Sul giudizio dell’udienza preliminare: Cassazione sez. II, n. 20661 del 29/11/2016

Cassazione Penale Sent. Sez. 2 Num. 20661 Anno 2017

Presidente: CAMMINO MATILDE

Relatore: TADDEI MARGHERITA

Data Udienza: 29/11/2016

Deposito: 28/04/2017

SENTENZA

Sul ricorso proposto da F. , nata il 28 .03.1973

nel procedimento penale a carico di V.A. nato il 01.05.1975

Avverso la sentenza del GUP del Tribunale di Roma, n.1394/15 del 13.07.2015,

pronunciata a norma dell’art.425 c.p.p.;

visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Ciro Angelillis , che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per la parte civile F. L’avv. Emanuele Citriniti che ha insistito per raccoglimento del ricorso udito per l’imputato V.A. l’avv. Franco Carlo Coppi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

MOTIVI della DECISIONE

1.Con la sentenza indicate in epigrafe il Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Roma ha pronunciato, ex art. 425 cod.proc.pen., sentenza di non luogo a procedere nei confronti di V.A. per i reati di cui agli artt. 110,640 e 110,56, 629 cod.pen. perché il fatto non sussiste.

Ha proposto ricorso per cassazione la parte civile lamentando la violazione di legge con riguardo all’applicazione dell’art.425 cod.proc.pen. In particolare, la ricorrente si duole che il Giudice dell’Udienza Preliminare, pur avendo affermato di aver svolto una valutazione sui possibili esiti del processo in sede dibattimentale, ha in realtà adottato un criterio di valutazione della colpevolezza dell’imputato ,giudizio non consentito in tale fase, perché relativo alla prognosi di innocenza dell’imputato e non alla resistenza del materiale probatorio alla disamina dibattimentale con prospettiva di essere ulteriormente implementato dalle acquisizioni istruttorie. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta il vizio di motivazione ex art. 606 lett. e) c.p.p. per insufficiente e carente motivazione in ordine alla mancata valutazione delle prove soggettive a carico dell’imputato, erronea interpretazione delle risultanze processuali e del dispositivo, contraddittorietà’, illogicità’ e carenza di motivazione in ordine alle prove soggettive non considerate.

2.E’ fondato il primo motivo di ricorso ,che assorbe anche il secondo, con conseguente annullamento della sentenza impugnata senza rinvio.

2.1 Anche dopo le innovazioni legislative che si sono succedute riguardo all’art.425 cod.proc.pen. ed alla rinnovata valutazione della funzione riservata all’udienza preliminare nel sistema processuale penale, quale filtro a garanzia della efficacia dell’azione giurisdizionale , il Gup deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi probatori acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque inidonei a sostenere l’accusa in giudizio, esprimendo un giudizio prognostico circa l’inutilità del dibattimento, senza poter effettuare una complessa ed approfondita disamina del merito. (In motivazione, la S.C. ha precisato che il proscioglimento deve essere escluso in tutti i casi in cui gli elementi acquisiti a carico si prestino a letture alternative o aperte, o comunque ad essere diversamente valutati in dibattimento, anche alla luce delle future acquisizioni probatorie).rv 265246

2.2 Ne consegue che, il giudice dell’udienza preliminare può pronunciare sentenza di non luogo a procedere solo quando il materiale probatorio sia assolutamente inidoneo a sostenere l’accusa in giudizio, ossia quando mancano le condizioni per una prognosi favorevole all’accusa: il giudizio del giudice dell’udienza preliminare, quindi, dev’essere di mera valutazione processuale, e non un vero e proprio giudizio di merito sulla colpevolezza dell’imputato, giudizio – quest’ultimo – che compete solo al giudice del dibattimento.

2.3 Molteplici sono le pronunce di questa Corte, condivise da questo collegio, che ribadiscono tale funzione primaria di controllo sulla utilità del procedimento,sicchè si è già deciso che “ai fini della pronuncia della sentenza di non luogo a procedere, il giudice dell’udienza preliminare deve valutare, sotto il solo profilo processuale, se gli elementi acquisiti risultino insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l’accusa in giudizio, senza poter effettuare una complessa ed approfondita disamina del merito del materiale probatorio” (Sez. 2, sent. n. 45989 del 18/10/2013, Rv. 257309); e che “(…) il giudice dell’udienza preliminare, in presenza di fonti di prova che si prestano ad una molteplicità ed alternatività di soluzioni valutative, deve limitarsi a verificare – sulla base di un giudizio prognostico – l’inutilità o superfluità del dibattimento, senza poter operare valutazioni di tipo sostanziale” (Sez. 3, sent. n. 39401 del 21/03/2013, Rv. 256848; nello stesso senso, Sez. 2, sent. n. 48831 del 14/11/2013, Rv. 257645) e “in presenza di elementi di prova contraddittori od insufficienti (…) deve pronunziare sentenza di non luogo a procedere solo quando sia ragionevolmente prevedibile che gli stessi siano destinati a rimanere tali all’esito del giudizio” (Sez. 6, sent. n. 33921 del 17/07/2012, Rv. 253127; nello stesso senso, Sez. 6, sent. n. 10849 del 12/01/2012, Rv. 252280).

2.4 Va, pertanto ribadito che al giudice dell’udienza preliminare spetta una mera funzione di filtro rispetto al dibattimento (onde evitare, in ossequio al principio di economia dell’attività processuale, la celebrazione di dibattimenti inutili) e – nel rispetto di tale funzione – gli spetta solo di decidere se il materiale probatorio, che il pubblico ministero ha acquisito nel corso delle indagini preliminari, sia o meno idoneo a sostenere l’accusa in giudizio. Si tratta di un giudizio prognostico che – con tutta evidenza – è di natura processuale, e non di merito, sicché il proscioglimento dev’essere escluso in tutti quei casi in cui gli elementi probatori acquisiti a carico dell’imputato nel corso delle indagini preliminari si prestino a letture alternative o aperte o, comunque, siano tali da poter essere diversamente valutati nel dibattimento anche alla luce delle future acquisizioni probatorie.

2.5 Nel caso in esame il giudizio prognostico in merito alle potenzialità espansive per l’accusa ,derivante dallo sviluppo dibattimentale del procedimento, non risulta affatto argomentato perché il giudice dell’udienza preliminare si è limitato ad affermare assertivamente che ” la vicenda.., appare priva di qualsiasi rilevanza penale.. .né sembra consentito ritenere che essa-avente natura prevalentemente “documentale” possa essere più proficuamente scrutinata in una eventuale sede dibattimentale…(vedi pag.10) senza minimamente misurarsi con la possibilità che tali documenti potessero essere integrati da prove dichiarative , pure richiamate dalla ricorrente, che di norma costituiscono l’ossatura della prova in giudizi che riguardano ipotesi truffaldine ed estorsiva.

2.6 Il provvedimento impugnato va pertanto annullato senza rinvio e gli atti vanno restituiti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l’ulteriore corso.

Così deciso i Roma, camera di consiglio del 29 novembre 2016

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.