Il procedimento inaudita altera parte previsto in materia di ricusazione non viola il contraddittorio

Cassazione Sez. V, 13 aprile 2017, n. 18522 – Giudice – ricusazione – procedimento inaudita altera parte – illegittimità costituzionale – esclusione.

Secondo la Corte di Cassazione, il procedimento previsto dall’art. 41, comma 1, c.p.p. – in materia di ricusazione non può ritenersi contrastante con il principio costituzionale del contraddittorio, in quanto la previsione di cui all’art. 111 Cost. riguarda in generale il processo, e la formazione della prova nel procedimento penale, non qualsiasi sub procedimento, per cui è spesso prevista, sia in sede civile che penale, la decisione inaudita altera parte, ove vi siano ragioni legittimanti tale procedimento. Previsione che, tra l’altro, si concilia con l’ulteriore valore costituzionale della durata ragionevole dei procedimenti.

Risulta, inoltre, già chiarita da un precedente specifico di questa Corte (Sez. II, Sentenza n. 8808 del 18/02/2010, dep. 04/03/2010, Di Ilio, Rv. 246455) la manifesta infondatezza di una pretesa applicazione del diritto al contraddittorio, per i sub-procedimenti incidentali, non potendo le disposizioni della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, e della Carta Costituzionale ritenersi di applicazione generale poiché, “quanto all’art. 6 CEDU, ne è esclusa l’applicabilità ai procedimenti o sub procedimenti incidentali e, quanto agli artt. 24 e 111 Cost., rientra nell’insindacabile discrezionalità del legislatore la scelta di graduare forme e livelli differenti di contraddittorio, sia esso meramente cartolare o partecipato, atteso che resta sempre garantito il diritto di difesa”.

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Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.