Delitti contro la fede pubblica: della Falsità in atti

Le c.d. falsità documentali (Capo III) assumono un indubbio rilievo nell’ambito dei reati contro la fede pubblica di cui al Titolo VII del libro II del codice penale.

Volendo, preliminarmente, fornire una definizione alla nozione di falso, essa ha carattere essenzialmente negativo: falso è ciò che non vero, nonchè ciò che è idoneo a trarre in inganno.

Il falso incriminato dai reati in oggetto deve, infatti, essere lesivo della c.d. fede pubblica, che rappresenta – appunto – l’oggettività giuridica del Titolo in esame. Secondo l’orientamento prevalente, per essa dovrebbe intendersi la fiducia che la collettività ripone in determinati oggetti o simboli sulla cui veridicità deve potersi fare affidamento per rendere più sicuro ed affidabile il traffico giuridico ed economico.

Invero, va qui subito rilevato come parte della dottrina, nonché la più recente giurisprudenza, riconosca ai reati di falsità in atti natura plurioffensiva, essendo gli stessi posti a tutela, oltre che della fede pubblica per come sopra definita, anche dell’interesse del soggetto privato sulla cui sfera giuridica l’atto sia destinato a incidere concretamente, con la conseguenza che egli rivestirà, in tali ipotesi, la qualità di persona offesa del reato (cfr. S.U. n. 46982/2007).

Quanto all’oggetto materiale su cui incidono le condotte di falsità documentali, esso va – in linea generale – individuato nel documento, intendendosi per tale, in prima approssimazione, ogni scritto, anche recepito in un programma informatico, dovuto ad una persona che in esso si palesa, contenente esposizione di dati, fatti o dichiarazioni di volontà (c. Antolisei).

Sempre in linea generale, dottrina e giurisprudenza individuano gli elementi tipici e strutturali delle varie figure documentali prese ad oggetto materiale dal presente Titolo, nella forma scritta, nella riconoscibilità dell’autore, nel contenuto di pensiero dichiarativo di scienza o di volontà, e infine nella validità.

Invero, si è ritenuto che, in materia di falso documentale, occorre distinguere la nullità dell’atto, che si assume falso, dalla sua inesistenza. Quest’ultima, impedendo qualsiasi riconoscimento dell’atto, impedisce anche la sussistenza del falso documentale, mentre la nullità o l’annullabilità, per carenza di un requisito, non esclude l’affidamento, sia pure provvisorio, della fede pubblica. La norma penale tutela, infatti, il documento non per la sua validità intrinseca, ma per la sua funzione attestativa (v. Cass. Sez. V, n. 11714/1997).

Discorso diverso, occorre chiarirlo, va invece fatto con riguardo alla falsità materiale in atto pubblico, ed in specie nella ipotesi di un atto pubblico falso formato da parte di un privato, in cui il criterio dell‘invalidità o della inesistenza giuridica è del tutto inidoneo a segnare il confine della rilevanza penale del falso, dal momento che la carenza assoluta di potere del privato, causa dell’inesistenza giuridica dell’atto, è elemento costitutivo dello stesso reato, che diversamente non sarebbe mai configurabile (v. Cass. Sez. V, n. 12091/1987).

Dei documenti può, ai fini della legge penale, effettuarsi una prima macrodistinzione tra atti pubblici e scritture private.

L’art. 2699 c.c. definisce atto pubblico il documento redatto, con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo ove l’atto è formato. Secondo la prevalente interpretazione, tuttavia, la nozione di atto pubblico rilevante ai fini penali è del tutto autonoma rispetto a quella civilistica, in quanto la legge penale tutela il documento pubblico nella sua genuinità e veridicità sia quale strumento probatorio, sia in sé stesso quale principale espressione del bene giuridico della fede pubblica (cfr. S.U., n. 10929/1981).

All’interno della categoria degli atti pubblici, come espressamente previsto dall’art. 479 c.p., vanno poi individuati gli atti pubblici di fede privilegiata, ovvero facenti fede fino a querela di falso. Allorchè la falsità investa tali atti, sono previsti trattamenti sanzionatori più rigorosi.

