Sezioni Unite: continuazione tra reati giudicati con rito ordinario ed altri giudicati con rito abbreviato

I giudici della V sezione di legittimità erano stati chiamati ad esaminare un caso nel quale la Corte di appello territoriale, giudicando in sede di rinvio, aveva applicato al condannato, su richiesta della difesa, la disciplina della continuazione tra i reati a questi addebitati nel procedimento in esame, svoltosi in primo grado con rito abbreviatoe quelli oggetto di altre due sentenze messe nei confronti del medesimo, ovviamente già passate in giudicato, emesse all’esito di giudizi svoltisi con rito ordinario.

Rilevando l’esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul tema della incidenza della diminuzione per il giudizio abbreviato quando si pongano in continuazione reati giudicati con rito ordinario ed altri giudicati con rito abbreviato, con ordinanza n. 55745/017, le Sezioni Unite sono state chiamate a risolvere la seguente questione di diritto:

«se l’applicazione della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario ed altri giudicati con rito abbreviato comporti che soltanto a questi ultimi – siano essi reati satellite o violazione più grave – debba essere applicata la riduzione di un terzo della pena a norma dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.».

Secondo un primo orientamento, infatti, l’applicazione in sede esecutiva della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario e altri con rito abbreviato comporterebbe che solo a questi ultimi possa essere applicata la riduzione di un terzo della pena a norma dell’art. 442, comma secondo, c.p.p. e ciò anche se integranti la violazione più grave da porre, quindi, a base del calcolo; e ciò al fine di assicurare il mantenimento dell’incentivo per il rito premiale solo in relazione a quei reati per i quali l’imputato abbia scelto di essere giudicato allo stato degli atti; si sosteneva sul punto che sarebbe apparsa ingiustificata la concessione del beneficio sul trattamento sanzionatorio anche per reati per i quali non si sia addivenuti alla scelta del procedimento a prova contratta.

Secondo altro orientamento invece, sia in fase di esecuzione che in fase di cognizione, la diversa opzione sarebbe stata valida solo quando il reato più grave fosse stato giudicato con rito ordinario e fossero stati i reati satellite ad essere oggetto di giudizio abbreviato (in questo caso la diminuzione per il rito andrebbe effettuata sulle sole pene computate in aumento su quella base). Al contrario, nell’ipotesi in cui il reato più grave sia stato giudicato con rito abbreviato come nel caso di specie) la diminuzione per il rito andrebbe effettuata sempre sulla pena determinata all’esito degli aumenti per tutti i reati satellite, a prescindere dal fatto che le sentenze che li hanno accertati siano state emesse con rito ordinario o abbreviato.

Le Sezioni Unite hanno condiviso il primo dei sopra riportati orientamenti, richiamando la natura di diminuente processuale della riduzione di pena prevista dall’art. 442 c.p.p., che come tale si applica nel singolo processo in cui l’imputato ha manifestato la scelta del rito premiale.

Se, quindi, alcuni reati sono stati giudicati in un diverso processo, nel corso del quale l’imputato aveva scelto di non chiedere l’ammissione al rito alternativo, non vi è ragione di operare sulle pene per essi inflitte la riduzione di cui all’art. 442, comma 2 cod. proc. pen. che è, appunto, una diminuente processuale legata ad una scelta operata dall’imputato nel processo di cognizione entro limiti temporali rigidamente fissati dal codice di rito: pena la violazione del principio di eguaglianza che, come postula trattamento eguale per eguali situazioni, così presuppone trattamenti diversi per diverse situazioni.

In altre parole, l’ordine che il giudice deve seguire nelle operazioni di calcolo della pena, nel quale la diminuente del rito è successiva a tutte le altre, è funzionale ad un processo in cui sono stati giudicati tutti i reati riuniti per continuazione al fine di determinare una pena complessiva; non lo è più se alcuni reati sono stati giudicati in separati processi celebrati con rito ordinario.

In considerazione di quanto sopra, le Sezioni Unite hanno fornito risposta «affermativa» alla questione, affermando il seguente principio di diritto:

«l’applicazione della continuazione tra reati giudicati con rito ordinario ed altri giudicati con rito abbreviato comporta che soltanto nei confronti di questi ultimi deve operare la riduzione di un terzo della pena a norma dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen.».

  • Scarica Sezioni Unite, sentenza 35852/2018.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.