Distinzione tra falsità materiale e ideologica

Tradizionalmente il criterio distintivo tra falsità materiale e ideologica viene identificato nell’oggetto della falsificazione: ove essa investa la forma esteriore dell’atto si avrà falso materiale, ove il suo contenuto, falso ideologico.
Tale distinzione, invero, non pare poter trovare sempre applicazione,  ove si pensi all’art. 476 c.p. (Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici), che contempla, tra le ipotesi di falso materiale, la creazione ex novo di un documento falso.
La dottrina e la giurisprudenza dominanti hanno allora ritenuto di utilizzare il concetto di genuinità, ritenendo che la falsità ideologica possa predicarsi solo relativamente ad un documento genuino, un documento, cioè, che non presenti discrepanze tra l’autore apparente e l’autore effettivo (in caso contrario si avrà falsità materiale sub specie di contraffazione) e che non abbia subito successive alterazioni.

Ma anche questo concetto si è rivelato inadeguato, atteso ad esempio che l’art. 478 c.p. contempla, come falsità materiale, la condotta del rilascio di una copia di un atto pubblico inesistente o diverso dall’originale e lo stesso art. 476 c.p. punisce la condotta della formazione ex novo di un atto falso. In tali casi, non viene alterato un documento preesistente nè sussiste discrepanza tra autore apparente ed autore effettivo.
Sulla base di tali rilievi, è stato proposto un terzo criterio distintivo tra falso ideologico e falso materiale incentrato sulla legittimazione a formare l’atto. In tale prospettiva, si ha:
  •  falsità ideologica, quando viene formato un atto non veridico dal soggetto astrattamente legittimato a formarlo. La non veridicità si ha, ad esempio, quando il documento pur provenendo dal soggetto che ne risulta essere l’autore, contiene tuttavia dichiarazioni menzognere (si ha in sostanza, in tal caso, la formazione di un documento da parte di chi era privo della legittimazione all’uso di poteri documentali).
  • falsità materiale, allorchè viene formato un atto in assenza delle condizioni legittimanti all’esercizio del relativo potere documentale, sicché esso non è genuino. La non genuinità si ha allorquando, per contraffazione o per formazione integrale, si crea un documento il cui autore apparente non è quello reale, ovvero quando si recano al documento genuino alterazioni che ne modificano la sua essenza materiale (cattivo uso dei poteri documentali di cui il soggetto agente era legittimato a servirsi).

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.