Esercizio abusivo dell’attività di mediatore creditizio

La figura del mediatore creditizio ha trovato la propria disciplina, all’interno del nostro ordinamento, con l’emanazione della legge 7 marzo 1996, n. 108 (c.d. legge anti-usura), con la finalità di regolamentare una attività, quella della mediazione creditizia per l’appunto, che aveva nel passato recente agevolato fenomeni usurari.

In una logica di riordino della materia atta a disincentivare mercati illegali del denaro, l’art. 16 comma 1 della legge testé richiamata ha riservato “l’attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari (…) ai soggetti iscritti in apposito albo istituito presso il ministero del tesoro, che si avvale dell’ufficio italiano dei cambi”, rinviando la specificazione del contenuto dell’attività di mediazione creditizia ad apposito regolamento governativo (comma 2).

Ne consegue che è a tale provvedimento normativo, emanato con d.p.r. 28 luglio 2000, n. 287, che bisogna far riferimento per identificare l’attività del mediatore creditizio, il cui svolgimento è subordinato all’iscrizione in apposito albo. Ciò è fondamentale, ove si abbiano a mente le sanzioni penali applicabili nei confronti di coloro che, in disprezzo della normativa di riferimento, svolgono l’attività in questione senza titolo abilitante. L’esercizio abusivo dell’attività di mediazione creditizia, ai sensi del successivo comma 7, è infatti punito “con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da quattro a venti milioni di lire”.

L’art. 2 del d.p.r. 287/2000 dispone che è “mediatore creditizio (…) colui che professionalmente, anche se non a titolo esclusivo, ovvero abitualmente mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari determinati con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma”.

Già da una prima lettura della norma emerge come venga rappresentata una nozione di “mediazione creditizia” nella quale sono ripresi i contenuti alla medesima ascritti dall’art. 1754 c.c.

Un soggetto per configurarsi come mediatore creditizio deve necessariamente svolgere la sua attività in posizione di assoluta autonomia ed imparzialità, da intendersi come equidistanza tra i contrapposti interessi delle parti coinvolteNe consegue che non rientrano nell’ambito della mediazione tutti quei soggetti legati da un contratto (ad esempio, di mandato o di agenzia) con la banca o l’intermediario finanziario, tale da comprometterne l’autonomia.

I mediatori sono quindi liberi professionisti che selezionano al cliente, che intende ottenere un finanziamento, l’operatore finanziario in grado di offrire le migliori condizioni (non solo economiche); e viceversa alle banche e agli intermediari finanziari le persone che abbisognano di accedere al credito.

E’ importante sottolinearsi fin d’ora come l’attività di consulenza, finalizzata alla messa in relazione di banche o intermediari finanziari con la potenziale clientela al fine della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, integri attività di mediazione creditizia.

Più in dettaglio, è consulente finanziario – e quindi non è tenuto all’iscrizione nell’albo dei mediatori creditizi – colui che si limiti ad effettuare una mera attività di consulenza ovvero, nello svolgimento della propria attività, lo stesso metta in relazione, occasionalmente, il proprio cliente con intermediari bancari o finanziari. Ove invece, la messa i relazione delle parti non avvenga occasionalmente, ma abitualmente, si riscontrano gli estremi per l’iscrizione nell’Albo dei mediatori creditizi.

Con il recepimento della Direttiva comunitaria 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, attuato attraverso il D.lgs 141/2010, si è successivamente dato seguito ad una riforma più ampia della figura del mediatore creditizio.

In particolare, il recepimento nel Testo Unico Bancario di una serie di regole generali inerenti il settore dell’agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia, ha comportato un riassetto generale di questi due settori d’attività.

Secondo il nuovo art. 128-quater, l’agente in attività finanziaria è colui che opera su mandato della società finanziaria, diversamente da quanto avviene per il mediatore creditizio che non è legato da alcun rapporto o vincolo di qualsivoglia natura con le parti che mette in contatto.

È stata, inoltre, disposta la soppressione dell’albo dei mediatori creditizi e dell’albo degli agenti in attività finanziaria tenuti dalla Banca d’Italia – attraverso l’Unità d’Informazione Finanziaria – ed è stata prevista l’istituzione di due nuovi elenchi (uno per i mediatori e uno per gli agenti) che saranno tenuti da un unico Organismo di natura privata sottoposto al controllo della Banca d’Italia.

Il D.Lgs. n. 141/10 ha, inoltre, inserito nel TUB il nuovo art. 140-bis che sanziona penalmente l’esercizio abusivo della professione di agente o di mediatore, recitando: “...chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l’attività di mediatore creditizio senza essere iscritto nell’elenco di cui all’articolo 128-sexies, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329”.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.