La depenalizzazione ex D.Lgs. 7 e 8/2016: reati e disciplina di diritto intertemporale. La Questione rimessa alle Sezioni Unite

Lo scorso 6 febbraio sono entrati in vigore i Decreti Legislativi nn. 7 e 8 del 2016 che, in esecuzione della legge delega n. 67/2014, hanno operato una profonda modifica al sistema punitivo penale (e non solo), mediante l’abrogazione di alcuni reati con contestuale loro riqualificazione in illeciti civili e la depenalizzazione di altri reati con conversione in illeciti amministrativi.

Nel dettaglio , l’art. 1 D.lgs. n. 8/2016 dispone che siano depenalizzati tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell’ammenda, compresi quelli che nelle ipotesi aggravate prevedono la pena detentiva, sola o congiunta a quella pecuniaria, dovendo in tale caso considerarsi come fattispecie autonome di reato.

Viene , dunque, attuata una depenalizzazione generalizzata, in cui non sono indicati i singoli reati depenalizzati, ma una categoria generale (ovvero i reati puniti con la sola pena pecuniaria). Pertanto, sarà l’interprete a dover individuare di volta in volta se una determinata fattispecie sia interessata dalla novella legislativa. La depenalizzazione generalizzata non si applica, tuttavia, ai reati previsti dal codice penale né a quelli previsti da altri testi normativi espressamente elencati dall’Allegato al decreto stesso, che sono raccolte per settori già individuati, quali:

  • edilizia ed urbanistica;
  • ambiente, territorio e paesaggio;
  • alimenti e bevande;
  • salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • sicurezza pubblica;
  • giochi d’azzardo e scommesse;
  • armi ed esplosivi;
  • elezioni e funzionamento dei partiti;
  • proprietà intellettuale ed industriale.

A mero titolo esemplificativo tra i reati interessati dalla depenalizzazione troviamo  guida senza patente ex art. 116, comma 15 C.d.S. (sempre che non vi sia reiterazione della condotta nel biennio, essendo prevista in questo caso la pena dell’arresto fino ad un anno); e aborto clandestino, limitatamente alla condotta della donna che cagioni l’interruzione della propria gravidanza (art. 19, comma 2, l. n. 194/1978).

L’art. 2 del medesimo decreto legislativo procede poi ad una depenalizzazione nominativa relativa a reati specificatamente individuati puniti con pene detentive sole, congiunte o alternative a pene pecuniarie, presenti sia nel codice penale, sia in leggi speciali. Queste le fattispecie oggetto dell’intervento de quo:

  • art. 527 c.p. (Atti osceni), la cui ipotesi aggravata del comma 2, quando il fatto è commesso all’interno o nelle immediate vicinanze di luoghi frequentati da minori, ha una nuova pena edittale;
  • art. 528 c.p. (Pubblicazioni e spettacoli osceni) ove la rilevanza penale rimane solo nelle ipotesi di cui al comma 3;
  • art. 652 c.p. (Rifiuto di prestare la propria opera in occasione di un tumulto);
  • art. 661 c.p. (Abuso della credulità popolare);
  • art. 668 c.p. (Rappresentazioni teatrali o cinematografiche abusive);
  • art. 726 c.p. (Atti contrari alla pubblica decenza).

Ancora, all’art. 3 viene prevista la depenalizzazione dei reati previsti da leggi speciali, tra cui indichiamo a titolo esemplificativo l’art. 2 comma 1 bis d.l. 463/1983 in tema di omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti qualora l’omesso versamento non ecceda complessivamente i 10.000 euro annui: la violazione di tale fattispecie, dunque, costituisce ad oggi un illecito amministrativo.

Le sanzioni amministrative sono previste all’art. 4 e il procedimento per la loro irrogazione è quello previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Quanto ai profili di diritto intertemporale, naturale interrogarsi su quali debbono essere le sorti dei procedimenti penali pendenti o già definiti con sentenza che abbiano ad oggetto i reati di cui alla depenalizzazione in parola.

Le soluzioni prospettabili sono diverse a seconda della fase in cui si trova il procedimento.

Se il procedimento è già stato definito con sentenza di condanna o decreto irrevocabile, sulla base del principio generale di cui all’art 2 comma 2 c .p. (“nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata sentenza di condanna, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali”) il giudice dell’esecuzione revoca la sentenza o il decreto ai sensi dell’art. 673 c.p.p., dichiarando che il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato e adotta i provvedimenti conseguenti.

