Il concorso di persone nel medesimo reato

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Quando più soggetti realizzano il medesimo reato si ha concorso di persone. Si parla di concorso eventuale di persone, per distinguerlo da quello necessario, in cui la pluralità di soggetti attivi è imposta dal legislatore quale elemento costitutivo del reato.

La maggior parte delle fattispecie incriminatrici sono infatti concepite con riferimento all’autore individuale e come tali non direttamente applicabili alle ipotesi di realizzazione plurisoggettiva. Di qui l’esigenza avvertita dai sistemi penali ispirati al principio di stretta legalità, di rinvenire una norma che, integrando quelle di parte speciale, consenta di punire il correo che non abbia posto in essere tutti gli elementi della condotta tipica descritta, ma che abbia comunque fornito ad essa un apporto causalmente rilevante

Nel nostro ordinamento tale funzione integratrice è svolta dall’art. 110 c.p., che combinandosi con le singole norme di parte speciale dà vita a nuove fattispecie incriminatrici. L’art. 110 c.p. svolge quindi una funzione tanto incriminatrice, quanto di disciplina di tutte quelle condotte, tipiche e atipiche, concorrenti con altre alla realizzazione di uno stesso reato.

Quanto al modello di disciplina dell’istituto, quello previsto dal vecchio codice Zanardelli poneva una disciplina differenziata a secondo del ruolo svolto dai singoli concorrenti, distinguendo tra autori primari e  meri complici, questi ultimi puniti a pena inferiore.

Il modello di disciplina che ha invece adottato l’attuale art. 110 c.p. e ss. si fonda sull’astratta equiparazione di responsabilità dei concorrenti, senza distinguere tra autori e meri complici.

Tuttavia, il legislatore ha cercato di correggere il tiro nelle norme seguenti, ponendo alcune deroghe alla disciplina generale di responsabilità indifferenziata. Si veda ad esempio l’art. 114 c.p. , il quale prende in considerazione il contributo di minima importanza prestato da taluno dei concorrenti, concedendo al giudice con riferimento a quest’ultimo la possibilità di diminuire la pena irrogata agli altri concorrenti.

Gli elementi costitutivi del concorso.

Quanto agli elementi costitutivi della fattispecie concorsuale, dal punto di vista oggettivo essi vanno individuati:

  • nella pluralità di agenti;
  • nella realizzazione di un fatto di reato;
  • nel contributo di ciascun soggetto alla sua realizzazione;

dal punto di vista soggettivo invece:

  • nel dolo o nella colpa della partecipazione.

Quanto al requisito della pluralità di agenti, può trattarsi di due soli individui in relazione ai reati monosoggettivi; nei reati plurisoggettivi occorre invece la partecipazione di una persona in più rispetto a quelle essenziali per la perfezione del reato.

La presenza di una pluralità di agenti non implica necessariamente la punibilità di ciascuno di essi, potendosi ben accadere che uno dei concorrenti sia non imputabile o non punibile, perché agisca senza colpa o dolo.

A tal riguardo, un risalente orientamento dottrinario rifiutava l’idea che un soggetto non punibile potesse essere considerato concorrente, e ricorreva alla tesi del c.d. autore mediato, per tale dovendosi intendere colui che si serve di altri soggetti non punibili per commettere un reato, del quale sarà chiamato a rispondere non in qualità di concorrente, ma quale unico autore – appunto mediato – della condotta illecita.

Tuttavia, secondo l’opinione ad oggi prevalente, la figura dell’autore mediato non trova ingresso nel nostro ordinamento, in quanto priva di fondamento giuridico. I casi tradizionalmente ricondotti alla figura dell’autore mediato (v. artt. 46, 48, 54, 86, 111 c.p.) sono invero tutte ipotesi di concorso, che tuttavia prevedono la non punibilità del soggetto di cui si sia servito il concorrente per difetto di dolo e che del reato commesso ne risponda solo quest’ultimo. Di ciò si trova conferma in numerose disposizioni codicistiche: si vedano in merito gli artt. 111, 112 e 119 c.p.

