Sez. Un. sent. 28953/2017: delle circostanze indipendenti nel calcolo della prescrizione

Come già preannunciato, in seguito alla rimessione– ad opera dell’ordinanza 11 ottobre 2016, n. 6875 della Terza Sezione penale della Corte di Cassazione –  della questione Se, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, le circostanze c.d. indipendenti debbano essere considerate circostanze ad effetto speciale, ai sensi dell’art. 63, comma 3, cod. pen., anche in caso di aumento non superiore ad un terzo”, in esito all’udienza del 27 aprile 2017, le Sezioni Unite hanno dato al quesito risposta negativa.

Lo scorso 9 giugno 2017, sono state depositate le motivazioni che hanno condotto il Supremo Collegio a tale pronuncia.

Sezioni Unite, sentenza n. 28953 del 2017: le motivazioni

Secondo le Sezioni Unite, il Legislatore del 1984 – riformulando l’art. 63 comma 3 c.p. – ha inciso profondamente sulla catalogazione delle circostanze del reato, fornendo una precisa definizione delle circostanze ad effetto speciale come quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena, superiore ad un terzo.

Il combinato disposto di tale norme con l’art. 157, comma 2, c.p. (il quale a sua stabilisce che per determinare il tempo necessario a prescrivere non si tiene conto delle circostanze, salvo le aggravanti che comportano l’applicazione di una pena di specie diversa da quella ordinaria o quelle ad effetto speciale) ha un significato chiaro ed univoco, fissando una regola che stabilisce un’eccezione all’irrilevanza delle circostanze ai fini del calcolo del tempo di prescrizione; eccezione che è costituita dalla computabilità delle circostanze aggravanti autonome e di quelle ad effetto speciale.

Orbene, secondo la Corte, il perimetro di tale eccezione non può essere dilatato, mediante interpretazione estensiva o analogica, ad includere nel calcolo della prescrizione anche le circostanze c.d. indipendenti che comportano un aumento inferiore ad un terzo, non potendo l’esigenza di una ricostruzione sistematica del regime delle aggravanti ad effetto speciale condurre l’interprete a forzare la chiara e univoca lettera del dato normativo in una materia governata dal principio di legalità.

Deve, conseguentemente, affermarsi il seguente principio di diritto:

“Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, le circostanze c.d. indipendenti che comportano un aumento di pena non superiore ad un terzo (nella specie quella di cui all’art. 609 ter, primo comma, cod. pen.) non rientrano nella categoria delle circostanze ad effetto speciale”.

Scarica il testo integrale della sentenza: cass-pen-sez-un-2017-28953 – circostanze indipendenti ad effetto speciale

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.