Cassazione, sezione VI penale, 14 marzo 2017, n. 12409

SENTENZA

nelle forme della motivazione semplificata sul ricorso proposto da Zebrowska Iwona Jadwiga, nata in Polonia il 23/03/1970

avverso la sentenza del 09/12/2016 della Corte di appello di Perugia

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Laura Scalia;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giovanni Di Leo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

udito il difensore, avv. Guido Bacino, che conclude chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha respinto la richiesta di consegna inoltrata dall’Autorità giudiziaria polacca nei confronti di Iwona Jadwiga Zebrowska, raggiunta da due m.a.e. esecutivi, rispettivamente emessi in data 30 dicembre 2015 ed in data 4 luglio 2016 in relazione a reati previsti dalla legge polacca e sussumibili nelle fattispecie di falso materiale, sostituzione di persona e furto aggravato (artt. 477, 482, 494, 495, 624, 625 n. 2 cod. pen.) —, per omessa trasmissione della documentazione richiesta allo Stato polacco, ai sensi degli artt. 6, comma 6, 16 e 18 lett. e) della legge n. 69 del 2005, al fine di acquisire il testo completo dei provvedimenti coercitivi resi nei confronti della consegnanda e posti a base dei m.a.e. per apprezzarne il contenuto ai sensi dell’art. 18 I. n. 69 del 2005 e per verificare se la legislazione polacca prevede i limiti massimi di carcerazione preventiva.

2. Avverso l’indicata sentenza ricorre per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia che con unico articolato motivo fa valere contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova, per avere il Ministero di giustizia trasmesso il 7 dicembre 2016 alla Corte perugina la documentazione pervenuta dall’Autorità polacca.

3. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati. Dagli atti si ha che è stata trasmessa dal Ministero della Giustizia la documentazione richiesta all’Autorità polacca (‘Vostro riferimento: 8/16 MAE’), peraltro con la relativa traduzione, inoltrata a mezzo pec, del tutto irrilevante risultando il momento in cui detta documentazione è stata portata all’attenzione del Presidente della Corte territoriale che, con attestazione vergata a mano, attesta come l’indicata documentazione sia stata ‘trasmessa al Collegio’ successivamente alla lettura della sentenza. Il provvedimento va riformato. Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, nella natura ordinatoria del termine di cui all’art. 16, comma 1, I. n. 69 del 2005 di produzione della documentazione richiesta e nella premessa che in tema di mandato d’arresto europeo, il ritardo nella trasmissione delle informazioni di cui all’art. 6, comma primo, legge 22 aprile 2005, n. 69 non costituisce causa ostativa alla valutazione della pervenuta documentazione e alla successiva consegna (Sez. 6, n. 27326 del 13/07/2010, El Moustaid, Rv. 247784; Sez. 6, n. 53 del 30/12/2014 (dep. 2015), Petrescu, Rv. 261804), va quindi disposto l’annullamento dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte di appello di Perugia in altra composizione per nuovo giudizio.

4. Va disposto l’annullamento dell’impugnata sentenza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. 2 Corte di Cassazione – copia non ufficiale P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Firenze. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5, della legge n. 69 del 2005.

Così deciso, il 14/03/2017.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.