Passando ad esaminare il secondo requisito strutturale, relativo alla realizzazione di un fatto di reato, va rilevato come non sia ammessa la configurabilità nel nostro ordinamento di un tentativo di concorso. Ciò si desume dalla non punibilità, sancita dall’art. 115 c.p., del mero accordo o della mera istigazione finalizzata a commettere un reato che tuttavia non sia poi commesso. Vi sono tuttavia delle eccezione alla suddetta regola, come testimonia la clausola di riserva contenuta nel medesimo art. 115: si tratta di ipotesi particolari in cui il legislatore, in vista dei beni di rilevante interesse oggetto di tutela, spesso riguardanti la personalità dello Stato, anticipa la soglia di punibilità dei concorrenti, rendendo perseguibili anche l’accordo o l’istigazione (es. artt. 302, 304, 322 c.p.).

Guardando invece al contributo causale fornito da ciascun concorrente, nessun dubbio si pone in ordine alla rilevanza di quelle condotte che eseguano l’azione tipica penalmente rilevante o parte di essa. Ciò che appare maggiormente problematico è attribuire rilevanza penale a tutte quelle condotte di per sé atipiche che si inseriscono nel percorso causale della realizzazione del reato.

Perché un soggetto risponda della commissione di un reato a titolo di concorso, occorre che egli abbia apportato un contributo personale alla realizzazione dello stesso mediante una condotta materiale esteriore, non potendosi attribuire nessuna rilevanza ad una mera adesione psicologica al fatto. Tale contributo può assumere la forma del concorso materiale o del concorso morale.

Il concorso materiale ricorre quando il soggetto contribuisce personalmente al compimento di uno o più atti che costituiscono l’elemento materiale del reato. Il contributo materiale può consistere nell’azione esecutiva tipica del reato o in atti atipici, che presi per sé stessi non sarebbero idonei a integrare la fattispecie criminosa oggettiva.

In particolare, secondo la teoria che pare preferibile (teoria della prognosi postuma), va considerato contributo concorsuale la condotta del partecipe che appaia ex ante idonea ad agevolare la commissione del reato, accrescendone le probabilità di realizzazione, anche se ex post si sia rivelata inutile o addirittura dannosa.

Ricorre, invece, il concorso morale allorché la condotta materiale dell’agente si traduce in un impulso psicologico ad un fatto materialmente commesso da altri. Tale impulso può avere la forma dell’ordine, del consiglio o del mandato a commettere reato. Si distingue in particolare il determinatore, che è colui che fa nascere in altri un proposito criminoso prima inesistente, e l’istigatore, che è colui che rafforza un proposito criminoso già in altri esistente.

Atteso che l’art. 115 c.p. stabilisce la non punibilità del mero accordo o della mera istigazione cui non sia seguita la commissione del reato, se ne desume, a contrario, che nel caso in cui segua la commissione sarà punibile l’accordo o l’istigazione accolta.

La giurisprudenza afferma come in sede di giudizio sia sempre necessario un effettivo accertamento dell’influenza del contributo del concorrente rispetto alla realizzazione del fatto anche nelle ipotesi di concorso morale; il giudice deve sempre precisare in quale forma tale contributo si sia manifestato e i rapporti di causalità efficiente tra esso e le altre attività poste in essere dai concorrenti, non potendosi confondere l’atipicità della condotta concorsuale con l’indifferenza probatoria circa le forme concrete del suo manifestarsi nella realtà (cfr. Cass. pen. sez. I, 18 febbraio 2009, n. 10730).

L’elemento soggettivo.

Guardando adesso all’elemento soggettivo richiesto, il dolo di concorso postula:

  • la coscienza e volontà del fatto criminoso;
  • la volontà di concorrere con altri alla realizzazione del reato.

Esso tuttavia non presuppone, come si riteneva in passato, un previo concerto tra i concorrenti, essendo sufficiente anche un accordo improvviso raggiunto durante l’esecuzione del reato, o addirittura anche una consapevolezza unilaterale del contributo fornito dall’altrui condotta (v. Cass. pen. sez. VI, 28 gennaio 2014, n. 3722). Resta fermo che non può esserci invece concorso di persone, nell’ipotesi in cui i soggetti compiano un’analoga azione criminosa l’uno all’insaputa dell’altro.

