Arresti domiciliari: censurato il diniego dell’autorizzazione ad attività lavorativa per il solo perdurare delle esigenze cautelari

Illegittimo il provvedimento del Tribunale che rigetti la richiesta di autorizzazione all’allontanamento dal luogo imposto dalla misura cautelare degli arresti domiciliari ai fini di svolgimento di attività lavorativa, sul solo presupposto che non siano venute meno le esigenze cautelari che avevano giustificata l’adozione della misura. Così ha deciso la Suprema Corte con sentenza n. 24995/18, depositata lo scorso 5 giugno.

Il Tribunale – rilevano gli Ermellini – nel considerare come assolutamente ostativa alla concessione della autorizzazione richiesta la perdurante sussistenza delle esigenze cautelari che avevano giustificato la adozione della misura in atto, senza mostrare alcuna attenzione per la condizione economica del richiedente, “ha commesso un errore logico e giuridico al tempo stesso; la valutazione in tal modo operata è, infatti, giuridicamente priva di senso, posto che, laddove le esigenze cautelari non fossero più sussistenti, non sarebbe tanto fondata la richiesta di essere autorizzato allo svolgimento di un’attività lavorativa in ambiente esterno rispetto a quello ove gli arresti domiciliari sono in corso di esecuzione, quanto non sarebbe più giustificata la conservazione stessa della misura custodiale, posto che ne sarebbe venuto meno uno degli ineludibili presupposti per il suo avvio e per il suo mantenimento“.

Fermo restando che l’autorizzazione allo svolgimento di un’attività lavorativa – pur nella presenza del requisito della grave indigenza – non rappresenta un diritto del soggetto sottoposto agli arresti domiciliari, ma un beneficio il cui godimento può essere discrezionalmente reso possibile dal giudice della cautela, a seguito di una ponderata valutazione delle modalità di svolgimento della attività lavorativa; modalità che, con ogni evidenza, non possono porsi quale fattore sostanzialmente tale da privare di efficacia il mantenimento della misura cautelare.

Tale verifica non può, tuttavia, essere condotta (come ha, invece, fatto il Tribunale) sulla sola base della perdurante astratta persistenza della esigenza cautelare, posto che, come già in precedenza dimostrato, tale persistenza è una condizione ineliminabile per il mantenimento della misura; situazione questa (la persistenza della misura) che è, a sua volta, presupposto ontologicamente necessario affinché possa essere rilasciata la autorizzazione di cui all’art. 284, comma 3, c.p.p.

Di qui, l’annullamento dell’ordinanza impugnata e il rinvio del giudizio a nuovo esame.

Cassazione Penale sez. III, sentenza n. 24995 del 13.02.2018 – depositata il 5.06.2018.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.