Estinzione del reato per condotte riparatorie: art. 162 ter cp

L’istituto della estinzione del reato per condotte riparatorie ex art. 162 bis c.p. è stato introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, che ha approvato la proposta di legge recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all’ordinamento penitenziario (c.d. riforma Orlando), con l’evidente ratio  di deflazione del carico giudiziario, offrendo all’imputato un ulteriore strumento per conseguire l’estinzione del reato.

Questo il tenore letterale della disposizione di nuova introduzione:

Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato, ove possibile, le conseguenze dannose o pericolose del reato. Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.
Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l’imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito e comunque non oltre novanta giorni dalla predetta scadenza, imponendo specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l’articolo 240, secondo comma.
Il giudice dichiara l’estinzione del reato, di cui al primo comma, all’esito positivo delle condotte riparatorie.

Balza subito all’attenzione come Il nuovo istituto ricordi quello applicabile nel procedimento innanzi al giudice di pace previsto dall’art. 35 d.lgs. 274 del 2000.

E’ infatti prescritta, al pari della norma testé citata, la necessità del contraddittorio, garantito nella parte in cui è prevista l’audizione delle parti e della persona offesa (v. art. 162 ter comma 1 c.p.), al fine di permettere al giudice di acquisire gli elementi necessari alla valutazione della proporzionalità tra la condotta riparatoria, il grado di colpa e il danno cagionato, nonché della persistenza di conseguenze dannose o pericolose del reato e della spontaneità della condotta riparatoria posta in essere dall’imputato.

Viene prescritto, inoltre, un termine ben preciso entro il quale l’imputato, per accedere alla nuova causa di estinzione, deve porre in essere le condotte riparatorie, e cioè entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, anche se non è esclusa la possibilità di concedere un ulteriore termine non superiore a sei mesi, per adempiere al pagamento, anche in forma rateale. In quest’ultimo caso, dopo aver accolto la richiesta, il giudice ordinerà la sospensione del processo e fisserà la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito per l’adempimento, imponendo specifiche prescrizioni.

Con riferimento al contenuto della condotta riparatoria, essa si sostanzia, come normalmente accade, nella restituzione o risarcimento o eliminazione delle conseguenze dannose del reato. Con specifico riguardo al risarcimento, viene altresì previsto che questo possa essere sostituito dall’offerta reale, ai sensi degli artt. 1208 e ss. c.c., formulata dall’imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.

La peculiarità di questa nuova causa di estinzione del reato è, infatti, rappresentata dal conferimento al giudice lo strumento con il quale, in presenza di condotte idonee a reintegrare l’offesa, anche se solo proposte dall’imputato e rifiutate della persona offesa, superare la resistenza dello stesso e giungere comunque alla dichiarazione di estinzione del reato.

L’art. 162-ter c.p. è destinato, infine,  a trovare applicazione esclusivamente con riferimento ai reati procedibili a querela soggetta a remissione.

Estinzione del reato per condotte riparatorie: disciplina transitoria

Il nuovo art. 162 ter, in base alla normativa transitoria, si applica anche ai processi in corso alla data della entrata in vigore della legge.

Il giudice potrà, inoltre, dichiarare l’estinzione del reato anche nel caso in cui le condotte riparatorie
siano state poste in essere oltre il termine previsto, e cioè la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. In particolare, l’imputato, nella prima udienza successiva alla data dell’entrata in vigore della nuova norma, potrà fare richiesta di un termine, che non superi i 60 giorni, per poter provvedere alle condotte riparatorie. In caso di accoglimento della richiesta, il processo verrà sospeso (in uno al decorso della prescrizione) e si procederà alla fissazione di una successiva udienza una volta scaduto il termine stabilito.

Si badi, tuttavia, come questa particolare previsione concessa all’imputato attenga ai soli giudizi di merito in corso, non avendo la Corte di cassazione poteri e cognizioni di merito per valutare l’adeguatezza delle condotte riparatore.

 

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.