L’intangibilità del giudicato e gli interventi in executivis sulla pena

È innegabile come il “mito del giudicato“, che per decenni ha dominato incontrastato nella giurisprudenza e nella cultura giuridica penalistica, sia stato oggetto di una lenta, ma continua erosione. La Costituzione della Repubblica (e la proclamazione dei diritti fondamentali ivi contenuti) e, successivamente, il nuovo codice di procedura penale hanno ridimensionato profondamente il significato totalizzante attribuito all’intangibilità del giudicato quale espressione della tradizionale concezione autoritaria dello Stato e ne hanno, per contro, rafforzato la valenza di garanzia individuale.

A differenza di quanto accade in materia civile, dove “l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa” (art. 2909 cod. civ.), con ciò assicurando certezza e stabilità dei rapporti patrimoniali, in ambito penale la forza della cosa giudicata deriva soprattutto dall’esigenza di porre un limite all’intervento dello Stato nella sfera individuale e si esprime essenzialmente nel divieto di bis in idem (cfr. Cass. sez.  VI, 18 novembre 2004, n. 1892, Fontana; Sez. Un., 28 giugno 2005, n. 34655, Donati).

Il Legislatore statuisce in modo inequivocabile solo l’immodificabilità del giudizio sul fatto costituente reato, escludendo un nuovo procedimento penale a suo carico, sicché non è consentito desumere un principio di immodificabilità in assoluto del trattamento sanzionatorio stabilito con la sentenza irrevocabile di condanna. Al contrario, la pena può subire, anzi deve, quelle modificazioni necessarie imposte dal sistema.

È poi la stessa Relazione al Progetto preliminare del codice di procedura penale (p. 140)  ad evidenziare l’ “estrema importanza attribuita dal legislatore delegante alla fase dell’esecuzione, quale strumento per l’attuazione del principio costituzionale dell’umanizzazione della pena da cui deriva poi quello dell’adeguatezza della medesima con riferimento al fine della possibile rieducazione del condannato” ed a qualificare come “notevoli e penetranti gli strumenti che consentono una modificazione sostanziale della pena inflitta al condannato”.

Ancora, dal contenuto di numerose disposizioni codicistiche (v. artt. 669, 673, 672, 671, 676 c.p.p.) emerge con tutta evidenza l’insostenibilità della vecchia concezione circa la natura secondaria e accessoria della fase esecutiva che, grazie alle nuove attribuzioni del giudice e alla giurisdizionalizzazione del procedimento, ha acquistato una dimensione centrale e complementare a quella della fase di cognizione, concorrendo, come è stato notato, al «completamento funzionale del sistema processuale».

È emersa, in sostanza, la chiara consapevolezza della necessità di uscire dalla concezione tradizionale del giudicato, sottolineandosi la previsione costituzionale dell’art. 24, quarto comma, Cost. e la doverosità di «privilegiare le esigenze di giustizia rispetto a quelle formali dell’intangibilità del giudicato e della certezza del giudicato, il cui fondamento giustificativo, per quanto rilevante, è di natura eminentemente pratica, così che ben può essere sacrificato in nome di esigenze che rappresentano l’espressione di superiori valori costituzionali».

Al raggiungimento di questo esito hanno dato il loro contributo, sia pure con tempi e intensità diversi, la dottrina giuridica e la giurisprudenza, costituzionale e ordinaria, ma soprattutto, secondo quanto è stato innanzi accennato, lo stesso Legislatore, che ha previsto istituti revocatori volti a porre rimedio a patologie intervenute nel processo conclusosi con sentenza irrevocabile (artt. 629-647 c.p.p; art. 625-bis e ter c.p.p.) ovvero a consentire l’esercizio di poteri da parte del giudice dell’esecuzione anche incidenti sul giudicato (artt. 667-669 c.p.p.). Si pensi, ancora, all’art. 2, comma 3, c.p. che, per la sopravvenuta modificazione normativa di pena detentiva in pena pecuniaria, incide direttamente e immediatamente sul giudicato, derogando al principio generale previsto nel successivo comma 4, secondo cui la legge più favorevole trova il limite di retroattività nella sentenza irrevocabile; o l’ordinamento penitenziario, che consente di intervenire sul concreto trattamento sanzionatorio in relazione alla condotta del condannato, sicché il giudicato va considerato intangibile, ma solo “nel senso che non può mai aumentarsi l’afflittività implicita della pena stabilita nella sentenza di condanna” (Corte Cost., sent. n. 282/1989), rimanendo invece l’esecuzione della pena, anche nelle sue modalità e nel quantum, relativamente flessibile in favorem rei (Corte Cost., sentenze n. 306/1993 e n. 204/1974). Deve, insomma, ritenersi abbandonata la visione dell’esecuzione come mero strumento di attuazione del dictum cognitivo.

