Costituisce diffamazione diffondere la notizia di avere intrattenuto una relazione extraconiugale con una donna sposata

La condotta di colui che riferisca a una o più persone, anche in tempi diversi, di avere intrattenuto una relazione extraconiugale con una donna sposata può integrare il reato di diffamazione.
A stabilirlo è stata la V sezione penale della Corte di Cassazione, che – con sentenza n. 7856 del 19 febbraio 2018  (…in fase di oscuramento…) – ha affermato che l’imputato, diffondendo tra i compaesani della persona offesa la notizia di avere intrattenuto con la stessa una relazione extraconiugale e di essere in possesso di filmati che lo rappresentavano in momenti di intimità avuti insieme, si è reso responsabile del reato di diffamazione.
La divulgazione della relazione adulterina ha infatti un valore intrinsecamente offensivo della reputazione, atteso che il tradimento coniugale è notoriamente un “comportamento contrario al comune sentire ed ai canoni etici condivisi dalla generalità dei consociati … oltre che al dovere di fedeltà derivante dal matrimonio“.
Di qui il rigetto del ricorso proposto dal difensore dell’imputato e la conferma della condanna a egli irrogata.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.