Corte costituzionale sentenza 40/2019: incostituzionale la pena di cui al 73 comma 1 DPR 309/90

La Corte costituzionale con sentenza n. 40/2019, depositata lo scorso 8 marzo, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 73, comma 1, del T.U. Stupefacenti (DPR 309/1990), nella parte in cui prevede come pena minima edittale la reclusione ad anni 8, anziché 6, per i casi “non lievi” di coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione o ricezione, a qualsiasi titolo, distribuzione, commercio, acquisto, trasporto, esportazione, importazione, procacciamento ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque scopo o comunque di illecita detenzione, senza l’autorizzazione di cui all’art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall’art. 75 (destinazione all’uso personale), di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall’art. 14 dello stesso d.P.R. n. 309/1990.

La Corte ha, in particolare, rilevato che la differenza di ben 4 anni tra il minimo edittale di pena previsto per la fattispecie ordinaria che punisce le condotte aventi a oggetto le c.d. droghe pesanti (8 anni di reclusione) e il massimo di pena stabilito per quella di lieve entità (4 anni) costituisce uno iato sanzionatorio in contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza (art. 3 Cost.), e con il principio di rieducazione della pena (art. 27 Cost.).

Com’è noto ai più, l’art. 73 nella sua formulazione originaria differenziava il trattamento sanzionatorio dei reati aventi ad oggetto le droghe “pesanti”, puniti al comma 1 con la reclusione da 8 a 20 anni (più multa), rispetto a quello dei reati aventi ad oggetto le droghe “leggere”, puniti al comma 4 con la reclusione da 2 a 6 anni (più multa). Per i fatti di “lieve entità”, il comma 5 dello stesso art. 73 stabiliva, poi, un’attenuante ad effetto speciale cosiddetta autonoma o indipendente, che puniva con la reclusione da 1 a 6 anni i fatti concernenti le droghe “pesanti” e con la reclusione da 6 mesi a 4 anni quelli relativi alle droghe “leggere”.

La Corte costituzionale – con la celebre sentenza n. 32/2014 –  ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle modifiche apportate dalla cd. legge Fini Giovanardi per vizi del procedimento legislativo, così verificandosi la reviviscenza dell’originario testo dell’art. 73 nella versione Jervolino-Vassalli; nel frattempo, però, il testo dell’art. 73 era stato modificato dalla sopravvenuta entrata in vigore del D.L. n. 146 del 2013, che era intervenuto sul testo dell’art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990 (in seguito ulteriormente modificato con D.L. n. 36 del 2014).

Il quadro sanzionatorio risultante dalla stratificazione dei sopracitati interventi normativi e giurisprudenziali, si articolava come segue:

  • condotte “non lievi”, aventi ad oggetto droghe “pesanti”: da 8 a 20 anni di reclusione, oltre alla multa;
  • condotte “non lievi”, aventi ad oggetto droghe “leggere”: da 2 a 6 anni di reclusione, oltre alla multa;
  • condotte “di lieve entità”, aventi ad oggetto indifferentemente droghe “pesanti” o “leggere”: da 6 mesi a 4 anni di reclusione, oltre alla multa.

Ci si iniziò, pertanto, a interrogare sul perché trattare in modo differenziato le sostanze in presenza di fatti non lievi e in modo indifferenziato in presenza di fatti lievi; nonché se fosse ragionevole, proporzionata e conforme alle esigenze considerate dall’art. 27, comma 3, Cost. la pena minima di 8 anni di reclusione prevista dall’art. 73, comma 1. Interrogativi che divenivano sempre più pressanti, ove si consideri che – nella pratica giudiziaria – risultano tutt’altro che nitidi i confini tra le fattispecie incriminatrici previste dal 1° e dal 5° comma dell’art. 73, con il rischio di generare trattamenti differenziati difficilmente accettabili per condotte tutto sommato analoghe.

Si è allora iniziato a eccepire, nelle aule di tribunali e corti, l’illegittimità costituzionale dell’art. 73 comma 1 DPR n. 309/1990, nella versione risultante a seguito di Corte Cost. n. 32 del 2014 e del D.L. 36/2014. Certa parte della giurisprudenza ha ritenuto di non promuovere l’incidente di legittimità costituzionale, ritenendo che la determinazione della cornice edittale rientrasse in una sfera di discrezionalità legislativa che, in assenza di “soluzioni a rime costituzionalmente obbligate“, non avrebbe potuto essere incisa nemmeno dalla Consulta. Un’altra parte, invece, ha invece accolto l’eccezione di incostituzionalità, rimettendo gli atti al Giudice delle leggi.

