Confisca allargata ex art. 12 sexies L. 356/92

La confisca allargata è uno strumento ablatorio post delictum, delineato dall’art. 12 sexies D.L. n. 306/92 (conv. nella L. n. 365/92) e di recente trasposto nel nuovo art. 240-bis c.p. ad opera del D.Lgs. n. 21/2018, che ha dato attuazione alla delega di cui all’art. 1, co. 85, lett. q) L. 23.6.2017 n. 103, in materia di riserva di codice.

Secondo il testo della norma, la confisca “è sempre disposta” a seguito di pronuncia di sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, per taluni gravi reati tassativamente elencati nella norma (c.d. reati presupposto), stimati dal legislatore idonei a creare un’accumulazione economica che, di per sé, costituisce possibile strumento di ulteriori delitti; elenco che, nel tempo, ha subito notevoli ampliamenti, allargando notevolmente i confini di applicabilità dell’istituto. La misura, tra l’altro, a seguito della riforma del Codice Antimafia operata con L. 17 ottobre 2017 n. 161, viene disposta anche nei casi in cui il giudizio si concluda con sentenza di non doversi procedere per amnistia o prescrizione, purchè in precedenza fosse intervenuta una sentenza di condanna nel merito.

La confisca allargata, al pari della confisca di prevenzione, ha a oggetto il denaro, i beni o le altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. E’ altresì possibile una confisca per equivalente, quando non è possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità delle quali il reo abbia la disponibilità, anche per interposta persona.

L’elenco aggiornato dei reati presupposto comprende tutti i reati menzionati nell’art. 51 comma 3 bis c.p.p., il peculato, il peculato mediante profitto dell’errore altrui, la malversazione a danno dello Stato, l’indebita percezione di erogazioni a carico dello Stato, la concussione, la corruzione per l’esercizio della funzione, la corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, la corruzione in atti giudiziari, l’induzione indebita a dare o promettere utilità, la corruzione di incaricato di pubblico servizio, l’istigazione alla corruzione, l’utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d’ufficio.

Nell’elenco è inclusa anche l’associazione a delinquere quando sia finalizzata a commettere i delitti di disastro ambientale, fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale, contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di prodotti agroalimentari, prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, estorsione, usura, ricettazione (fatta eccezione per i casi di particolare tenuità), riciclaggio, impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita, contrabbando aggravato di tabacchi lavorati esteri, trasferimento fraudolento di valori, produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti o, infine, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine costituzionale.

Una lunga serie di reati dunque, la cui attitudine a produrre arricchimenti ingiustificati è fortemente asimmetrica e, in più di un caso, addirittura dubbia (es. ricettazione, peculato). Sono perfino presi in considerazione, tra i delitti alla cui commissione è finalizzata la fattispecie associativa, reati perseguibili a querela di parte come, ad esempio, quello di fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.

Il termine “confisca”, com’è noto, accomuna diverse tipologie di provvedimenti ablatori previsti nel nostro ordinamento giuridico. La confisca ex art. 12 sexies presenta, tuttavia, struttura e presupposti diversi dalla confisca tradizionale di cui all’art. 240 c.p. Mentre, infatti, lo strumento codicistico richiede il vincolo di pertinenzialità tra cose e reato, la confisca allargata dà rilevanza esclusivamente alla relazione tra i beni – la cui provenienza è ingiustificata e dal valore evidentemente sproporzionato per eccesso rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte o all’attività economica esercitata – e la persona nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna o disposta l’applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.

Parimenti, la confisca di cui all’art. 12 sexies si distingue dalla confisca di prevenzione ex art. 24 D.Lgs. 159/2011. Quest’ultima, quale misura ante o praeter delictum, non presuppone alcuna pronuncia di condanna o applicazione di pena su richiesta dalle parti, essendo disposta in un procedimento dotato di assoluta autonomia rispetto a quello penale.

La natura giuridica che la giurisprudenza assegna alla confisca de qua è di “misura di sicurezza patrimoniale atipica” con funzione dissuasiva, parallela all’affine misura di prevenzione antimafia, (Cass., Sez. un., 19 gennaio 2004, Montella), sul rilievo che essa incida sulla pericolosità dei beni i quali, lasciati nella libera disponibilità dei soggetti condannati per gravi delitti, potrebbero propiziare la commissione di ulteriori reati.