Tratto problematico dell’elemento soggettivo concorsuale riguarda la configurabilità in capo ai soggetti concorrenti di un diverso atteggiamento psicologico (c.d. ipotesi di concorso misto, ossia di partecipazione dolosa a delitto colposo o partecipazione colposa a delitto doloso).

Secondo un primo orientamento, tale diversificazione non sarebbe ammissibile atteso il principio di unità del reato di concorso, desumibile dall’espressione “nel medesimo reato” contenuta nell’art. 110 c.p. ( Antolisei ).

Altra parte della dottrina sostiene invece la configurabilità delle ipotesi di concorso misto, posto che il principio di unitarietà della responsabilità dei concorrenti è limitato all’esigenza che questi contribuiscano alla realizzazione della medesima offesa tipica, senza che si necessario che tutti presentino lo stesso elemento psicologico. Ciò sarebbe, tra l’altro, desumibile da una serie di disposizioni normative, quali gli artt. 111 e 112 che attengono al concorso del soggetto non punibile, l’art. 116 che disciplina il concorso anomalo, l’art. 48 in ordine alla non punibilità dell’indotto in errore, etc.

Si noti poi come in taluni casi sostenere la configurabilità del concorso doloso in delitto colposo può portare a notevoli risvolti pratici nella misura in cui consente l’incriminabilità di condotte atipiche non rientranti nella fattispecie legale, che altrimenti resterebbero ingiustificatamente impunite.

Si pensi al caso di Tizio che induce dolosamente Caio, che versa già in una situazione di errore inescusabile sulla natura tossica di una sostanza, ad immetterla in acque destinate all’alimentazione allo scopo di provocare un avvelenamento che poi si verificherà. Se non venisse qui ritenuto applicabile l’art. 110 c.p. alla condotta di Tizio, questi resterebbe del tutto impunito, posto che l’art. 439 punisce solo la condotta di “chiunque avvelena”; né nell’ipotesi di specie potrebbe farsi ricorso all’art. 48 c.p., sfruttando Tizio un errore già esistente nella mente di Caio.

Quanto all’ipotesi di concorso colposo in delitto doloso, la giurisprudenza ha invece affermato che esso può configurarsi negli unici casi in cui la regola cautelare violata dal soggetto in colpa sia formulata allo scopo di prevenire il fatto doloso del terzo, perché solo così il delitto doloso può essere considerato concretizzazione del rischio creato dalla condotta colposa del concorrente (cfr. Cass. pen. sez. IV, 14 luglio 2011, n. 34385).

L’omissione nel concorso di persone.

Nell’ambito della fattispecie concorsuale, può assumere rilievo anche una condotta omissiva. Occorre però distinguere il concorso nel reato omissivo dal concorso per omissione nel reato commissivo.

Il concorso nel reato omissivo può avvenire mediante omissione (tutti i concorrenti si accordano nel non adempiere ad un obbligo giuridico loro imposto) o commissione (es. colui che convince l’agente di P.g. a non denunciare un reato).

La figura del concorso omissivo nel reato commissivo trova invece il suo giuridico fondamento nell’art. 40, co. 2 c.p.

Perché l’omissione assuma rilevanza penale è necessario che essa sia condizione necessaria o quantomeno agevolatrice della realizzazione del fatto; e che essa costituisca violazione dell’obbligo giuridico di impedire l’evento.

L’omissione penalmente rilevante va distinta dalla contigua figura della mera connivenza. Quest’ultima consiste nel comportamento di chi assiste alla realizzazione di un reato, senza intervenire, non avendo però alcun obbligo giuridico di impedirne la commissione. In questo caso al soggetto rimasto inerte non potrà addebitarsi alcune responsabilità penale, posto che nel nostro ordinamento non incombe sui cittadini un generale obbligo di impedire i reati.

La distinzione tra concorso omissivo e connivenza non punibile può risultare problematico nel caso concreto, ove si tratti di accertare quali siano stati gli effetti derivanti dalla presenza di un soggetto sul posto di realizzazione del delitto sulla genesi o sul rafforzamento del proposito criminoso degli autori materiali. Al riguardo, la giurisprudenza ha evidenziato la necessità di un accertamento caso per caso su quale sia stata la condotta tenuta dal soggetto, sia sul piano materiale che psicologico, distinguendo la mera connivenza passiva dall’atteggiamento oggettivamente rafforzativo dell’altrui proposito delittuoso, accompagnato dall’adesione psicologica al medesimo.

