Diffamazione sul web: l’importanza delle indagini tecniche

In tema di reati di diffamazione sul web, l’omessa verifica da parte dell’accusa – compulsata sul punto da lagnanza difensive – dell’indirizzo IP di provenienza della frase diffamatoria, così come dei cd. file di log, contenenti tempi e orari della connessione, potrebbe comportare l’annullamento della sentenza di condanna per violazione del criterio legale di valutazione della prova ex art. 192 comma 2 c.p.p. posta a base della ritenuta responsabilità.

E’ quanto deciso dalla V sezione della  Corte di Cassazione con sentenza n. 5352 del 5.02.2018, che ha colto l’occasione così di sottolineare l’importanza,  nel caso di reati commessi attraverso la rete, di indagini tecniche approfondite, ai fini della configurazione e valutazione della prova.

Più in dettaglio, secondo la Corte, la sentenza impugnata non si confronterebbe con tutte le argomentazioni difensive, le quali hanno evidenziato l’assenza di riscontri obiettivi alla tesi accusatoria e relativi all’indicata intestazione dell’IP nonché alla verifica tecnica di tempi e orari della connessione. Di qui la mancanza della motivazione in ordine al prospettato dubbio relativo all’eventualità che terzi abbiano potuto utilizzare il nickname dell’imputata, mal utilizzando il criterio legale di valutazione della prova di cui all‘art. 192, comma 2, cod. proc. pen, quanto alla convergenza, concordanza e precisione degli indizi posti a base della ritenuta responsabilità.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.