Controllo giudiziario delle aziende ex art. 34 bis Codice Antimafia

Una delle principali innovazioni introdotte dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161, di Riforma del Codice Antimafia, è rappresentata dall’introduzione all’interno del d.lgs. n. 159/2011, all’art. 34-bis, dell’istituto del c.d. controllo giudiziario delle aziende: una nuova misura di prevenzione, destinata a trovare applicazione in via residuale rispetto all’amministrazione giudiziaria di cui all’art. 34 d.lgs. n. 159/2011, ma anche in luogo del sequestro ex art. 20 e della confisca ex art. 24.

L’obiettivo perseguito dalla misura è quello di recuperare le imprese infiltrate dalle organizzazioni, nel quadro di una disciplina che bilanci in modo più equilibrato i diversi interessi coinvolti nella materia. Si tratta di una misura innovativa, che non comportamento alcuno “spossessamento gestorio“, configurando dunque un intervento meno invasivo rispetto a quello dell’amministrazione giudiziaria.

Essa consiste infatti in una “vigilanza prescrittiva”, condotta da un commissario giudiziario nominato dal Tribunale, cui viene affidato il compito di monitorare dall’interno dell’azienda l’adempimento di una serie di obblighi di compliance imposti dall’autorità giudiziaria.

La ratio legis – al pari di altre misure di prevenzione patrimoniale a carattere non ablatorio – è quella di promuovere interventi meno invasivi ma parimenti efficaci in quella zona grigia di rapporti tra criminalità e impresa in cui non trovano facile applicazione gli strumenti classici. L’ottica, come si è accennato, è quella di decontaminare le attività economico-imprenditoriali sostanzialmente sane e restituirle al libero mercato, una volta depurate dagli agenti inquinanti.

Il presupposto applicativo della misura è dato dall’occasionalità dell’attività di agevolazione, svolta dall’azienda, nei confronti di persone per le quali quali è stata proposta o applicata una delle misure di prevenzione personale o patrimoniale (v. comma 1, art. 34), sempre che sussistano circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l’attività d’impresa.

Il requisito dell’occasionalità vale a marcare l’esatto campo di applicazione del controllo giudiziario e a distinguerlo da quello dell’amministrazione giudiziaria che, a parità di presupposti, non contempla alcun riferimento ad una condotta agevolatrice di carattere soltanto episodico e trova quindi applicazione in tutti quei casi in cui l’ausilio illecito, offerto dall’impresa alle classi soggettive incluse nel catalogo normativo, assuma il carattere della sistematicità, atteggiandosi a contributo stabile e continuativo.

Il controllo giudiziario viene disposto dal Tribunale, anche d’ufficio, per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento applicativo, il Tribunale può infatti limitarsi a imporre all’azienda oneri comunicativi nei confronti dell’Autorità giudiziaria e di polizia, oppure può nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, che riferisca periodicamente gli esiti dell’attività di controllo. In questo caso, il Tribunale stabilisce i compiti dell’amministratore giudiziario e può imporre numerosi obblighi finalizzati a rendere effettivo il controllo.

Per verificare il corretto adempimento degli obblighi prescritti, il Tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell’impresa nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utile.

Il controllo giudiziario, oltre a poter essere disposto d’ufficio dal Tribunale, può essere richiesto dalla stessa azienda, qualora sia stata destinataria di un’interdittiva antimafia, tempestivamente impugnata innanzi al T.A.R.

Pur se non espressamente previsto, pare potersi affermare che la misura possa essere applicata anche su richiesta delle Autorità proponenti individuate dall’art. 17 comma 1 d.lgs 159/2011.

Il controllo giudiziario sospende gli effetti previsti dall’art. 94, in merito alla c.d. interdittiva antimafia.

La misura cessa alla scadenza fissata dal Tribunale. Sembra doversi ammettere la prorogabilità del termine, ove fissato in misura inferiore a quella massima consentita (3 anni).

La misura può altresi avere termine su specifica istanza di revoca presentata dal titolare dell’azienda. Il Tribunale decide in camera di consiglio (127 c.p.p.) con udienza fissata entro 10 giorni dal deposito dell’istanza, alla presenza oltre che del giudice delegato, dell’amministratore giudiziario.

Infine, la misura potrebbe anche essere sostituita con quella dell’amministrazione giudiziaria, ove ne ricorrano i presupposti ovvero se viene accertata la violazione di una o più delle prescrizioni imposte.

Fonti:

  • Delfino R – Geraci M – Rinaldo S. – Squillaci E., Art. 34 bis d.lgs. 159/2011 – il controllo giudiziario delle aziende, in CERPEC;
  • Cantone R. e Coccagna B., Commissariamenti prefettizi e controllo giudiziario delle imprese interdette per mafia: problemi di coordinamento e prospettive evolutive, in DPC, 11/2018;
  • Menditto F., Le misure di prevenzione e la confisca allargata, in Giuffrè Ed.

 

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.