I soggetti a carico dei quali viene generalmente addebitata una responsabilità concorsuale per omissione sono:

  • Gli appartenenti alle forze dell’ordine, sui quali incombe un obbligo giuridico di impedire la consumazione di reati cui si trovino ad assistere;
  • I sindaci per i reati commessi dagli amministratori di società, sui quali incombe una posizione di garanzia, com’è desumibile dagli artt. 2403, 2407, 2405, 2409 c.c., che attribuiscono loro un potere-dovere di controllo sull’operato di quest’ultimi;
  • Gli amministratori sociali senza deleghe per i reati commessi da altri amministratori (delegati), i quali ai sensi dell’art. 2392 c.c. “…sono solidamente responsabili, se essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne le conseguenze dannose”.

La responsabilità concorsuale a titolo di omissione è stata invece esclusa, per l’insussistenza di una posizione di garanzia:

  • Per il proprietario dell’area per l’opera abusiva da altri realizzata o del proprietario del fondo per gestione di discarica non autorizzata o stoccaggio di rifiuti tossici e nocivi;
  • Per i proprietari delle infrastrutture di telecomunicazione o per i fornitori di servizi e i titolari di internet point, con riguardo ai reati commessi dagli utilizzatori.

La cooperazione colposa.

L’art. 113 c.p. prevede che “nel delitto colposo, quando l’evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene stabilite per il delitto stesso”.

L’ipotesi di concorso di persone nel delitto colposo presenta una disciplina autonoma rispetto a quella di cui all’art. 110 c.p., presentando alcuni peculiari caratteri legati alla natura colposa del delitto. Ai fini dell’applicazione dell’art. 113 c.p. è infatti necessario accertare in capo ai concorrenti:

  • La coscienza e volontà di concorrere nella condotta violatrice della norme cautelari (e non anche di concorrere nel reato, poiché altrimenti si sarebbe al cospetto dell’elemento psicologico tipico del concorso doloso);
  • La previsione, o quantomeno la prevedibilità ed evitabilità dell’evento lesivo, così come avviene nell’accertamento dei delitti colposi monosoggettivi;
  • Parte della dottrina sostiene poi che la cooperazione colposa richieda quale ulteriore requisito la consapevolezza del carattere colposo della condotta del/dei concorrente/i.

La figura della cooperazione colposa va distinta:

  • Dal concorso doloso per le ragioni sopraesposte in ordine all’elemento psicologico;
  • Dal contiguo fenomeno del concorso di cause colpose indipendenti, in cui si hanno più azioni od omissioni non collegate tra da loro da alcun elemento subiettivo, ma che concorrono a produrre insieme l’evento per frutto di una mera coincidenza; mentre nella cooperazione vi è la coscienza e volontà di ciascun concorrente di concorrere con altri nella violazione di regole di diligenza, prudenza o perizia.

L’inquadramento di una condotta come cooperazione ex art. 113, piuttosto che come causa indipendente ex art. 41 c.p. presenta rilevanti riflessi sul piano pratico. Invero, l’applicazione dell’art. 113 c.p. consente la concessione , ove vi siano i presupposti, dell’attenuante di cui all’art. 114, l’operatività dell’effetto estensivo della querela ex art. 123, e – secondo alcuni – l’applicabilità dell’art. 117.

Un profilo problematico si era sviluppato intorno alla configurabilità della cooperazione colposa in ordine alle contravvenzioni, atteso che l’art. 113 parla espressamente di delitto.

La dottrina e la giurisprudenza di maggioranza hanno dato risposta positiva alla questione, evidenziando come il tenore letterale dell’art. 110 c.p. si riferisca genericamente al reato. Il fatto che sia stato emanato l’art. 113, che riguarda esclusivamente i delitti colposi, è giustificato dal contenuto dell’art. 42 co. 2 che impone che la punizione a titolo di colpa per i delitti per cui venga sancita espressamente. Pertanto l’art. 113 fa riferimento ai soli delitti colposi, non per escludere le contravvenzioni, ma per parificare i delitti colposi alle contravvenzioni, già contemplate nell’art. 110 c.p.

