Dei reati contro il patrimonio in generale

I reati contro il patrimonio sono disciplinati nel titolo XIII, libro II, del codice penale (artt. 624-648 quater C.p.) e rispondono all’esigenza politico-criminale di repressione di condotte che offendono, in via esclusiva o prevalente, il patrimonio altrui, e cioè l’insieme dei rapporti giuridici di natura economica in capo a persone fisiche o giuridiche (c.d. concezione economico-giuridica del patrimonio).

Le figure criminose contenute nel predetto titolo non esauriscono, in verità, i delitti contro il patrimonio; sussistono ulteriori fattispecie al di fuori del XIII titolo del libro II del codice. D’altra parte, va altresì rilevato come i reati contemplati nel titolo in esame non siano lesivi soltanto di interessi patrimoniali, ma anche della sicurezza e libertà della persona; si pensi al delitto di rapina (art. 628) o di estorsione (art. 629).

Tradizionalmente i delitti in esame vengono classificati in delitti contro il patrimonio mediante violenza alle cose o alle persone ed in in delitti contro il patrimonio mediante frode.

Sono ricompresi nei delitti commessi mediante violenza, le seguenti fattispecie:

1) furto ( art. 624 c.p.)
2) furto in abitazione e furto con strappo ( art. 624 bis c.p.)
3) furti lievi ( art. 626 c.p.)
4) sottrazioni di cose comuni ( art. 627 c.p.)
5) rapina ( art. 628 c.p.)
6) estorsione ( art 629 c.p.)
7) sequestro di persona a scopo di estorsione ( art. 630 c.p.)
8) danneggiamento ( art. 635 c.p.)
9) danneggiamento di sistemi informatici o telematici ( art. 635 bis c.p.)
10) altre infrazioni al patrimonio ( art. 631 e ss c.p.)

Costituiscono, invece, delitti contro il patrimonio mediante frode:

1) truffa (art 640)
2) truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ( art. 640 bis)
3) frode informatica ( art. 640 ter)
4) fraudolenta distruzione della cosa propria o fraudolenta mutilazione della propria persona (art. 642);
5) circonvenzione di incapaci ( art. 643)
6) usura e intermediazione usuraia (art. 644)
7) appropriazione indebita ( art. 646)
8) ricettazione ( art 648)
9) riciclaggio ( art. 648 bis )
10) impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ( art. 643 ter)
11) autoriciclaggio (art. 643 ter.1)
12) altre minori infrazioni ( 645 , 647 ).

Vi è poi una disposizione, e cioè l’art 649 c.p. che è comune a queste due categorie di delitti e che esclude la punibilità o, in alcuni, casi stabilisce la procedibilità a querela per fatti commessi in danno di congiunti e sempre che non siano stati commessi con violenza alle persone.
Un’altra distinzione che viene generalmente operata tra i reati contro il patrimonio è quella che differenzia i delitti che si realizzano mediante la sola aggressione unilaterale dell’altrui patrimonio da parte dell’agente (es.  furtorapina o appropriazione indebita), da quelli invece in cui è richiesta la cooperazione della vittima nella causazione materiale del reato (ad es. estorsione, truffa, insolvenza fraudolenta, circonvenzione di incapaci ed usura).
Nella descrizione delle condotte tipiche delle fattispecie che qui rilevano, ricorre inoltre l’utilizzo ad opera del legislatore di alcuni concetti che meritano una breve disamina.
Viene, in primo luogo, in rilievo il concetto di “cosa”. Cosa è quella realtà materiale che è costituita da un sistema di qualità e proprietà, separata o separabile dal reale fisico circostante e sulla quale è possibile dirigere un’azione qualsiasi. Sono cose i beni mobili e immobili (v. art. 812 c.c.)
Il codice penale, al 2 comma dell’art 624 c.p. equipara alla cosa l’energia o ogni energia che abbia valore economico. Acquistano, pertanto, rilievo le energie che per le loro caratteristiche di individuazione e di consumabilità posso determinare un arricchimento per il soggetto attivo ed un corrispondente impoverimento per il soggetto passivo.
Altro concetto ricorrente è quello di “altruità” della cosa. Una cosa può dirsi altrui quando essa è legittimamente nella disponibilità di un soggetto diverso dal soggetto attivo del reato. Da ciò deriva che il proprietario della cosa non può essere soggetto attivo del reato. Tuttavia è bene segnalare che vi sono diritti di godimento, di possesso o di detenzione che si rivelano meritevoli di tutela anche a fronte di comportamenti realizzati da soggetti titolari del diritto di proprietà.
Ancora, viene in rilievo il concetto di “danno”. Per esso s’intende una diminuzione del patrimonio del soggetto passivo. In base alla concezione economico – giuridica, che intende il patrimonio come il complesso dei rapporti giuridici economicamente valutabili, il danno comporta una diminuzione patrimoniale in relazione a rapporti tutelati dal diritto o a situazioni non disapprovate dall’ordinamento.
Infine, troviamo il concetto di “profitto”. Per esso si intende qualunque utilità, materiale, economica o soltanto morale che il soggetto persegue con la sua azione. Sotto questo profilo, i delitti contro il patrimonio possono distinguersi in delitti di profitto, nei quali il requisito del profitto è previsto come evento ( art. 629 e 640 c.p.) o come dolo specifico (art. 624 c.p.), e delitti che prescindono dal profitto, come ad esempio nelle ipotesi di danneggiamento (art. 635 c.p.) o di ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.).

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.