Il processo di erosione dell’intangibilità del giudicato ha poi subito, negli ultimi tempi, una forte accelerazione, sotto la necessità di dare esecuzione all’obbligo di ripristinare i diritti del condannato, lesi da violazioni delle norme della Convenzione europea per la salvaguarda dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Chiamate a stabilire se il Giudice dell’esecuzione, in attuazione dei principi dettati dalla Corte EDU con la sentenza 17/09/2009, Scoppola c. Italia, possa sostituire la pena dell’ergastolo, inflitta all’esito del giudizio abbreviato, con la pena di trent’anni di reclusione, in tal modo modificando il giudicato con l’applicazione, nella successione di leggi intervenute in materia, di quella più favorevole, le Sezioni Unite hanno dato risposta affermativa, ritenendo che, di fronte a violazioni convenzionali di carattere oggettivo e generale, stigmatizzate in sede europea, è doveroso un intervento dell’ordinamento giuridico italiano, attraverso la giurisdizione, per eliminare una situazione di illegalità convenzionale, anche sacrificando il valore della intangibilità del giudicato.

Da parte sua, la Corte costituzionale, con sentenza n. 210 del 2013, ha invece riaffermato il valore del giudicato, ma ha nel contempo ribadito che, “nell’ambito del diritto penale sostanziale, è proprio l’ordinamento interno a reputare recessivo il valore del giudicato, in presenza di alcune sopravvenienze relative alla punibilità e al trattamento punitivo del condannato”. L’ordinamento nazionale, infatti, “conosce ipotesi di flessione dell’intangibilità del giudicato, che la legge prevede nei casi in cui sul valore costituzionale ad esso intrinseco si debbano ritenere prevalenti opposti valori, ugualmente di dignità costituzionale, ai quali il legislatore intende assicurare un primato. Tra questi, non vi è dubbio che possa essere annoverata la tutela della libertà personale …”.

Ciò che va particolarmente sottolineato di tale pronuncia è la netta e limpida affermazione che “la restrizione della libertà personale del condannato deve essere legittimata, durante l’intero arco della sua durata, da una legge conforme alla Costituzione (artt. 13, comma secondo, e 25, comma secondo, Cost.) e deve assolvere la funzione rieducativa imposta dall’art. 27, comma terzo, Cost.”. Nel bilanciamento tra il valore costituzionale della intangibilità del giudicato e il diritto fondamentale e inviolabile alla libertà personale, va data prevalenza a quest’ultimo. Garante della legalità della pena in fase esecutiva è il Giudice dell’esecuzione, cui compete, se richiesto, di ricondurre la pena inflitta a legittimità.

La Corte costituzionale (nella stessa sentenza n. 210 del 2013) ha infine sottolineato l’estensione dei poteri del Giudice dell’esecuzione, “che non si limita a conoscere delle questioni sulla validità e sull’efficacia del titolo esecutivo ma è anche abilitato, in vari casi, ad incidere su di esso”. Il procedimento di esecuzione diventa, dunque, il mezzo con cui investire il Giudice dell’esecuzione “di tutti quei vizi che, al di là delle specifiche previsioni espresse, non potrebbero farsi valere altrimenti, considerata l’esigenza di garantire la permanente conformità a legge del fenomeno esecutivo” (Sez. Un., n. 18821/ 2014, Ercolano).

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.