Il delitto di estorsione, art. 629 c.p.

All’interno del titolo XIII del libro II c.p., dedicato ai Delitti contro il patrimonio, troviamo disciplinata la fattispecie di cui all’art. 629, rubr. Estorsione, la quale testualmente recita:

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell’ultimo capoverso dell’articolo precedente .

Nonostante la collocazione sistemica del delitto de quo, va subito messa in risalto la circostanza che trattasi di un reato plurioffensivo, posto a tutela non solo del patrimonio della vittima, ma altresì della sua libertà personale.

Può senz’altro affermarsi che il delitto di estorsione sia un reato comune, potendo essere perpetrato da chiunque. Si noti, comunque, che qualora la medesima condotta sia posta in essere da un P.U., con abuso dei poteri inerenti alla sua funzione, potrà configurarsi il reato di concussione (v. art. 317 c.p.).

Il soggetto passivo va invece individuato nel titolare del potere giuridico di disporre dei beni e dei diritti, e può anche essere soggetto diverso rispetto a quello verso il quale è diretta la violenza.

La condotta incriminata consiste nel coartare la volontà della vittima, mediante violenza o minaccia, costringendola a tenere determinati comportamenti, attivi od omissivi, forieri di un duplice effetto: un ingiusto vantaggio per l’agente ed un danno per la vittima.

Nonostante l’apparenza, la fattispecie in discorso è qualificabile come un reato a forma vincolata, avendo il Legislatore proceduto alla sua descrizione indicando precisamente le modalità con cui l’offesa dev’essere realizzata, nonché la sequenza in cui lo stesso rapporto causale deve articolarsi.

Quanto al concetto di minaccia rilevante per la configurabilità dell’estorsione, essa consiste nella prospettazione di un male futuro, la cui verificazione dipende dalla volontà autore. Ai fini della configurabilità del delitto di estorsione, sono indifferenti le modalità con cui questa viene manifestata, potendo essere palese o larvata, diretta o indiretta, purchè comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore ed a coartare la volontà della vittima.

Non occorre che la volontà del soggetto passivo, per effetto della minaccia, venga completamente esclusa, ma che, residuando la possibilità di scelta fra l’accettare le richieste dell’agente o subire il male minacciato, la possibilità di autodeterminazione sia condizionata in maniera più o meno grave dal timore di subire il pregiudizio prospettato. Se la minaccia, infatti, si risolvesse in un costringimento psichico assoluto, ed il risultato dell’agente fosse il conseguimento di un bene mobile, si configurerebbe, infatti, un vero e proprio impossessamento, e, conseguentemente, il diverso reato di rapina (c. Cass. Sez. II, n. 44954/2013).

L’analisi interpretativa delle variabili modalità con cui può essere posta in essere la minaccia nel delitto di estorsione, ha condotto la giurisprudenza ad elaborare la figura della c.d. estorsione ambientale. Per essa deve intendersi quella particolare forma di estorsione che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell’associazione criminale di appartenenza del soggetto agente, quand’anche attuata con linguaggio e segni criptici, a condizione sempre che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima (v. Cass. Sez. II, n. 261632/2014).

Anche la minaccia di adire le vie legali, pur avendo un’esteriore apparenza di legalità, può integrare l’elemento costitutivo di cui all’art., 629 c.p. quando formulata con lo scopo di coartare l’altrui volontà e conseguire risultati non conformi a giustizia (cfr. Cass. Sez. II, n. 36356/2013).

Parimenti si è ritenuto condotta idonea a configurare il delitto di estorsione, quella del datore di lavoro che, con minaccia larvata di licenziamento, costringa i suoi dipendenti ad accettare la corresponsione di trattamenti retributivi deteriori e non adeguati alle prestazioni effettuate, e più in generale condizioni di lavoro contrarie alle leggi ed ai contratti collettivi (v. Cass. Sez. II, n. 261553/2014).

È stata anche individuata la figura della c.d. estorsione contrattuale, quale minaccia volta da una parte contrattuale nei confronti dell’altra di recedere dai rapporti negoziali in caso di mancata adesione dell’altro contraente alle pretese della controparte. In un caso il locatore è stato condannato per il reato di estorsione per avere imposto unilateralmente la corresponsione di una somma, non dovuta e non prevista dal contratto, al conduttore per prorogare il contratto (v. Cass. N. 24437/2011).