Il concorso anomalo.

Recita l’art. 116 c.p. che “qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l’evento è conseguenza della sua azione od omissione. Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena è diminuita riguardo a chi volle il reato meno grave”.

La disciplina dettata dall’art. 116 c.p., all’indomani dell’entrata in vigore della Costituzione, è apparsa stridente con i principi generali cui si ispira il nostro sistema penale. Nel caso di specie, infatti, nel concorrente che voleva un reato diverso difetta il dolo del reato poi effettivamente realizzato, ponendosi il problema di individuare a che titolo egli ne debba rispondere.

Il legislatore italiano, optando per una soluzione oggettivistica, secondo cui l’evento è imputato per lo stesso titolo a ciascun concorrente sulla base del solo nesso causale, parrebbe aver previsto una ipotesi di responsabilità oggettiva.

Nella ricerca di una soluzione coerente ai principi costituzionali in materia di responsabilità penale, si è però sostenuto che ai fini della responsabilità sia necessario accertare la sussistenza anche di un nesso psicologico tra l’azione del complice e l’evento commesso. Si è allora affermato che l’evento non voluto debba quantomeno essere prevedibile, quale logico sviluppo del reato concordato, senza che l’agente abbia previsto in concreto quell’evento e ne abbia accettato il rischio, poiché in tal caso tornerebbe ad operare l’ordinario regime di responsabilità “piena” ex art. 110 c.p. (cfr., sul punto, Cass. pen. sez. I, 8 settembre 2014, n. 3725).

Pertanto, i requisiti della responsabilità a titolo di concorso c.d. anomalo ex art. 116 c.p. vanno individuati:

  • nella sussistenza di un nesso causale tra condotta del compartecipe e il reato posto in essere, diverso da quello da lui voluto;
  • nella prevedibilità dell’evento non voluto, quale logico sviluppo di quello voluto;
  • nella circostanza che l’evento realizzato non deve essere né voluto né il relativo rischio accettato, posto che in tali casi sussisterebbe il dolo quantomeno nella forma eventuale;
  • ed infine, nella circostanza che l’evento diverso rispetto a quello voluto non deve essere atipico, ossia conseguenza di circostanze eccezionali idonee a interrompere il nesso di causalità.

Quanto poi al concetto di reato diverso cui si riferisce l’art. 116 c.p., secondo la giurisprudenza di maggioranza esso si riferisce alla sola ipotesi in cui al posto del reato voluto se ne realizzi uno diverso e non voluto, e non anche all’ipotesi in cui si verifichino entrambi i reati, essendo quest’ultima ipotesi regolata dall’art. 110 c.p. (v. Cass. pen., 2 maggio 2013, n. 25446).

Il concorso nel reato proprio e il mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti.

Altra ipotesi parimenti anomala di concorso nel reato è disciplinata dall’art. 117 c.p., secondo cui “se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l’offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistano le condizioni, le qualità e i rapporti predetti, diminuire la pena”.

Dibattuta era la questione se ai fini della responsabilità nel reato proprio l’extraneus dovesse avere conoscenza della qualità dell’intraneus. Secondo la dottrina maggioritaria, l’art. 117 opererebbe una attribuzione di responsabilità indifferenziata, a prescindere dalla consapevolezza in capo a ciascun concorrente dell’elemento qualificante il fatto come reato proprio; secondo altra parte della dottrina, invece, tale conoscenza sarebbe necessaria, per evitare una violazione dei principi di personalità e colpevolezza della responsabilità penale.

Il secondo periodo dell’art. 117 c.p. introduce una circostanza attenuante, che può essere discrezionalmente applicata dal giudice nei confronti di coloro che non rivestono le qualifiche o le condizioni richieste per la perfezione del reato proprio. Secondo la dottrina e la giurisprudenza prevalenti tale attenuante sarebbe stata data dal legislatore proprio per regolare il caso in cui l’estraneo ignori la qualifica dell’autore principale.

L’art. 117 insieme all’art. 116 disciplina due ipotesi di concorso anomalo, proprio perché uno dei concorrenti è chiamato a rispondere per un reato diverso da quello voluto.