In particolare, deve rilevarsi la questione di legittimità costituzionale proposta dal GUP di Rovereto, a seguito della quale la Consulta, pur dichiarando inammissibile la questione di legittimità proposta, formulò un monito al legislatore evidenziando come “la divaricazione – venutasi a creare a seguito del d.l. n. 36 del 2014, come modificato dalla legge di conversione – tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 e il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo ha raggiunto un’ampiezza tale da determinare un’anomalia sanzionatoria rimediabile con plurime opzioni legislative”; sicché “non può non formularsi un pressante auspicio affinché il legislatore proceda rapidamente a soddisfare il principio di necessaria proporzionalità del trattamento sanzionatorio, risanando la frattura che separa le pene previste per i fatti lievi e per i fatti non lievi dai commi 5 e 1 dell’art. 73, del d.P.R. n. 309 del 1990″ (sentenza n. 179 del 2017).

Come spesso accade, il legislatore non ha tuttavia inteso esercitare la propria discrezionalità per rimediare al vizio di possibile illegittimità costituzionale rilevato dalla Corte.

A distanza di oltre un anno dal precedente monito, di fronte alla rilevata violazione dei principi di eguaglianza, proporzionalità, ragionevolezza e del principio di rieducazione della pena di cui all’art. 27 Cost., la Corte ha ritenuto non più differibile il proprio intervento, pur implicando esso un piccolo sconfinamento nel recinto della discrezionalità del legislatore, onde evitare “zone franche immuni dal sindacato…proprio in ambiti in cui è maggiormente impellente l’esigenza di assicurare una tutela effettiva dei diritti fondamentali, tra cui massimamente la libertà personale, incisi dalle scelte sanzionatorie del legislatore”.

Nella presente pronuncia,  la Corte mostra altresì di superare il vincolo rappresentato dalla teorica delle “rime obbligate”, sulla base dei più recenti approdi della giurisprudenza costituzionale. Ben due pronunce della fine del 2018 hanno, infatti, precisato che “non sussistono ostacoli quando le scelte sanzionatorie adottate dal legislatore si siano rivelate manifestamente arbitrarie o irragionevoli e il sistema legislativo consenta l’individuazione di soluzioni, anche alternative tra loro, che siano tali da ‘ricondurre a coerenza le scelte già delineate a tutela di un determinato bene giuridico, procedendo puntualmente, ove possibile, all’eliminazione di ingiustificabili incongruenze’” (sentenza n. 233 del 2018), e – ancora – che “non è necessario che esista, nel sistema, un’unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado di sostituirsi a quella dichiarata illegittima, come quella prevista per una norma avente identica struttura e ratio, idonea a essere assunta come tertium comparationis, essendo sufficiente che il ‘sistema nel suo complesso offra alla Corte precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti, ancorché non costituzionalmente obbligate, che possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata illegittima(sentenza n. 222 del 2018).

E così alla Corte costituzionale – dopo aver rimarcato i profili di illegittimità costituzionale del minimo edittale della pena irrogata dall’art. 73 comma 1 e dopo aver preso atto dell’inerzia del legislatore –  non restava che un ultimo problema da affrontare: individuare il regime sanzionatorio con il quale sostituire la pena minima di 8 anni, ritenuta incostituzionale.

Sul punto, la Corte giunge a ritenere che la pena minima per il delitto di cui all’art. 73 comma 1,DPR 309/90 debba stabilirsi in anni 6. Pena, quest’ultima, ripetutamente indicata dal legislatore:

  • quale pena minima per i fatti non lievi stabilita dalla legge Fini-Giovanardi, dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 32 del 2014;
  • quale pena massima attualmente in vigore per i fatti di non lieve entità aventi ad oggetto le c.d. droghe leggere;
  • quale pena massima per i fatti di lieve entità concernenti le c.d. droghe pesanti vigente il d.P.R. n. 309 del 1990;
  • quale pena massima per i fatti di lieve entità concernenti le c.d. droghe pesanti vigente la legge Fini-Giovanardi.

Sebbene i riferimenti mossi dalla Corte nell’individuazione della pena “costituzionale” si prestano a diverse criticità, non può non rilevarsi l’importanza della decisione qui delineata, non solo per  le ricadute su un gran numero di procedimenti penali non ancora definiti (e di sentenze già passate in giudicato ma ancora in esecuzione), quanto soprattutto per aver dato corso alla recente giurisprudenza costituzionale sul sindacato della pena, che consente di ridefinire i limiti edittali pur in assenza di un’opzione costituzionalmente obbligata.

La decisione della Corte, pur non pervenendo alla soluzione che vari commentatori e giudici di merito avevano auspicato (in primis il tribunale di Rovereto nell’ordinanza di rimessione decisa con la sentenza n. 179 del 2017), è da salutare con favore, mirando ad assicurare effettività al principio della proporzionalità della pena e ad offrire così una tutela ai diritti fondamentali anche in un settore – quello della determinazione dei quadri sanzionatori – in cui la discrezionalità del legislatore appariva (un tempo) insindacabile.

 

Fonti:

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.