Dei Delitti contro l’ordine pubblico. Analisi delle fattispecie più rilevanti

I delitti contro l’ordine pubblico sono disciplinati nel titolo V del libro II del codice penale (artt. 414-421). Essi vengono generalmente suddivisi in tre categorie:

  1. Delitti di istigazione e apologia;
  2. Delitti associativi;
  3. Delitti di pubblica intimidazione.

Ha sempre suscitato qualche problema l’esatta individuazione del bene giuridico tutelato dal titolo in esame, attesa la genericità della nozione “ordine pubblico”.

Ad oggi, sono due le accezioni che vengono prevalentemente assegnate a tale nozione:

  • quella di ordine pubblico in senso materiale, quale situazione di pacifica convivenza, pubblica tranquillità e sicurezza collettiva;
  • e quella di ordine pubblico in senso ideale o normativo, quale insieme dei principi e istituzioni fondamentali alla base di un determinato ordinamento giuridico.

La Corte Costituzionale, con sent. 8 luglio 1971, n. 168, aveva invero dato una definizione di ordine pubblico che, in via intermedia tra le due tesi su esposte, veniva qualificato come l’insieme dei principi fondamentali che riassumono l’ordine legale di una convivenza sociale ispirata ai valori costituzionali.

Fatta una tale premessa, procediamo ora all’analisi delle fattispecie più rilevanti.

Istigazione a delinquere (art 414 c.p.)

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell’istigazione:

1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;

2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel n. 1.

Alla pena stabilita nel numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

 Fuori dei casi di cui all’articolo 302, se l’istigazione o l’apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l’umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

L’art. 414 c.p. disciplina due distinte fattispecie incriminatrici: l’istigazione a delinquere e l’apologia di delitti.

La prima fattispecie si pone in evidente deroga all’art. 115 c.p. , a tenore del quale non è punibile l’istigazione a commettere un reato non seguita dalla sua effettiva commissione. Tale previsione viene giustificata dalla giurisprudenza, affermando come la pubblica istigazione a delinquere metta in pericolo – per sé stessa – la fiducia che l’opinione pubblica ha della sicurezza sociale: di qui la sua ragionevole punibilità.

Trattasi un reato comune, la cui condotta consiste nell’istigare pubblicamente a commettere delitti o contravvenzioni, ove per istigazione va intesa la determinazione o il rafforzamento in altri del proposito di commettere un reato.

L’istigazione va attuata pubblicamente, ovvero col mezzo della stampa, in un luogo e in circostanze non private.

Trattandosi di un reato di pericolo concreto, occorre tuttavia che la condotta istigativa appaia, in base ad un giudizio ex ante, idonea a mettere in pericolo l’ordine pubblico. Diversamente, la condotta non costituirebbe reato, ma andrebbe considerata esercizio della libertà di manifestazione del proprio pensiero.

Il delitto de quo è punito a titolo di dolo generico, inteso quale volontà di incitare alla commissione di determinati fatti nella consapevolezza del loro carattere criminoso.

Il soggetto che istiga potrà rispondere, inoltre, del reato istigato ex art. 110 c.p., qualora abbia apportato un contributo causalmente efficiente alla sua commissione.

Per quanto invece riguarda la seconda fattispecie incriminatrice, apologia di delitti, essa presenta i medesimi elementi costitutivi già analizzati per l’istigazione, presentando solamente le seguenti differenze:

  • oggetto dell’incitamento possono essere esclusivamente delitti;
  • l’esaltazione del delitto avviene indirettamente, ovvero con l’esprimere pubblicamente un giudizio positivo su di un fatto criminoso in forme tali da costituire efficace incitamento per il pubblico a commettere fatti dello stesso tipo.


Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia (Art. 414-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere, in danno di minorenni, uno o più delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all’articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater e 609-quinquies è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l’apologia di uno o più delitti previsti dal primo comma.

Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume.

Tale articolo è stato introdotto di recente dall’art. 4 comma 1, lett. B) L. 1 ottobre 2012, n. 172, che ha dato integrale esecuzione alla Convenzione del Consiglio di Europa stipulata a Lanzarote il 25 ottobre 2007.

Il delitto risulta modellato sulla scorta di quello di cui al precedente art. 414, rispetto al quale rappresenta un’autonoma ipotesi delittuosa e non una mera aggravante.

Gli elementi costitutivi ricalcano infatti quelli già analizzati nel paragrafo precedente, merita qui di essere rilevato come il Legislatore abbia voluto escludere qualsiasi voglia carattere scriminante alle “finalità di carattere artistico, letterario, storico o di costume”.

