Art. 415 bis c.p.p., l’avviso di conclusione delle indagini preliminari

Qualora il Pubblico Ministero, all’esito delle indagini preliminari, ritenga di richiedere il rinvio a giudizio dell’indagato, deve notificare a quest’ultimo e al suo difensore l’avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis c.p.p.), prima della scadenza del termine per lo svolgimento delle relative indagini.

Tale avviso deve contenere la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto (415 bis, comma 2). Con tale atto, la persona che non abbia mai ricevuto l’informazione di garanzia o atto equipollente (perché non si è proceduto al compimento di alcun c.d. atto garantito), viene così per la prima volta informata dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico.

L’avviso deve contenere altresì l’avvertimento che l’indagato ed il suo difensore hanno facoltà di prendere visione del fascicolo delle indagini, depositato presso la segreteria del Pubblico Ministero (415 bis, comma 2). Tale adempimento assume grande importanza, anche in vista dell’ulteriore contenuto dell’avviso. In particolare, l’indagato deve essere avvertito che entro il termine di venti giorni può esercitare le seguenti facoltà:

  • presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa a investigazioni del difensore;
  • chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine;
  • presentarsi per rilasciare dichiarazioni spontanee o chiedere di essere sottoposto a interrogatorio.

La conoscenza del fascicolo, cui è finalizzato il deposito e l’avviso di cui al secondo comma dell’art. 415 bis, consente – con ogni evidenza – alla persona sottoposta alle indagini un più efficace esercizio del diritto di difesa, specie ove richieda di essere sottoposto ad interrogatorio da parte dell’organo inquirente.

Il Pubblico Ministero non è obbligato ad adempiere alle richieste avanzate dall’indagato, eccetto che nell’ipotesi in cui l’indagato richieda di essere sottoposto ad interrogatorio. In quest’ultimo caso, il Pubblico Ministero ha l’obbligo di procedervi, a pena di nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione diretta.

In tutti gli altri casi invece, il Pubblico Ministero valuta discrezionalmente la necessità di compiere gli ulteriori atti di indagini richiesti dall’indagato. Ove ritenga di svolgerli, essi debbono essere compiuti – si noti – entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Termine che può essere prorogato dal Giudice, su richiesta del Pubblico Ministero, per una sola volta e per non più di sessanta giorni.

La funzione svolta dall’avviso di cui all’art. 415 bis è duplice: assicurare la completezza delle indagini preliminari, da un lato, e permettere all’indagato di fornire un contributo efficace e consapevole al fine di chiarire la sua posizione, dall’altro, anche e soprattutto nell’ottica di far mutare convincimento al magistrato inquirente, sì da richiedere un’archiviazione della notizia di reato, anziché il rinvio a giudizio.

Infine, si badi come nel caso in cui si proceda per delitti di maltrattamenti in famiglia (572 c.p.) o di atti persecutori (612 bis c.p.), l’avviso di conclusione delle indagini preliminari deve essere notificato anche al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa (art. 415 bis comma 1, per come modificato dal D.L. n. 93/2013).

Fonti:
  • P. Tonini, Manuale di diritto processuale penale, Giuffrè Editore, 2016.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.