Circostanze indipendenti e calcolo della prescrizione, la parola alle Sezioni Unite

Con ordinanza 11 ottobre 2016, n. 6875, la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione:

Se, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, le circostanze c.d. indipendenti debbano essere considerate circostanze ad effetto speciale, ai sensi dell’art. 63, comma 3, cod. pen., anche in caso di aumento non superiore ad un terzo”.

Dispone, infatti, l’art. 157 comma 2 c.p., in tema di prescrizione del reato, che “per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell’aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante”.

Per un primo indirizzo, prevalente nella giurisprudenza di legittimità, il rinvio operato dall’art. 157 comma 2 c.p. comporta che le circostanze indipendenti che non prevedono un aumento di pena superiore ad un terzo non possano essere tenute in considerazione ai fini della determinazione del tempo di prescrizione del reato. Una soluzione diversa si porrebbe in contrasto con la lettera della legge e finirebbe per violare il divieto di analogia in malam partem, pacificamente operante in tema di prescrizione del reato (v. Cass., Sez. III, sent. 9 giugno 2009, n. 28638, Cass., Sez. III, sent. 25 settembre 2013, n. 41487).

Secondo l’opposto orientamento invece, tutte le circostanze indipendenti integrano circostanze ad effetto speciale e sono, pertanto, rilevanti per il calcolo del tempo di prescrizione. Tale indirizzo poggia su di un’interpretazione “filologica” dell’attuale art. 63, comma 3, c.p., secondo la quale – prima delle modifiche introdotte dalla l. 31 luglio 1984, n. 400 -non vi era alcun dubbio sul fatto che tutte le circostanze indipendenti rientrassero nell’ambito delle circostanze ad effetto speciale. A ciò si aggiunga, la circostanza secondo cui l’esclusione delle circostanze indipendenti dalla disciplina di cui all’art. 63 comma 3 c.p., equivarrebbe a lasciarle prive di disciplina. Conclude perciò tale orientamento che, dopo la riforma del 1984, il terzo comma dell’art. 63 c.p. dovrebbe essere letto come se dicesse “sono circostanze ad effetto speciale, oltre a tutte quelle indipendenti, “anche” quelle frazionarie che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo”.

Parimenti, anche in dottrina è dato rilevare un contrasto in materia. In particolare, sono tre i principali orientamenti:

  1. Secondo una prima impostazione, a seguito della riforma del 1984, nessuna circostanza indipendente potrebbe essere ricondotta all’ambito delle circostanze “ad effetto speciale”.
  2. Secondo altra interpretazione, possono rientrare all’interno dell’art. 63 comma 3 c.p. soltanto quelle circostanze indipendenti che modificano la pena in misura superiore ad un terzo. Per contro, le circostanze indipendenti che comportano una variazione inferiore devono considerarsi circostanze ad effetto comune.
  3. Secondo un terzo indirizzo, le circostanze indipendenti non rientrano nella definizione legale di circostanze ad effetto speciale, ma esse continuano ad essere comunque tacitamente disciplinate all’interno dell’art. 63 comma 3 c.p.

Secondo l’informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte,  in esito all’udienza pubblica del 27 aprile 2017, le Sezioni Unite hanno dato al quesito risposta negativa.

Si resta quindi in attesa del deposito delle motivazioni che hanno condotto le Sezioni Unite all’affermazione di tale principio di diritto.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.