Istigazione a disobbedire alle leggi (art. 415 c.p.)

Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all’odio fra le classi sociali, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Anche la presente norma disciplina due diverse fattispecie di reato: l’istigazione a disobbedire alle leggi di ordine pubblico e l’istigazione all’odio fra le classi sociali.

Entrambi sono reati comuni, punibili a titolo di dolo generico.

Quanto alla prima fattispecie, dal punto di vista oggettivo, essa consiste in una condotta istigatrice avente ad oggetto la disobbedienza delle leggi di ordine pubblico. Per disobbedienza deve intendersi il rifiuto ingiustificato a rispettare i precetti legali; quanto invece alla nozione di “leggi di ordine pubblico” cui fa riferimento la norma, si contendono il campo due tesi: quella più estensiva, secondo cui tale nozione coincide con tutte le norme giuridiche imperative (ponendosi in tal caso l’art. 414 c.p. come norma speciale rispetto a quella in commento); e quella più restrittiva, secondo cui, invece, tale nozione avrebbe riguardo alle disposizioni fondamentali per il mantenimento della pace sociale e dell’equilibrio socio-economico dello Stato.

Secondo il principio di specialità, il delitto di cui all’art. 415 non trova applicazione allorchè siano “disobbedite” disposizioni di legge che prevedono specifici delitti (es. art. 266 c.p. , istigazione dei militari a disobbedire alle leggi).

Quanto alla secondo fattispecie, istigazione all’odio fra le classi sociali, l’aspetto di più interesse concerne il dubbio sorto in dottrina circa l’attuale vigenza della norma in seguito all’introduzione costituzionale del diritto di libera manifestazione del pensiero. Ebbene la Corte Costituzionale, in parziale accoglimento del ricorso di legittimità, con la sentenza n. 108/1974 ha statuito che la norma è legittima solo nella misura in cui l’istigazione sa attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità (reato di pericolo concreto).

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

 Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all’associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all’articolo 12, comma 3 bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Se l’associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Bene giuridico è l’ordine pubblico, minacciato dalla sola presenza del sodalizio criminoso.

È un reato comune, potendo essere commesso da chiunque.

La norma punisce chi si associa, almeno in numero di tre persone, allo scopo di commettere più delitti. Sono diversamente sanzionate le condotte di chi promuove, costituisce o organizzazione l’associazione, rispetto a quelle di chi si limita a parteciparvi.

Richiedendo un numero minimo di tre soggetti attivi, la norma configura un reato a concorso necessario. Si noti, inoltre, come il predetto numero minimo di partecipanti sia integrato anche qualora tra questi si annoverino soggetti non capaci di intendere o di volere, o comunque non imputabili.

Il reato associativo si caratterizza per la presenza di tre elementi fondamentali:

  1. il vincolo associativo tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a durare oltre la realizzazione dei reati programmati;
  2. l’esistenza di una struttura organizzativa, sia pure semplice e rudimentale e priva della distribuzione gerarchica delle funzioni;
  3. l’indeterminatezza del programma criminoso.

Proprio l’ultimo dei tre elementi su indicati costituisce elemento differenziale rispetto al semplice concorso nel reato, posto che in quest’ultimo caso, occorre che lei concorrenti cooperino insieme per la realizzazione di una o più offese determinate.

Trattasi di un reato permanente, che si consuma nel momento in cui nasce la sodalizio e permane finchè esso non si scioglie.

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo specifico, dovendo l’agente avere coscienza di far parte di un’associazione e di svolgere i propri compiti al fine del raggiungimento dell’illecito obiettivo comune al sodalizio.

Per i delitti di cui agli artt. 416 bis c.p. (Associazione ti tipo mafioso) e 416 ter c.p. (Scambio elettorale politico mafioso), si invita il lettore alla lettura degli articoli ad essi specificatamente e più approfonditamente dedicati.

Assistenza agli associati (Art. 418 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all’associazione è punito con la reclusione da due a quattro anni.

La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuamente.

Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto.

Tale norma riveste una funzione sussidiaria, in quanto per la sua configurabilità occorre una duplice condizione negativa:

  • Che l’agente non sia un concorrente del reato associativo;
  • E che non sia responsabile di favoreggiamento.

Soggettivo attivo può essere chiunque ad eccezione dei concorrenti nel reato associativo.

È punito a titolo di dolo generico, inteso quale coscienza e consapevolezza di prestare assistenza nei confronti di uno o più appartenenti all’associazione e che quest’ultima è attualmente operante.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.