Gli atti pubblici fidefacienti sono, in particolare, costituiti da quegli atti che sono l’espressione di una potestà certificatrice del pubblico ufficiale che lo redige e che servono, nel loro contenuto intrinseco, a documentare l’attività compiuta dallo stesso pubblico ufficiale o quanto da lui attestato ovvero dichiarato o avvenuto alla sua presenza, ove redatti nelle forme prescritte dalla legge.

Può, quindi, agevolmente desumersi che ciò che caratterizza, in sostanza, l’atto pubblico fidefaciente sia la circostanza che esso sia, ab initio, destinato alla prova, ossia precostituito a garanzia della pubblica fede.

L’efficacia probatoria di tale atti è comunque, si noti, limitata alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché ai fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti alla sua presenza o essere stati da lui compiuti. Non gode, invece, di fede privilegiata la valutazione che nell’atto può essere contenuta dei fatti attestati dal medesimo pubblico ufficiale, a meno che la legge non gli attribuisca espressamente tale potere di valutazione dei fatti con effetto legale (cfr. Cass. Sez. II, n. 1824/1984).

Quanto, invece, alla definizione di scrittura privata, essa è desumibile in via residuale da quella di atto pubblico. È tale qualsiasi documento che provenga da persona priva della qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Costituiscono, in sostanza, scritture private, tutte le scritture formate da un privato che si riferiscono a situazioni delle quali possono derivare effetti giuridicamente rilevanti, vantaggiosi o dannosi per un determinato soggetto.

Si noti, inoltre, come l’art. 491 bis c.p. preveda, a chiusura del sistema, una sostanziale equiparazione del documento informatico agli atti pubblici e alle scritture private autenticate, costituenti l’oggetto materiale delle varie previsioni incriminatrici di cui al presente Titolo.

I delitti di falsità in atti non richiedono il verificarsi di un danno. Per la punibilità del falso documentale, il codice vigente ha, infatti, eliminato, considerandola superflua, la condizione che la alterazione della verità sia tale che possa derivarne pubblico o privato nocumento. È sufficiente che dalla falsa dichiarazione possa derivare pericolo alla fede pubblica.

L’elemento soggettivo richiesto a fini della configurabilità della fattispecie di falso documentale è il dolo generico, inteso quale consapevolezza della immutatio veri; non è, invece, richiesto l’animus nocendi vel decipiendi. Il dolo deve, comunque, essere oggetto di rigoroso accertamento probatorio, e va escluso tutte le volte in cui la falsità risulti essere dovuta soltanto a leggerezza o negligenza dell’agente, atteso che il sistema penale attualmente vigente non contempla la figura del falso colposo.

Guardando adesso alle fattispecie più rilevanti dei delitti di falsità in atti, troviamo – ad apertura del Capo III, il delitto di Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.), che punisce il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, … con la reclusione da uno a sei anni.

L’espressione esercizio delle sue funzioni cui il Legislatore fa ricorso per sanzionare più severamente il fatto commesso dal pubblico ufficiale, deve riferirsi all’ambito di competenza funzionale dello stesso, sicchè per rendere configurabile il reato è sufficiente che l’alterazione o la contraffazione avvenga in occasione di tale esercizio e che l’atto alterato o contraffatto rientri, per la sua natura, nella competenza funzionale del pubblico ufficiale, a nulla rilevando il momento in cui tali condotte siano poste in essere (v. Cass. Sez. V, n. 8263/1992).

Si noti, inoltre, che rientra nella categoria degli atti pubblici ai fini dell’applicabilità dell’art. 476, non solo il documento espressamente previsto da determinate norme, ma anche qualsiasi documento che, benchè non imposto dalla legge, sia stato compilato dal pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, per documentare la regolarità degli adempimenti ai quali è obbligato o circostanze di fatti caduti sotto la sua diretta percezione o comunque ricollegabili a tali adempimenti.