La confisca allargata, come tutte le misure di sicurezza, è dunque regolata dalla legge in vigore al tempo della sua applicazione (art. 200 c.p.), cioè al tempo nel quale il presupposto della sua applicazione è divenuto apprezzabile o è stato apprezzato dal giudice come tale. Ne consegue l’applicabilità di tale tipologia di confisca anche in ipotesi di condanna per reato commesso in epoca anteriore all’entrata in vigore della predetta norma.

La finalità avuta di mira dall’art. 12 sexies è, con ogni evidenza, quella di neutralizzare un flusso di ricchezza che è sospetto in rapporto alle capacità reddittuali o economiche di soggetti condannati per determinati delitti:  è necessario e sufficiente il fatto che il soggetto sia titolare – o abbia la disponibilità a qualsiasi titolo, anche mediante interposizione di persona – di un determinato bene; che questo sia di valore sproporzionato (per eccesso) rispetto al reddito imponibile o all’attività economica esercitata; che egli non fornisca giustificazione plausibile della lecita provenienza del bene stesso (o dei mezzi impiegati per l’acquisto).

Quindi, per esemplificare, la confisca allargata richiede due presupposti, uno soggettivo e uno oggettivo:

  • Il presupposto soggettivo fondamentale consiste nella riconducibilità della condotta della persona ad una delle fattispecie di reato espressamente previste, accertata con sentenza di condanna o ex art. 444 c.p.p.;
  • il presupposto di carattere oggettivo richiede invece, da un lato, la disponibilità, diretta od indiretta, di esso da parte dell’indagato o del condannato e, dall’altro, la sproporzione tra il valore dei beni ed i redditi dichiarati o l’attività economica svolta.

La norma, in presenza dei presupposti appena delineati, introduce una “presunzione di illecita accumulazione“, trasferendo su colui che ha la titolarità o la disponibilità dei beni l’onere di giustificarne la provenienza mediante l’allegazione di elementi idonei a vincere tale presunzione.

Tale presunzione è, almeno astrattamente, relativa: è ammessa la prova contraria da parte del soggetto condannato che riesca a dimostrare l’origine legittima dei beni in questione. Si noti, sul punto, come a seguito del recente intervento legislativo di cui alla l. 161/2017 sia stata esclusa, expressis verbis, la possibilità di giustificare la legittima provenienza dei beni sostenendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale.

Ove l’imputato non riesca a soddisfare l’onere giustificativo, il giudice – intervenuta la condanna – non potrebbe che disporre il provvedimento ablatorio, di talché risulta addossato al primo il rischio della mancata prova piena dei fatti impeditivi. La relatività della presunzione pare, dunque, sostanzialmente rimessa alla capacità dimostrativa della parte in relazione alle circostanze fattuali che caratterizzano gli acquisti sproporzionati.

Chiamata a sindacare sulla ragionevolezza della norma de qua, la Corte Costituzionale (sentenza 21.2.2018 n. 33), dando una lettura costituzionalmente orientata della norma, ha ribadito il carattere relativo della presunzione anche rispetto alla formazione del convincimento del giudice.

Il sindacato di ragionevolezza ai sensi dell’art. 3 Cost induce, infatti, a censurare la legittimità dell’applicazione obbligatoria della confisca dei beni sproporzionati, nella misura in cui la stessa parrebbe non attribuire al giudice la facoltà di vagliare nel caso concreto la logicità della presunzione e di sviluppare un convincimento contrario circa l’idoneità degli indizi legali a fondare l’illiceità dei beni sulla base della valutazione dell’intera vicenda valutata nella sua concretezza. Al contrario, essa sembrerebbe consentirgli soltanto, una volta riscontrata la sproporzione dei beni sulla base di quanto dimostrato dall’accusa, di valutare l’idoneità delle allegazioni difensive ad attestare la legittimità degli acquisti.

