Misure di prevenzione.
Cassazione sez. V, sentenza n. 50847 ud. 06/10/2016 – deposito del 30/11/2016, Presidente: M. Fumo, Relatore: A. Settembre
La misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale è applicabile anche a soggetto residente all’estero, ferma restando la necessità della presenza del proposto nel territorio soggetto alla sovranità dello Stato per procedere alla esecuzione della misura.
Nessuna norma, infatti, vieta l’applicazione delle misure di prevenzione personali a soggetto residente all’estero, tantomeno gli artt. 4 e 5 del D.lgs. 159/2011( c.d. Codice antimafia).
Deve quindi ritenersi che per detti soggetti valgono le norme stabilite per chiunque si trovi nelle condizioni stabilite dall’art. 4 del predetto codice, fermo restando che l’applicabilità concreta della misura è condizionata dalla presenza del preposto in territori soggetti alla sovranità dello Stato.
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