La coartazione della vittima si pone come evento intermedio tra la condotta dell’agente e l’atto di disposizione patrimoniale cui aderisce la persona offesa.

L’atto di disposizione, ai fini della configurabilità del delitto, deve , infatti, a sua volta procurare all’agente o ad altri un ingiusto profitto, ma anche un effettivo danno alla persona offesa.

L’elemento dell’ingiusto profitto va individuato in qualsiasi vantaggio, non solo di tipo economico, che l’autore intenda perseguire e che non si collega ad un diritto, o è perseguito con uno strumento antigiuridico, o ancora con uno strumento legale ma avente uno scopo tipico diverso.

Il danno invece non può non essere di tipo patrimoniale, ma deve consistere in un’effettiva diminuzione del patrimonio (inteso in senso lato) della persona offesa.

Sarà proprio la realizzazione di questo doppio evento finale del reato a segnarne la consumazione, ovviamente con riferimento all’ultimo dei due eventi che s’è verificato, ove non simultanei.

Configurabile il tentativo, qualora la violenza o la minaccia non raggiungono il risultato di costringere la persona al facere estorto.

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, in quanto il procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno non rappresenta lo scopo in vista del quale il colpevole si determina al comportamento criminoso, ma un elemento della fattispecie oggettiva (Cass. Sez. II, n. 18380/2004).

Ai sensi del secondo comma dell’art. 629 c.p., il delitto di estorsione è aggravato quando ricorra una delle circostanze aggravanti previste dall’ultimo comma dell’art. 628 c.p. Tale rinvio deve considerarsi dinamico e di natura formale, dovendosi intendere riferito – dopo le modifiche apportate dalla L. n. 94 del 15 luglio 2009 – all’attuale terzo comma del medesimo art. 628, relativo al reato di rapina:

  1. Violenza o minaccia commessa con armi;
  2. Violenza o minaccia commessa da più persone riunite (in tal senso occorre almeno la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo e nel momento della realizzazione della violenza o della minaccia);
  3. Violenza o minaccia posta in essere da persona che fa parte di associazione mafiosa;
  4. Aggravante di cui all’art. 7 d.l. n. 152 del 1991 (c.d. metodo mafioso);
  5. Fatto commesso da persona sottoposta a misura di prevenzione (art. 71 d.lgs 6 settembre 2011, n. 159);
  6. Concorso di più aggravanti speciali, determinante un ulteriore aumento della sanzione applicabile, ai sensi dell’ 63 co. 4 c.p.

Quanto, infine, al concorso con altri reati, si è già detto, nell’incipit del presente articolo, dei rapporti con il reato di cui all’art. 317 c.p. (concussione).

Ancora, la condotta di violenza che, cumulativamente o alternativamente, con quella di minaccia, costituisce il nucleo essenziale del delitto di estorsione, viene in esso completamente assorbita quando non provochi alcuna lesione personale. In caso contrario, troverà applicazione il concorso di reati (cfr. Cass. Sez. II, n. 16658/2014).

Quanto ai rapporti con il delitto di truffa aggravata dall’ingenerato timore di un pericolo immaginario, il criterio distintivo risiede nel diverso modo in cui viene prospettato il danno, in vista del quale la persona si induce a quell’azione od omissione da cui deriva il conseguimento dell’ingiusto profitto dell’agente. Si ha truffa aggravata, quando il danno viene prospettato non come certo e sicuro, ma soltanto come eventuale e mai proveniente direttamente dall’agente, giacchè in tal caso la vittima si determina all’azione od omissione perché indotta in errore. Si ha invece estorsione, quando il danno è prospettato come certo e sicuro e ad opera del reo o di altri, poiché in tal caso la persona offesa è posta innanzi all’alternativa di subire il danno minacciato o di far conseguire all’agente il voluto profitto (v. Cass.  Sez. II, n. 7662/2014).

Il delitto di estorsione può concorrere con quello di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), attesa la diversità dei beni giuridici tutelati.

Può concorrere, infine, anche con il delitto di usura, ove la condotta tipica sia posta in essere in un momento successivo alla stipula del patto usurario, per ottenere il pagamento dei pattuiti interessi o degli altri vantaggi usurari (Cass. Sez. II, n. 5231/2009).

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.