Dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 75 bis d.P.R. 309/1990

incostituzionalità art. 75 bis t.u. stupefacenti

In data 6 maggio scorso, sono state depositate le motivazioni della sentenza (ud. 20 aprile 2016, n. 94) con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-quater del D.L. n. 272 del 2005 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309), come convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49.

La norma dichiarata illegittima aveva introdotto nel T.U. in materia di stupefacenti ( d.P.R. n. 309 del 1990) l’art. 75-bis, il quale disciplina l’irrogazione di misure di prevenzione restrittive della libertà personale nei confronti degli autori delle condotte di cui al comma 1 del precedente art. 75 ( detenzione di stupefacenti finalizzata ad uso esclusivamente personale), che fossero già condannati, anche non definitivamente, per reati contro la persona, contro il patrimonio o per quelli previsti dalle disposizioni dello stesso Testo unico o dalle norme sulla circolazione stradale, o comunque sanzionati per violazioni della disciplina sugli stupefacenti o già destinatari di misura di prevenzione o di sicurezza.

Al pari della nota sentenza n. 32 del 2014, con cui il Giudice delle leggi aveva dichiarato illegittimi gli artt. 4-bis e 4-vicies ter introdotti in sede di conversione del medesimo D.L. n. 272 del 2005, per eterogeneità delle medesime rispetto al contenuto, alla finalità e alla ratio complessiva dell’originario decreto, nella sentenza qui annotata la Corte fonda il proprio decisum sul rilevato contrasto della normativa censurata con il comma 2 dell’art. 77 Cost., atteso che la previsione di misure prevenzionali e punitive è risultata nuovamente estranea alla ratio indicata dal D.L. in questione, che era quella di favorire il recupero dei tossicodipendenti.

Di qui, la  dichiarazione di illegittimità dell’art. 4-quater del decreto-legge n. 272 del 2005 e, conseguentemente, dell’art. 75-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 con esso introdotto.

Scarica il testo integrale della sentenza: C. Cost._94_2016

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.