I principi che regolano il dibattimento:  contraddittorio, oralità, immediatezza e concentrazione

Il principio del contraddittorio

Il principio del contraddittorio trova due forme di attuazione nel procedimento penale:

  • debole, negli atti garantiti durante la fase delle indagini preliminari, assicurando al difensore il diritto di essere presente ad un atto d’indagine o di conoscere il relativo verbale;
  • forte, nella fase del dibattimento, comportando la partecipazione delle parti alla formazione della prova (art. 111, comma 4, Cost.).

La piena attuazione del principio del contraddittorio presuppone che alle parti venga riconosciuta tutta una serie di diritti strumentali, quali il diritto ad ottenere dal Giudice l’ammissione della prova  (anche contraria ex art. 495, comma 2) ed il diritto di porre le domande nell’esame diretto e nel controesame.

Il principio dell’oralità

Con l’espressione oralità si intende la forma di comunicazione verbale del pensiero che consiste nella pronuncia di parole destinate ad essere udite. Essa si contrappone dunque al concetto di scrittura, intesa quale forma di comunicazione del pensiero a mezzo segni visibili, alfabetici o ideografici.

Vero che lo scritto può essere letto, ed essere quindi espresso oralmente. Ma in tal caso di tratterebbe di un’oralità derivata, diversa da quella intesa dal principio in parola.

L’oralità nel suo esatto significato comporta la possibilità di svolgere l’esame incrociato in attuazione del diritto dell’imputato di confrontarsi col dichiarante (art. 111, comma 3, Cost.).

Il principio di immediatezza

Tale principio comporta un rapporto privo di intermediazioni tra l’acquisizione del prove in dibattimento e la decisione finale. Esso richiede pertanto che vi sia identità fisica tra il Giudice di fronte al quale si svolge il dibattimento e il Giudice che decide, e che – parimenti – la decisione finale sia basata sulle prove acquisite in tale fase.

Il principio di identità fra Giudice che assiste alla formazione delle prove e Giudice che decide è sancita dall’art. 525, comma 2, c.p.p., secondo cui alla deliberazione della sentenza concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento. La ratio della norma è evidentemente quella di permettere al Giudice di valutare la credibilità e l’attendibilità di ogni dichiarante, avvalendosi dell’esame incrociato, garantendo il diritto alla prova delle parti e il principio di immediatezza della decisione.

Frequente è, nella prassi, la circostanza che nelle more dello svolgimento del dibattimento muti la composizione del collegio giudicante o la persona fisica del Giudice monocratico, a causa di un trasferimento, piuttosto che di un impedimento temporaneo, etc.

In tali ipotesi, non espressamente disciplinate dal codice, secondo dottrina e giurisprudenza occorre procedere alla rinnovazione del dibattimento – ove possibile – innanzi al nuovo collegio/Giudice, purchè una delle parti ne faccia richiesta. In tal caso, i verbali delle prove assunte dal primo Giudice diverranno inutilizzabili (cfr. C. Cost., n. 17 del 3 febbraio 1994 o S.U., 17 febbraio 1999, n. 480).

Il principio della concentrazione

Tale principio impone che non vi siano intervalli di tempo tra l’assunzione delle prove, la discussione finale e la deliberazione della sentenza, al fine di garantire che la decisione sia il prodotto fedele delle risultanze del processo. E’ esperienza comune, infatti, che lunghi intervalli di tempo incidano negativamente sulla memoria.

Tuttavia, ai sensi dell’art. 477 c.p.p., quando non è assolutamente possibile esaurire il dibattimento in una sola udienza, il presidente dispone che essa venga proseguita nel giorno seguente non festivo. Il Giudice può sospendere il dibattimento soltanto per ragioni di assoluta necessità e per un termine massimo che, computate tutte le dilazioni, non oltrepassi i dieci giorni, esclusi i festivi. Il presidente dà oralmente gli avvisi opportuni e l’ausiliario ne fa menzione nel verbale.

Nella prassi giudiziaria, invero accade frequentemente che il principio di concentrazione sia violato, a causa delle insufficienze delle strutture e del personale, che comporta che le sospensioni del dibattimento superino di fatto i limiti previsti dalla legge. Ciò comporta l’aumento dei carichi di udienza, l’allungamento della durata dei processi, la possibilità di scarcerazione per decorrenza dei termini e l’aumento dei casi di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

Ne è derivata una sensazione di insicurezza dell’opinione pubblica, che sempre meno crede nel nostro sistema giudiziario.

Di fronte a tali problematiche, la soluzione legislativa è stata quella di introdurre dei criteri di priorità nella scelta della trattazione delle udienze penali (art. 132 bis disp. att., introdotto dal d.l. n. 92 del 2008): si tratta dei delitti più gravi, di quelli che destano allarme sociale, di quelli in cui siano coinvolti imputati detenuti o di quelli in cui è obbligatorio procedere con direttissima o con giudizio immediato, condannando alla prescrizione tutti gli altri reati meno gravi o commessi da persone rimaste a piede libero al momento del processo.

Evidente la necessità di una riforma legislativa sul punto, che ridimensioni l’obbligatorietà dell’azione penale, bilanciandola con altre esigenze ed interessi meritevoli di pari tutela costituzionale.

Fonti:

  • Manuale breve di diritto processuale penale, P. Tonini, Giuffrè, 2016.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.