eventi descritti dalla disposizione in parola.

Tali dubbi sono stati tuttavia recisamente negati dalla Corte Costituzionale che con sentenza 11 giugno 2014, n. 172, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 612 bis c.p., sollevata in riferimento all’art. 25, co. 2, Cost. , fornendo altresì i canoni interpretativi cui si deve attenere l’interprete per applicare il dato normativo in modo conforme alla Costituzione.

Ad avviso del Giudice delle Leggi, al fine di vagliare la compatibilità della fattispecie de qua con il principio di determinatezza, occorre l’utilizzo di un approccio interpretativo “integrato” e “sistemico”, dovendosi apprezzare gli elementi della fattispecie sospettati di indeterminatezza non isolatamente, bensì in collegamento con gli altri elementi costitutivi della medesima e con la disciplina in cui questa si inserisce.

Quanto alla condotta di minaccia e molestia, l’interprete può attingere alla tradizione ermeneutica delle fattispecie di cui agli artt. 612 e 660 c.p., oggetto di ampia elaborazione giurisprudenziale.

Per quel che invece concerne gli eventi previsti dalla norma ai fini della configurabilità del reato, è stato chiarito che essi debbano essere “accertati attraverso un’accurata osservazione di segni e indizi comportamentali, desumibili dal confronto tra la situazione pregressa e quella conseguente alle condotte dell’agente, che denotino una apprezzabile destabilizzazione della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima”. A tale fine, si potrà fare ricorso alle dichiarazioni della vittima, alla verifica dei suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente, nonché alle condizioni soggettive della vittima, purché note all’agente e quindi coperte dal dolo. Allo stesso modo, anche il riscontro del terzo evento, ossia ”l’alterazione delle abitudini di vita”, passa attraverso un confronto fra il “complesso dei comportamenti che una persona solitamente mantiene nell’ambito familiare, sociale e lavorativo” e i comportamenti che la vittima è costretta a tenere a seguito dell’attività persecutoria subita.

Elemento soggettivo.

Guardando invece all’elemento soggettivo, è  richiesto il dolo generico, consistente nella volontà di porre in essere le condotte di minaccia o di molestia nella consapevolezza della idoneità delle medesime a cagionare uno degli eventi previsti dall’art. 612 bis ai fini della configurabilità del delitto.

Trattandosi di un reato abituale, può parlarsi altresì di dolo “in itinere”, essendo sufficiente la coscienza e la volontà delle singole condotte con la consapevolezza che ognuna di esse andrà ad aggiungersi alle precedenti formando un insieme di comportamenti offensivi.

Procedibilità.

L’art. 612 bis dispone la procedibilità a querela della persona offesa, con termine per la proposizione della querela di 6 mesi. Può, tuttavia, procedersi d’ufficio, quando il fatto viene commesso nei confronti di un minore di età oppure di una persona con disabilità, nonché quando il fatto viene connesso con altro delitto per cui debba procedersi d’ufficio (v. art. 12 c.p.).

E’, altresì, procedibile d’ufficio quando il soggetto sia stato ammonito ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 8 del D.L. n. 11/2009, convertito in L. n. 38/2009, secondo cui fino a quando non viene proposta querela per il reato di stalking la persona offesa ha facoltà di esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta.

Per quanto concerne la decorrenza del termine per la proposizione della querela, trattandosi di reato abituale, va identificata con l’ultimo della serie di atti che integrano la condotta (così come avviene altresì per il calcolo del termine di prescrizione del reato).

Rapporti con altri reati.

Mentre la disciplina dettata dall’art. 612 bis c.p. è speciale rispetto a quella prevista per i reati di minaccia o molesta, non lo è rispetto al delitto di violenza privata di cui all’art. 610 c.p., la cui condotta non si limita ad influire sulla emotività della vittima, ma esclude del tutto la volontà di autodeterminazione della medesima, costringendola a fare, non fare, tollerare od omettere qualcosa. Pertanto i due delitti possono concorrono tra loro.

Nemmeno il delitto diffamazione rimane assorbito da quello di atti persecutori, atteso il diverso bene giuridico posta a tutela rispettivamente dalle due norme.

C.d. Stalking condominiale.

Trattasi  di una figura criminosa di creazione giurisprudenziale , resa possibile dalla non del tutto tassativa formulazione degli elementi costitutivi della fattispecie.

Non è certamente sconosciuta la circostanza che una buona percentuale dei reati di stalking si realizzano nel condominio, dove rancori, incomprensioni e intolleranze nei rapporti di vicinato brulicano e si accumulano nel tempo fino a trasmodare in condotte persecutorie.

Alla luce di ciò, i giudici di legittimità hanno ritenuto sussumibili nella figura criminosa descritta nell’art. 612 bis c.p. le condotte di minaccia e molestie ripetute indistintamente a danno tutti i soggetti facenti parte di un condominio in maniera tale da provocare agli stessi uno stato di ansia.

Più nel dettaglio, i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato che ai fini del riconoscimento del reato in oggetto, «la lettera “minaccia o molesta taluno” non implica che ogni atto costitutivo della condotta criminosa dell’art. 612-bis c.p. debba avere ad oggetto la stessa persona. Difatti, la minaccia rivolta ad una persona può coinvolgerne altre o comunque costituirne molestia. Si pensi al caso di colui che minacci d’abitudine qualsiasi persona attenda ogni mattino nel luogo solito un mezzo di trasporto per recarsi ai lavoro. La minaccia in tal caso assorbe bensì la molestia nei confronti della persona cui è rivolta, ma non la molestia arrecata alle altre persone presenti. Perciò può essere decisivo ai fini dell’art. 612-bis, che in diversa occasione altra persona, già molestata, sia oggetto diretto di nuova molestia da parte dell’agente» (Cass. pen., sez. V, 7 aprile 2011, n. 20895).

Una recentissima sentenza emessa dal Giudice del Tribunale di Genova nel mese di aprile 2015 ha condannato a quattro mesi di reclusione, oltre al risarcimento dei danni , i vicini molesti di una giovane coppia di sposi per il reato di “stalking condominiale“ , equiparando gli atti persecutori descritti all’articolo 612 bis anche alle azioni persecutorie che si verificano nei condomini, così estendendo la configurabilità del reato anche a soggetti diversi da ex mariti gelosi, fidanzati o spasimanti respinti ed a fattispecie diverse da quelle strettamente passionali o sentimentali.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.