Funzione, instaurazione e svolgimento dell’ udienza preliminare

L’ udienza preliminare svolge una funzione, per così dire, di filtro, dovendo assicurare che un giudice controlli la legittimità ed il merito della richiesta di rinvio a giudizio formulata dal Pubblico Ministero. E non solo, essa rappresenta la sede nella quale si possono svolgere i procedimenti speciali che eliminano il dibattimento, quali il rito abbreviato, l’applicazione della pena su richiesta delle parti e la messa alla prova.

Il Giudice che presiede l’udienza preliminare fa parte dello stesso ufficio dei giudici per le indagini preliminari, fatte salve le incompatibilità di cui all’art. 34 c.p.p.

L’udienza preliminare, inoltre, segna l’inizio del processo, posto che la richiesta di rinvio a giudizio comporta l’esercizio dell’azione penale da parte del Pubblico Ministero, e dunque la fine delle indagini preliminari .

Guardando agli adempimenti che precedono l’udienza, la richiesta di rinvio a giudizio è trasmessa, unitamente al fascicolo delle indagini, al G.u.p., che fissa il giorno, l’ora ed il luogo dell’udienza. Tra la data della richiesta e quella dell’udienza non può intercorrere un termine superiore a trenta giorni e le parti devono essere avvisate almeno dieci giorni liberi prima della data medesima (v. artt. 418 e 419 c.p.p.).

L’avviso della data di udienza è notificato all’imputato e al difensore con la richiesta di rinvio a giudizio, e comunicato al Pubblico Ministero.

L’udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del Pubblico Ministero e del difensore dell’imputato (art. 420 c.p.p.). Lo svolgimento ordinario dell’udienza viene scandito nei seguenti momenti:

  • a) la costituzione delle parti, in cui il Giudice accertata se le parti sono costituite regolarmente ed in cui il difensore del danneggiato deve presentare la dichiarazione di costituzione di parte civile;
  • b) l’ammissione di atti e documenti, terminata la quale il Giudice dichiara aperta la discussione;
  • c) l’esposizione del Pubblico Ministero;
  • d) le dichiarazioni spontanee e l’eventuale interrogatorio dell’imputato;
  • e) l’esposizione dei difensori delle parte private;
  • f) le conclusioni.

Terminata l’udienza, il Giudice può prendere una decisione definitiva o una interlocutoria. Adotta la prima quando pronuncia sentenza di non luogo a procedere o il decreto che dispone il giudizio (art. 424). Adotta, invece, una decisione interlocutoria quando dichiara di non poter decidere allo stato degli atti; in tal caso indica al Pubblico Ministero le ulteriori indagini da compiere o ne dispone l’assunzione d’ufficio, dando inizio allo svolgimento eccezionale dell’udienza preliminare (artt. 421 bis, 422 c.p.p.).

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.