È del tutto irrilevante, invece, la distinzione tra atto interno ed esterno della pubblica amministrazione, una volta che la mendace attestazione o l’alterazione di un atto pubblico sia compiuta e sia idonea ad offendere la pubblica fede (v. Cass. Sez. V, n. 10050/1980). Dovrà, comunque, trattarsi di atti tipici o che comunque si inseriscano in un iter procedimentale prodromico all’adozione di un atto finale destinato ad assumere valenza probatoria di quanto in esso implicitamente o esplicitamente attestato.

Il successivo art. 477 c.p. prevede la fattispecie di Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative, la quale punisce il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, … con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Com’è facile evincere dalla lettura della disposizione sopra riportata, il delitto di cui all’art. 477 c.p. si differenzia dal precedente per l’oggetto materiale su cui deve cadere la falsità.

Dalla categoria degli atti pubblici vanno, infatti, distinti i certificati e le autorizzazioni amministrative, per i quali il Legislatore ha previsto, in caso di falsificazione, autonome figure di reato.

Si definisce certificato l’atto proveniente da un pubblico ufficiale che riproduce attestazioni già documentate (non quindi i risultati di un accertamento compiuto dallo stesso pubblico ufficiale redigente). Il certificato è un documento c.d. derivato o secondario, in quanto contenente dichiarazioni di scienza – ovvero giudizi e valutazioni – intorno a fatti noti al pubblico ufficiale in quanto provenienti da altri documenti ufficiali o dalle sue conoscenze tecniche. Esso, quindi, non ha una propria ed autonoma efficacia giuridica.

L’autorizzazione amministrativa è, invece, quell’atto che, lungi dal costituire un diritto, ha la funzione di rimuovere un limite all’esercizio di un diritto preesistente.

Il delitto di falso in certificati o autorizzazioni prescinde dall’uso del documento contraffatto o alterato, e si perfeziona nel momento in cui viene compiuta la falsificazione.

Sempre dalla categoria generale degli atti pubblici, vanno ancora distinti gli attestati del contenuto di atti e le copie autentiche di atti pubblici, posto che allorquando la falsità concerna i medesimi si verte nell’ipotesi di cui all’art. 478 c.p., Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti, che punisce il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall’originale, … con la reclusione da uno a quattro anni.

Gli attestati del contenuto di atti e le copie autentiche di atti pubblici sono documenti di secondo grado o di grado ulteriore che contengono la riproduzione fedele e completa di un documento originale, effettuata con un qualsiasi mezzo, anche meccanico.

La copia, poi, si definisce autentica, se formata e rilasciata da un pubblico ufficiale che ne garantisce la conformità all’originale.

La norma di cui all’art. 478 comma 1 punisce la formazione e il rilascio in forma legale della pretesa copia di un atto inesistente, sicchè è proprio l’autenticazione del pubblico ufficiale e cioè la falsa attestazione di conformità che costituisce elemento integrativo della fattispecie delittuosa de qua.

Ne consegue che nel caso in cui l’originale sia stato falsamente formato e successivamente riprodotto in copia, il fatto non potrà ricondursi sotto l’applicazione dell’art. 478, punendo quest’ultimo la creazione artificiosa della copia di un originale solo supposto, bensì sotto la previsione della norma che punisce la falsificazione dell’originale (v. Cass. Sez. V, n. 3023/1979).

I successivi articoli 479 e 480 riproducono il contenuto di cui agli artt. 476 e 477 c.p., incriminando tuttavia la falsità di tipo ideologico.

E così, l’art. 479 c.p., Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, punisce il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, con le pene stabilite nell’articolo 476.

Mentre l’art. 480, Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrative, punisce il pubblico ufficiale, che, nell’esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, … con la reclusione da tre mesi a due anni.

Segue l’art. 481 c.p., Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità, che punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 51 a euro 516 chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità.

Ove, poi, il fatto sia commesso per scopo di lucro, le pene della reclusione e della multa si applicano congiuntamente, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. In tal senso, si è ritenuto che lo scopo di lucro non si può presumere solo perché la falsa attestazione sia operata da chi, svolgendo attività professionale per sé remunerata, eserciti un servizio di pubblica necessità, ma va dimostrato come raggiungibile proprio attraverso la falsa attestazione, indipendentemente da chi ne sia il beneficiario (v. Cass. Sez. V, n. 11081/2010).

