Articolo 648 cp: Ricettazione

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, commette il delitto di ricettazione, punito ex articolo 648 c.p. con la reclusione da 2 ad 8 anni e con la multa da 516 euro a 10.329 euro.

Il bene giuridico tutelato dal delitto di ricettazione è in primis il patrimonio. Il dato discende inequivocabilmente dalla sistematica del codice, essendo la fattispecie collocata nel titolo dedicato ai reati contro il patrimonio.

Il reato in esame presuppone che in precedenza sia stato commesso un altro delitto (c.d. reato presupposto), di cui non è richiesto l’accertamento con sentenza passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto delittuoso risulti dagli atti del processo e che quindi il compimento di tale delitto si sia esaurito nel momento di inizio della condotta qui disciplinata. Si deve trattare di un qualsiasi delitto, di natura dolosa o colposa; non vi rientrano invece, data la chiarezza della norma, le contravvenzioni.

La clausola di riserva posta in incipit, esclude dal novero dei soggetti attivi il concorrente nel reato presupposto, nei cui confronti la condotta di ricettazione costituisce un post factum non punibile.

La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo 629 comma 2, ovvero di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625, comma 1, n. 7-bis).

La pena è della reclusione sino a 6 anni e della multa sino a 516 euro, se il fatto è di particolare tenuità. Si ritiene che la particolare tenuità del fatto vada valutata non solo in relazione al valore della cosa ricettata, ma anche in relazione a tutte le circostanze indicate dall’art. 133.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l’autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto (art. 648 comma 3); si tratta con tutta evidenza di una disposizione che mira a non impedire l’intervento del giudice penale qualora si possa ritenere deficitaria l’integrazione del delitto presupposto sia sotto il profilo del soggetto attivo, carente in quanto non imputabile o non punibile, sia sotto il profilo della giustiziabilità del fatto, in carenza di una condizione di procedibilità.

Soggetto attivo può essere, dunque, chiunque, eccetto l’autore del delitto presupposto. Il soggetto agente è colui che pone la condotta così come descritta nell’articolo in esame ed elemento fondamentale è la consapevolezza della provenienza illecita, ossia il dolo o meglio il dolo specifico del fine di profitto.

Dalla lettera dell’art. 648 emerge la necessità, per la configurazione della fattispecie, di un doppio requisito psicologico:

  • dolo specifico: il soggetto deve agire con il fine di procurare a sé o ad altri un profitto;
  • dolo generico: il soggetto deve essere a conoscenza della illecita provenienza della res.

Tale consapevolezza è deducibile da qualsiasi elemento, diretto ovvero indiretto, perciò anche dal comportamento dell’imputato, ovvero dalla insufficiente indicazione, da parte dello stesso, della provenienza della cosa ricevuta, relativamente alla quale è deducibile che il soggetto agente voglia occultarne la provenienza.

In particolare, con riferimento all’elemento psicologico, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 12433/10) hanno affermato che può essere integrato anche dal dolo eventuale, configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio, non potendosi desumere da semplici motivi di sospetto, né potendo consistere in un mero sospetto.

Proprio l‘elemento psicologico richiesto rappresenta il carattere distintivo rispetto alla fattispecie di cui all’art. 712 c.p., “incauto acquisto”, che richiede la mera colpa e che si realizza quando l’acquisto avvenga in circostanze tali da indurre una persona di media avvedutezza in una condizione di oggettivo sospetto circa la legittima provenienza delle cose, per cui la cui colpa si configura per la sola omissione dei doverosi accertamenti circa tale legittima provenienza.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.