Il tratto distintivo delle due fattispecie risiederebbe nella circostanza che nell’art. 116 il reato sarebbe diverso sotto un profilo naturalistico, mentre nell’art. 117 sotto un profilo giuridico. In questo senso si spiegherebbe anche la differente disciplina prevista dalle due norme in relazione all’applicazione della circostanza attenuante che, nell’art. 116, viene obbligatoriamente applicata con riguardo a chi volle il reato meno grave, mentre nell’art. 117 la sua applicazione è subordinata al prudente apprezzamento del giudice.

Le circostanze del concorso di persone.

Il legislatore ha dettato un sistema di circostanze attenuanti e aggravanti volto a disciplinare il concorso di persone in considerazione dei ruoli da ciascuno ricoperti nell’effettiva realizzazione causale del fatto.

Una peculiarità che caratterizza le circostanze del concorso di persone consiste nel fatto che mentre l’applicazione delle previste aggravanti è obbligatoria, quella delle attenuanti è invece facoltativa.

Le circostanze aggravanti sono previste dall’art. 112:

  • Quando il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti. La ratio dell’aggravante risiede nel maggior allarme sociale suscitato da fatti commessi da un numero cospicuo di persone e nelle maggiori probabilità di successo della realizzazione medesima. Nel computo dei concorrenti si ritiene rientrino tutti coloro che abbiano dato una qualsiasi partecipazione materiale al fatto, anche se non imputabili o non punibili.
  • Nei confronti di chi ha promosso, organizzato o diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato, avendo il legislatore inteso punire più severamente colo che rivestano un ruolo di spicco nella fase ideativa/esecutiva del reato.
  • Nei confronti di chi nell’esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette, in ragione della maggiore riprovevolezza del comportamento di chi violi i doveri connessi alla propria posizione di supremazia verso altri soggetti, determinando questi ultimi a commettere reati.
  • Chi, fuori del caso previsto dall’art. 111, abbia determinato a commettere reato un minore degli anni 18 o una persona in stato d’infermità o deficienza psichica o comunque si è avvalso di tali soggetti nella realizzazione di un fatto per il quale è previsto l’arresto in flagranza.

Quanto alle circostanze attenuanti, una prima circostanza è prevista dall’art. 114 c.p. per il correo che abbia fornito un contributo di minima importanza alla realizzazione del fatto.

Si tratterebbe, secondo l’opinione più diffusa, di un’opera del partecipe che sia agevolmente sostituibile dall’intervento di altre persone o in virtù di una diversa ripartizione dei compiti; di un’opera quindi del tutto marginale e trascurabile, tale da potere essere avulsa dall’iter criminis senza apprezzabili conseguenze pratiche sul risultato avuto di mira.

Una seconda attenuante è prevista dal medesimo art. 114 al comma 3, ove prevede una diminuzione di pena rispetto a coloro che siano stati determinati a cooperare nel reato quando ricorrano le ipotesi di cui all’artt. 112 commi 3 e 4 c.p.

L’art. 118 c.p. stabilisce poi che alcune circostanze soggettive – precisamente quelle che si riferiscono ai motivi a delinquere, all’intensità del dolo o al grado della colpa e quelle inerenti la persona del colpevole – sono valutate solo con riguardo alla persona cui si riferiscono. Per le altre circostanze opera invece la disciplina generale dell’art. 59: per cui quelle attenuanti verranno applicate oggettivamente, quelle aggravanti solo se conosciute o ignorate per colpa.

Il concorso necessario.

Come sopra già detto, dal concorso eventuale ora esaminato va distinto quello necessario. I reati c.d. necessariamente plurisoggettivi costituiscono una peculiare categoria di reati, connotata dal fatto che la pluralità di agenti costituisce elemento costitutivo della fattispecie.

All’interno dei reati plurisoggettivi, si è soliti distinguere:

  • reati plurisoggettivi propri: in cui tutti i correi sono chiamati a rispondere del reato e sono assoggettati alla relativa pena;
  • e reati plurisoggettivi impropri: in cui è prevista la responsabilità solo per taluni concorrenti (es. truffa), mentre altri sono dichiarati non punibili.