In tal caso gli atti del procedimento non vengono trasmessi all’Autorità Amministrativa e non viene applicata alcuna sanzione (vigendo ai sensi dell’art. 1 l. 689/81 il principio di irretroattività degli illeciti e delle sanzioni amministrative).

Se il procedimento penale risulta pendente alla data di entrata in vigore del decreto, occorre distinguere:

se non è stata esercitata ancora l’azione penale l’autorità giudiziaria (nella specie il pubblico ministero), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dispone la trasmissione degli atti all’autorità competente, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data; in tale ultime ipotesi, il Pubblico Ministero avanzerà richiesta di archiviazione del procedimento al Giudice per le indagini preliminari competente (e l’accoglimento della richiesta comporta che gli atti non debbano essere trasmessi all’Autorità Amministrativa);

– se è già stata esercitata l’azione penale il giudice pronuncia, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato, disponendo la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente (salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa);

–  se è già stata pronunciata sentenza di condanna (ma non ancora definitiva) il giudice dell’impugnazione dichiara che il fatto non è previsto dalla legge come reato, decidendo sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

Il D.lgs. n. 7/2016 statuisce invece la depenalizzazione di alcuni reati attraverso la loro abrogazione con conseguente trasformazione in illeciti civili puniti (oltre che con il risarcimento del danno) con una sanzione pecuniaria irrogata dal giudice civile.

Segnatamente , si è operata l’abrogazione di cinque reati, perseguibili a querela, di competenza del Tribunale monocratico o del Giudice di Pace, di seguito elencati:

  1. art. 485 c.p. (falsità in scrittura privata);
  2. art. 486 c.p. (falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato);
  3. art. 594 c.p. (ingiuria);
  4. art. 627 c.p. (sottrazione di cose comuni);
  5. art. 647 c.p. (appropriazione di cose smarrite);

In ordine al reato p. e p. dall’art. 635 c.p. (danneggiamento) viene abrogato solo il primo comma (ovvero la fattispecie perseguibile a querela), con conseguente riformulazione dell’intero articolo che ad oggi prevede al (nuovo) primo comma quali fattispecie autonome di reato (perseguibili d’ufficio) le circostanze aggravanti prima previste al comma 2 n. 1 e n. 2 (“chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia..ovvero in occasione del delitto previsto dall’art. 331” – interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità) , cui si aggiunge l’ulteriore condotta di aver commesso il fatto “in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico”.

Per quanto riguarda le questioni di diritto intertemporale, valgono le considerazioni sopra svolte in materia di depenalizzazione (come prevista dal d.lgs. n. 8/2016), con la differenza che nessun atto verrà trasmesso da parte dell’autorità giudiziaria in quanto spetterà all’interessato (ovvero la parte offesa) proporre eventualmente l’azione ai sensi dell’art. 2043 c.c. avanti al competente giudice civile al fine di far valere i propri diritti (al risarcimento del danno e alla restituzione), cui potrà seguire l’irrogazione di una sanzione civile pecuniaria.

All’indomani dell’approvazione dei decreti in parola , ci si è domandati che destino debba essere riservato alla parte della sentenza penale che statuisce sugli effetti civili nell’ipotesi in cui il reato per il quale sia stata già emessa una sentenza penale non definitiva faccia parte di quelli appena depenalizzati.

Il problema si pone soprattutto per le pregresse condanne dei reati di ingiuria e di danneggiamento, in quanto, dal punto di vista statistico, sono quelle più numerose.

È frequente nella prassi che alla querela per ingiuria segua la costituzione di parte civile tesa ad ottenere una pronuncia di condanna risarcitoria nei confronti dell’imputato. Ebbene a seguito di abolitio criminis e di conseguente revoca della pronuncia di condanna ex art. 594 c.p. che sorte è riservata alle statuizioni civili?

Nel caso di sentenza passata in giudicato infatti, permane il diritto della parte civile, regolarmente costituita, di pretendere l’obbligazione risarcitoria nei confronti del condannato, quand’anche sia venuta meno la condanna.

