Misure di prevenzione applicabili anche al soggetto residente all’estero

Misure di prevenzione.

Cassazione sez.  V, sentenza n. 50847 ud. 06/10/2016 – deposito del 30/11/2016, Presidente: M. Fumo, Relatore: A. Settembre


La misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale è applicabile anche a soggetto residente all’estero, ferma restando la necessità della presenza del proposto nel territorio soggetto alla sovranità dello Stato per procedere alla esecuzione della misura.

Nessuna norma, infatti, vieta l’applicazione delle misure di prevenzione personali a soggetto residente all’estero, tantomeno gli artt. 4 e 5 del D.lgs. 159/2011( c.d. Codice antimafia).

Deve quindi ritenersi che per detti soggetti valgono le norme stabilite per chiunque si trovi nelle condizioni stabilite dall’art. 4 del predetto codice, fermo restando che l’applicabilità concreta della misura è condizionata dalla presenza del preposto in territori soggetti alla sovranità dello Stato.

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Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.