Introdotto il delitto di tortura: nuovi art. 613 bis e ter c.p.

L’Assemblea della Camera dei deputati ha approvato (con 198 sì, 35 no e 104 astenuti) definitivamente – in data 5 luglio 2017 – la proposta di legge n° 2168-B che introduce nell’ordinamento il delitto di tortura.

In attesa della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vediamo quali sono le principali novità introdotte.

La proposta di legge introduce, innanzittutto, nel titolo XII (Delitti contro la persona), sez. III (Delitti contro la libertà morale), del codice penale gli artt. 613 bis e ter e con essi rispettivamente i reati di tortura e di istigazione alla tortura.

Il nuovo delitto di tortura ex art. 613 bis c.p.

In particolare, l’articolo 613-bis c.p. punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque (reato comune), con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso con più condotte ovvero comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

Sono poi previste dall’art. 613-bis  fattispecie aggravate del reato di tortura:

  • la prima interessa la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell’autore del reato, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio; la pena prevista è in tal caso la reclusione da 5 a 12 anni. Viene, tuttavia, precisato dal terzo comma dell’art. 613-bis che la fattispecie aggravata non si applica se le sofferenze per la tortura derivano unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.
  • il secondo gruppo di fattispecie aggravate consiste nell’avere causato lesioni personali comuni (aumento fino a 1/3 della pena), gravi (aumento di 1/3 della pena) o gravissime (aumento della metà);
  • le altre fattispecie aggravate riguardano la morte come conseguenza della tortura nelle due diverse ipotesi: di morte non voluta, ma conseguenza dell’attività di tortura (30 anni di reclusione); di morte come conseguenza voluta da parte dell’autore del reato (pena dell’ergastolo).

Istigazione a commettere il delitto di tortura, art. 613 ter c.p.

L’art. 613-ter punisce, invece, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l’istigazione non è accolta ovvero se l’istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni.  Si come la nuova fattispecie introdotta dall’art. 613-ter non è connotata dalla pubblicità della condotta (cfr. art. 414 c.p.).

Le ulteriori modifiche di legge introdotte

La proposta di legge introduce, inoltre, una disposizione procedurale che – novellando il codice di procedura penale –  sancisce l’inutilizzabilità, nel processo penale, delle dichiarazioni eventualmente ottenute per effetto di tortura (art. 191 c.p.p.). La norma fa eccezione a tale principio solo nel caso in cui tali dichiarazioni vengano utilizzate contro l’autore del fatto e solo al fine di provarne la responsabilità penale.

Anche l‘art. 19 del testo unico immigrazione (d.lgs. 286/1998) viene toccato dalla riforma: sono vietate le espulsioni, i respingimenti e le estradizioni ogni volta che sussistano fondati motivi di ritenere che, nei Paesi nei confronti dei quali queste misure amministrative dovrebbero produrre i loro effetti, la persona rischi di essere sottoposta a tortura (tale valutazione tiene conto se nel Paese in questione vi siano violazioni “sistematiche e gravi” dei diritti umani).

Viene, infine, escluso il riconoscimento di ogni “forma di immunità“(diplomatica) per gli stranieri che siano indagati o siano stati condannati  per il delitto di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale; e previsto l’obbligo di estradizione verso lo Stato richiedente dello straniero indagato o condannato per il reato di tortura.

Fonte:

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.