Esecuzione immobiliare, la percezione di denaro dal debitore esecutato in cambio della rinuncia all’aggiudicazione costituisce estorsione

Nota a Cassazione sezione II, sentenza n. 11979 (ud. 17 febbraio – dep. 13 marzo 2017) 

Configura il reato di estorsione la condotta dell’aggiudicatario provvisorio nella procedura di esecuzione immobiliare – cui ha partecipato “per persona da nominare”- consistita nel farsi consegnare dal debitore esecutato una somma di denaro in cambio della rinuncia a proseguire nel procedimento sino alla aggiudicazione definitiva del bene.

La Corte parte dalla qualificazione del profitto come ingiusto, in quanto contra ius, deducendo a tal fine come la stipulazione di un accordo avente ad oggetto la rinunzia all’aggiudazione definitiva del bene, a seguito di vendita senza incanto, non sia espressione di un legittimo esercizio dell’autonomia negoziale, ma risulti preclusa da una serie di divieti normativi imposti al fine di preservare la natura e la funzione del procedimento di espropriazione immobiliare (ed in particolare del sub procedimento di vendita), che è quella di trasformare il bene pignorato in denaro onde poter soddisfare i creditori nella successiva fase distributiva.

A prescindere dal fatto che trattandosi, nella specie, di una vendita senza incanto, l’aggiudicazione fu definitiva, occorre inoltre considerare che a tale aggiudicazione consegue l’obbligo di acquistare il bene, il che avviene solo dopo l’emissione del decreto di trasferimento, emesso dal Giudice dell’esecuzione dopo che questi abbia verificato il versamento integrale del prezzo. L’inadempimento dell’aggiudicatario costituisce, poi, un comportamento di particolare disvalore sociale, atteso il pregiudizio arrecato all’attuazione delle finalità pubblicistiche cui la fase esecutiva è destinata. A conferma di ciò depone anche l’art. 177 disp. att. c.p.c., che sancisce la condanna per l’aggiudicatario inadempiente al pagamento della differenza tra il prezzo offerto e  quello minore per il quale è avvenuta la vendita.

Il “mercimonio” della situazione di vantaggio derivante dalla aggiudicazione, pertanto, costituisce uno sviamento della finalità tipica del procedimento di vendita e si pone in contrasto anche con il limite dell’utilità sociale imposto dall’art. 41, co. 2, Cost. all’autonomia privata. Ne consegue quindi la contrarietà a norme imperative dell’accordo concluso tra aggiudicatario e debitore esecutato, stante l’illiceità della causa. Utilizzare un procedimento civile per scopi estranei alle sue finalità e per conseguire un risultato economico che non gli appartiene, rende necessariamente ingiusto quel ricavato, in quanto ingiusto è il fine a cui tende. Al riguardo, questa Corte ha, infatti, affermato che, in tema di delitto di estorsione, l’elemento dell’ingiusto profitto si individua in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l’autore intenda conseguire, e che non si collega ad un diritto o è perseguito con uno strumento antigiuridico, o ancora con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso (ex multi, cfr. Cass. sez.  II, 17 novembre 2005, n. 29563).

Altrettanto correttamente, può ravvisarsi la prospettazione di un male ingiusto nella prosecuzione della procedura esecutiva, che avrebbe comportato la perdita definitiva del bene in capo al debitore esecutato. Né vale a escludere la minaccia la circostanza che il debitore avrebbe ricavato un asserito vantaggio da tale situazione. Tale affermazione risulta, infatti, apodittica, considerando che non sempre un ritardo nella vendita esecutiva si risolve in un vantaggio per il debitore esecutato, anzi. L’ulteriore prolungarsi della fase esecutiva importa, l’aumento della misura degli interessi dovuti sulla sorte capitale, atteso che l’apertura del processo esecutivo non congela la loro maturazione. Per non parlare, poi, del fatto che non sempre l’immobile riesce a essere rivenduto allo stesso prezzo della precedente aggiudicazione, potendosi in astratto anche concludersi una vendita ad un ricavo inferiore, che si traduce in una minore esdebitazione per l’esecutato, aggravandosi così la sua situazione di incapienza.

Quanto all’ingiustizia del danno, che va individuato nel corrispettivo economico realizzato in conseguenza della pretesa formulata dall’imputato, questa – per come sopra esposto – è priva di alcun fondamento giuridico. Il debitore, versando una somma di denaro all’imputato, a titolo di acconto di una maggio somma richiesta affinchè l’imputato rinunziasse all’aggiudicazione, ha subito un pregiudizio di carattere economico nella sua sfera patrimoniale, essendo stato costretto al pagamento di una somma, per legge, non dovuta.

La condotta posta in essere dall’imputato, oltre a configurare il delitto di estorsione, è altresì idonea a integrare, in concorso formale, altresì la fattispecie di turbativa d’asta p. e p. dall’art. 353 c.p. E’ innegabile, infatti, che in conseguenza di ciò la gara né risultò turbata, in quanto l’illecita rinunzia all’aggiudicazione avrebbe determinato, essendo l’imputato l’unico concorrente, l’esito infruttuoso della procedura di vendita, con conseguente lesione dell’interesse della pubblica amministrazione e che la gara si svolgesse regolarmente, affinchè venissero conseguiti gli scopi cui questa è preordinata.

Scarica il testo integrale della sentenza: Cassazione sezione II, sentenza n. 11979_2017

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.