Nel caso in cui, invece, l’abolitio criminis sia intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il combinato disposto di cui agli artt. 185 c.p. e 74 e 538 c.p.p. impedisce l’emanazione di una pronunzia definitiva di condanna agli effetti penali perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, venendo così meno il primo presupposto dell’obbligazione restitutoria o risarcitoria per cui è concesso l’esercizio nel processo penale dell’azione civile. Ne consegue che il danneggiato potrebbe essere costretto a ripetere l’azione risarcitoria innanzi al Giudice Civile, con un notevole allungamento dei tempi

Tuttavia, occorre sottolineare come il d.lgs. n. 7/2016 non si sia limitato all’abolizione di alcuni titoli di reato, ma – in esecuzione di quanto imposto dalla legge delega – abbia contestualmente provveduto a creare l’inedita figura sanzionatoria delle sanzioni pecuniarie civili.

L’irrogazione delle suddette sanzioni consegue, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo, all’accoglimento della domanda risarcitoria proposta da colui che è stato danneggiato dalle condotte tipizzate dal precedente art. 4 e dunque è inevitabilmente subordinata all’iniziativa di quest’ultima, ma, soprattutto, è evidente che il fatto illecito punito con la sanzione è il medesimo che genera l’obbligazione risarcitoria. In altre parole il Legislatore si è limitato esclusivamente a convertire in pena pecuniaria una condotta che prima era punita con pena detentiva. Si tratterebbe, quindi, di abrogatio sine abolitione e non già di abolitio criminis.

Mentre però l’art. 9 del d.lgs. n. 8/2016 disciplina la trasmissione degli atti all’autorità amministrativa competente per l’irrogazione delle sanzioni amministrative e la sorte delle statuizioni civili già adottate, il d.lgs. n. 7/2016 non dispone nulla sul punto lasciando molti dubbi sul fatto che il giudizio penale prosegua per decidere sulla conferma delle statuizioni civili eventualmente adottate in primo grado.

La Corte di Cassazione, sez. V, sentenza del 23 febbraio 2016, n.7125, chiamata a pronunciarsi avverso una sentenza di condanna, pronunziata anche agli effetti civili ed a seguito di giudizio abbreviato, per i reati di violenza privata, lesioni volontarie, ingiurie e occupazione abusiva di immobili, dopo aver rilevato preliminarmente che la sentenza impugnata deve essere certamente annullata agli effetti penali in parte qua, perché il fatto non è più previsto come reato, mette in evidenza il problema delle statuizioni civili pronunziate nei gradi di merito conseguentemente all’accertamento del fatto contestato ed alla sua attribuibilità agli imputati.

La Corte, dopo avere richiamato alcune pronunce giurisprudenziali relative alla sorti della sentenza penale di condanna in caso di depenalizzazione del reato che ha ad oggetto tanto nel caso in cui essa sia già irrevocabile, tanto nel caso in cui possa ancora essere oggetto di gravame, ha rilevato testualmente: “se dunque appare proponibile anche nel caso di specie una soluzione per cui, nonostante la condanna nei gradi di merito degli imputati, l’intervenuta abrogazione dell’art. 594 c.p. ponga nel nulla anche le statuizioni civili – senza che pertanto al giudice di legittimità sia consentito esaminare il ricorso ai limitati fini di una loro eventuale conferma – non può esimersi dall’evidenziare come gli stessi contenuti del d. Igs. n. 7/2016, così come quelli del ‘parallelo’ d.lgs. n. 8/2016 (entrambi emanati in attuazione della delega contenuta nell’art. 2 L. n. 67/2014), rivelino anche la possibilità di altre ipotesi, profilandosi così la concreta possibilità di contrasti interpretativi in grado di generare sperequazioni applicative”.

Attesa la pregiudizialità della questione prospettata e ritenuto che la stessa possa dare luogo a contrasti interpretativi, la Corte ha ritenuto opportuno rimettere i ricorsi alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618 c.p.p. perché le stesse si esprimano sul seguente quesito: “Se, a seguito dell’abrogazione dell’art. 594 c.p. ad opera dell’art. 1 d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, debbano essere revocate le statuizioni civili eventualmente adottate con la sentenza di condanna non definitiva per il reato di ingiuria pronunziata prima dell’entrata in vigore del suddetto decreto”.

Scarica i decreti legislativi nn. 7 e 8 d.lgs. 15 gennaio 2016: allegato_20797_1allegato_20797_2

Clicca qui, invece, per scaricare il testo di Cass. V n. 7125/2016: Corte-di-Cassazione-sez.-V-sentenza-del-23-febbraio-2016-n.-7125

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.