Per tale ultima categoria di reati, che volutamente esime dalla punibilità alcuni dei soggetti che hanno materialmente concorso alla produzione dell’evento, non è possibile punire il coagente ai sensi dell’art. 110, essendo tale norma operante solo rispetto a condotte non altrimenti contemplate dal codice, e non anche per condotte espressamente previste ma considerate limitatamente punibili soltanto rispetto a taluni dei concorrenti.

Particolare categoria di reati plurisoggettivi è rappresentata dai reati-contratto.

Essi incriminano ex se la stipulazione di un determinato contratto che abbia oggetto o causa illecita: es. cessione di stupefacente, associazione a delinquere etc.

Si tratta generalmente di reati plurisoggettivi propri, in cui sono punibili tutti i concorrenti, e che determinato la nullità del contratto eventualmente stipulato per violazione di norme imperative ai sensi dell’art. 1418 c.c.

Da reati contratto si distinguono i reati in contratto, in cui viene incriminata non la stipulazione ex se, ma la condotta tenuta da uno dei soggetti durante il procedimento di formazione del contratto o nella fase di esecuzione del medesimo (v. truffa, circonvenzione di incapace).

Si tratta generalmente di reati plurisoggettivi impropri, in cui è sanzionato il comportamento tenuto soltanto da uno dei soggetti che realizzano il fatto, pur necessitando la cooperazione del soggetto leso, spesso richiesta ai fini della configurabilità della fattispecie.

Con riguardo alla sorte dei contratto così stipulato si contendono il campo due teorie: quella pancivilistica, secondo cui vi è una totale coincidenza tra le sorti del contratto e l’illecito penale, sicché il contratto va considerato nullo per violazione di norme imperative; e la teoria autonomistica, secondo cui pur a fronte di un reato in contratto il contratto non è necessariamente nullo, ma può tutt’al più essere annullabile per vizio del consenso.

In particolare, i sostenitori di questa seconda tesi hanno evidenziato la differenza tra la violazione di regole di validità, che determinano la nullità del contratto, e la violazione di regole di comportamento, che determinano al più una responsabilità. I reati in contratto, a differenza dei reati-contratto, discenderebbero appunto dalla violazione di regole di comportamento, come tali non determinanti la nullità del contratto, ma semmai, ricorrendone i presupposti, la sola annullabilità.

Il concorso esterno.

Tipico reato plurisoggettivo proprio è il reato associativo, per la cui consumazione è infatti necessario che almeno tre persone si associno al fine di commettere più delitti.

A lungo dibattuta è stata la questione dell’ammissibilità del concorso eventuale nel reato associativo (c.d. concorso esterno), da parte di soggetti che pur non facenti parti dell’associazione, cioè privi dell’affectio societatis, diano tuttavia un contributo all’organizzazione medesima, al fine di contribuire alla sua conservazione o al suo rafforzamento.

In dottrina prevale la tesi dell’inammissibilità del concorso esterno, posta l’assoluta sovrapponibilità del contributo esterno alla partecipazione vera e propria.

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale invece, tale sovrapponibilità non esisterebbe, in quanto il concorrente eventuale, lungi dal porre in essere la condotta tipica descritta dagli artt. 416 o 416 bis, si limita a contribuire dall’esterno al mantenimento o al rafforzamento dell’associazione, ponendo così un contributo atipico che non potrebbe essere penalmente rilevante se non in forza dell’art. 110 c.p.

La giurisprudenza si è anche soffermata più nel dettaglio nell’individuazione dei caratteri del contributo penalmente rilevante del concorrente esterno e dell’elemento psicologico richiesto in capo a quest’ultimo ai fini della responsabilità.

Dal punto di vista materiale occorre che il contributo atipico del concorrente esterno sortisca una reale efficacia causale per la realizzazione del fatto criminoso, che va accertata ex post, non essendo punibile quel contributo che si sia poi in concreto rivelato ininfluente.

Dal punto di vista psicologico, prevale l’orientamento secondo cui è richiesto il dolo specifico in capo al concorrente esterno, il quale deve quindi avere la consapevolezza e volontà  di contribuire al mantenimento o rafforzamento dell’associazione, nonché di concorrere alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso dell’associazione (v. S.U., Mannino, del 2005).

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.