Tale profilo di illegittimità è stato già ritenuto infondato dalla Consulta (ord. n. 18/1996), sia pur in epoca pregressa ai numerosi interventi riformatori che hanno allargato le “maglie” di applicazione della confisca allargata. Secondo la Corte (v. anche SU 920/2004) la presunzione prevista dall’art. 12 sexies “trova ben radicata base nella nota capacità dei delitti individuati dal legislatore, ad essere perpetrati in forma quasi professionale e a porsi quali fonti di illecita ricchezza”.

Più nello specifico, alla luce dell’evoluzione normativa, potrebbe avanzarsi un dubbio di irragionevolezza nei confronti dell’equiparazione, ai fini dell’applicazione della confisca, di fattispecie eterogenee quanto alla rispettiva idoneità ad integrare il dato criminologico sotteso alla presunzione di illecita accumulazione. Ma soprattutto, potrebbe contestarsi la ragionevolezza della presunzione qualora non si interpreti l’accertamento di sproporzione in modo da circoscriverlo entro limiti temporali ben precisi, capaci di esprimere una correlazione con la commissione del reato accertato.

La Corte Costituzionale, pur dichiarando infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 240 bis c.p. in relazione all’art. 3 Cost.,  ha comunque riconosciuto la asistematicità degli interventi additivi sul catalogo ex art. 12-sexies, ammonendo il legislatore affinché restringa il catalogo delle fattispecie presupposto.

La Corte ha, inoltre, puntualizzato l’esigenza di rafforzare la significatività dell’elemento della sproporzione rispetto all’origine illecita dei beni, richiedendo non solo che il relativo accertamento sia condotto con riguardo ai singoli acquisti effettuati – e non con riferimento all’intero patrimonio –, ma anche che lo stesso risulti circoscritto temporalmente ad un periodo “limitrofo” a quello di realizzazione del reato accertato (come già affermato anche da parte della giurisprudenza di legittimità).

La perimetrazione temporale dell’accertamento, da una parte, corrobora la presunzione di origine illecita dei beni acquistati in valore sproporzionato; dall’altra, rende più agevole la prova contraria della presunzione da parte del soggetto interessato attraverso la dimostrazione dell’origine lecita dei beni.

La Consulta pare, poi, subordinare l’applicazione obbligatoria della confisca ad una valutazione complessa, riguardante non soltanto i requisiti di legge della qualifica soggettiva di condannato e della sproporzione, ma anche la significatività del caso concreto, all’esito della quale effettivamente il giudice si convinca dell’origine illecita dei beni.

Sebbene la norma preveda la possibilità di superare la presunzione unicamente sulla base della giustificazione dell’origine lecita dei beni, pare coerente con il preteso carattere relativo della stessa il riconoscimento in capo al giudice della facoltà di compiere un’autonoma valutazione, sulla base degli elementi emersi nel contraddittorio tra le parti, dell’origine dei beni sproporzionati in rapporto alla vicenda concretamente considerata. E ciò, quindi, quand’anche la difesa non riesca ad allegare circostanze puntuali circa la derivazione dei beni da operazioni lecite, potendo comunque il giudice convincersi del fatto che, nel caso concreto, il mancato assolvimento dell’onere difensivo sia determinato da difficoltà probatorie e nulla dica in ordine alla provenienza dei beni da attività illecite.

L’interpretazione della Consulta ha l’effetto indiretto di ridimensionare i timori circa la qualificazione della confisca allargata come pena e quindi pare prevenire anche eventuali censure di incostituzionalità basate sui parametri penalistici della sproporzione sanzionatoria e della presunzione di innocenza.

A meno di qualificare la confisca allargata come una pena, la rilevanza dell’art. 27, co. 2, Cost. come parametro di legittimità rispetto allo standard probatorio applicabile ai fini dell’accertamento dell’origine illecita dei beni sembrerebbe da escludere. Tanto la Corte di cassazione che la Corte europea dei diritti dell’uomo hanno, infatti, affermato che nel procedimento applicativo della confisca allargata l’accertamento dell’illecita provenienza dei beni costituisca processo cognitivo ontologicamente distinto dall’accertamento della responsabilità penale:  l’accertamento richiesto dall’art. 12-sexies, in quanto non attinente la responsabilità personale, ben possa fondarsi su uno standard di giudizio diverso dall’oltre ogni ragionevole dubbio e non rispettare il diritto al silenzio dell’imputato cui è addossato l’onere di ribaltare la presunzione di illiceità dei beni sproporzionati.