I successivi artt. 482 e 483 incriminano, invece, le falsità documentali commesse dal privato.

L’art. 482 c.p., Falsità materiale commessa dal privato, punisce con le pene di cui agli artt. 476, 477 e 478 c.p. ridotte di un terzo, i medesimi fatti in essi previsti ove compiuti da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dall’esercizio delle sue funzioni.

Essa costituisce un’ipotesi autonoma di reato e non un’ipotesi attenuata dei reati di cui agli articoli sopracitati.

Autore del falso, nella falsità di cui al presente articolo, deve essere soltanto il privato (o il pubblico ufficiale fuori dall’esercizio delle sue funzioni), giacché, ove in concorso con il privato agisca il pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, sono applicabili le pene stabilite agli artt. 476, 477 e 478 , ai sensi dell’art. 117 c.p.

Si noti, inoltre, come l’art. 482, nel richiamare le disposizioni di cui agli artt. 476, 477 e 478, prevede la punibilità del privato per le sole falsità materiali in atti pubblici; analogo richiamo non è contenuto all’art. 479 per le falsità ideologiche. Pertanto, fuori dalle ipotesi di responsabilità mediata e di concorso nel reato proprio ex art. 117 c.p., non è ipotizzabile una falsità ideologica in atto pubblico a carico del privato.

L’art. 483 c.p., Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, infatti, incrimina la condotta del privato che attesti falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, punendola con la reclusione fino a due anni. Se poi si tratta di attestazione in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore ai tre mesi.

Si tratta di una previsione delittuosa destinata a trovare applicazione solo nei casi in cui una specifica norma giuridica attribuisca all’atto la funzione di provare i fatti attestati dal privato al pubblico ufficiale, così collegando l’efficacia probatoria dell’atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero (v. S.U. n. 28/1999).

Il reato è configurabile, inoltre, non soltanto per quello che viene detto, ma anche per quello che viene taciuto, allorquando, per effetto dell’occultamento di elementi essenziali a descrivere perfettamente e compiutamente il fatto oggetto della dichiarazione, ne risulti una rappresentazione non veridica e quindi oggettivamente falsa (cfr. Cass. Sez. V, n. 12882/1999).

La distinzione tra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e quello di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici, può, pertanto, individuarsi nel fatto che, nella prima ipotesi, il pubblico ufficiale si limita a trasfondere nell’atto la dichiarazione ricevuta, della cui verità è responsabile il dichiarante in relazione ad un preesistente obbligo giuridico di affermare il vero; nella seconda ipotesi, invece, la falsità attiene  specificamente alla condotta del pubblico ufficiale che riceve o redige l’atto, dovendo in tale ipotesi considerarsi l’attestazione propria di quest’ultimo, quantunque formulata sulla base delle notizie e delle indicazioni ricevute dal privato.

Proseguendo nella presente disamina, segue l’art. 485 c.p., Falsità in scrittura privata, che punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio (dolo specifico), forma in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o altera una scrittura privata vera, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso.

Dalla lettura della norma, è facilmente evincibile la punibilità della sola falsità materiale, e non anche quella ideologica.

Interessante notare come il delitto in parola, per espresso dettato codicistico, non si perfezioni con la semplice falsificazione, ma richieda l’uso del documento: è alla data di tal uso, infatti, che il delitto giunge a consumazione.

Proprio con riferimento all’utilizzo di documenti oggetto di falsità, pare utile concludere la presente trattazione con un breve accenno all’art. 489, rubr. Uso di atto falso, che punisce chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace con le pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo.

Ai fini dell’integrazione del reato de quo, si è ritenuto che sia necessario che l’agente non abbia concorso nella falsità o che, comunque, non si tratti di concorso punibile. Così, ad esempio, si è ritenuto applicabile l’art. 489 c.p. quando la falsificazione dell’atto non è punibile perché commessa all’estero, ma il falsificatore ne abbia fatto uso nello Stato (v. Cass. Sez. V, n. 41666/2014).

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.