Tuttavia, se è vero che la presunzione di origine illecita dei beni sproporzionati si basa sulla presunzione avente ad oggetto la commissione di altri delitti oltre a quello accertato in condanna, allora deve riconoscersi che il provvedimento applicativo della confisca affermi indirettamente la responsabilità penale del soggetto interessato in assenza del relativo accertamento processuale e della conseguente sentenza di condanna.

È la stessa Corte (sent. 33/2018 prima cit.) d’altronde a riconoscere  che ai fini della confisca allargata si presume “che il condannato abbia commesso non solo il delitto che ha dato luogo alla condanna, ma anche altri reati, non accertati giudizialmente, dai quali deriverebbero i beni di cui egli dispone”.

L’esclusione della rilevanza della presunzione di innocenza nel procedimento applicativo della confisca sulla base dell’asserita natura di misura di sicurezza ablativa del profitto di reato sembra, dunque, frutto di una visione eccessivamente formalistica, che trascura le conseguenze che il procedimento in sé, in chiave dinamico-funzionale, arreca nei confronti del soggetto che subisce la misura affermandone indirettamente la responsabilità per reati non accertati.

I profili di incompatibilità con la presunzione di innocenza appena menzionati, in effetti, paiono non così dissimili da quelli posti dall’applicazione della confisca di prevenzione. Con riferimento a quest’ultima, il procedimento applicativo implica l’accertamento, secondo lo standard probatorio degli indizi, della realizzazione di condotte delittuose o dell’adozione di uno stile di vita criminale, tali da far ritenere integrata una delle c.d. categorie di pericolosità, generica o qualificata, di cui rispettivamente agli artt. 1 e 4 d.lgs. 159/2011, e sottende l’affermazione di responsabilità per attività delittuose che non sono state accertate nel procedimento penale, ma che risultano provate secondo lo standard probatorio del procedimento di prevenzione.

E’ innegabile che il legislatore stia canalizzando la propria spinta riformatrice delle due misure lungo un medesimo binario. A seguito dell’intervento operato con la legge n. 161/2017, ad esempio, si è individuata quale sede naturale di applicazione della confisca allargata il procedimento di esecuzione (comma 4-sexies dell’art. 12-sexies), alla cui disciplina rinvia il codice antimafia, quale regola di default (art. 7, comma 9 d.lgs. 159/2011).

Per entrambe le misure, la stessa riforma ha inoltre previsto una medesima trattazione prioritaria (art. 132-bis disp. att. c.p.p. e art. 34-ter d.lgs. 159/2011).

Si potrebbe poi menzionare l’analogia di disciplina in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati, e di esecuzione del sequestro (comma 4-bis dell’art. 12-sexies), o la possibilità di procedere anche in caso di morte della persona (comma 4-octies dell’art. 12-sexies). Nonché, da ultimo, la previsione della possibilità di applicare la confisca allargata in assenza di una formale condanna, ossia in sede di proscioglimento per prescrizione o amnistia (comma 4-septies dell’art. 12-sexies).

Si prevede, poi, che a fronte dei sequestri finalizzati alla confisca allargata ex art. 12 sexies d.l. n. 306 del 1992, nel relativo procedimento si dovrà garantire già nella fase di cognizione la complessa tutela a favore dei terzi prevista fino ad ora solo nell’ambito del procedimento di prevenzione, mediante anche la citazione dei terzi titolari di diritti reali o personali di godimento.

L’art. 30, d.lgs. n. 159 del 2011 regolamenta, infine, proprio i rapporti tra il sequestro e la confisca disposti in seno al procedimento penale con quelli disposti all’interno del procedimento di prevenzione, seguendo un criterio, del tutto condivisibile, che vede prevalere la confisca che assuma per prima il crisma della definitività in qualunque dei due giudizi venga disposta.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.