Il giudizio direttissimo

Il giudizio direttissimo, al pari del giudizio immediato, si caratterizza per eliminare l’udienza preliminare. Alla sua instaurazione provvede, tuttavia, il solo Pubblico Ministero e non anche l’imputato.

L’instaurazione del giudizio direttissimo

In seguito al D.L. 92/2008, che ha ridisciplinato il rito in oggetto, sono previste due ipotesi obbligatorie di instaurazione del rito direttissimo e una facoltativa:

  • Il Pubblico Ministero deve procedere con giudizio direttissimo quando l’imputato è stato arrestato in flagranza di reato e l’arresto è stato convalidato dal G.i.p. In questa ipotesi, il Pubblico Ministero instaura il rito facendo condurre l’accusato in vinculis direttamente in udienza entro 30 giorni dall’arresto.
  • Il Pubblico Ministero deve, altresì, procedetre con giudizio direttissimo anche quando l’imputato abbia reso confessione all’autorità giudiziaria nel corso di un interrogatorio. In tale ipotesi, l’imputato viene citato a comparire in udienza entro 30 giorni dall’iscrizione nel registro delle notizie di reato.
  • il Pubblico Ministero ha invece la sola facoltà di procedere con giudizio direttissimo, presentando l’imputato innanzi al giudice del dibattimento, quando ritiene di chiedere a quest’ultimo la convalida dell’avvenuto arresto. In tal caso, l’arrestato dovrà quindi essere condotto direttamente nell’aula dibattimentale non oltre le 48 ore dall’inizio della limitazione della sua libertà personale.

La convalida dell’arresto rappresenta un presupposto di instaurazione del rito. In sua mancanza, il Giudice deve restituire gli atti al Pubblico Ministero, affinché questi proceda secondo il rito ordinario o il giudizio immediato, se ne ricorrano le condizioni di legge. Tuttavia, la legge prevede che in caso di consenso del Pubblico Ministero e dell’imputato, pur in mancanza della convalida, è comunque possibile procedere con il rito direttissimo.

Si noti, infine, che in tutti i casi di giudiizo direttissimo è il Pubblico Ministero a formare il fascicolo per il dibattimento.

Lo svolgimento del giudizio direttissimo

Oltre all’udienza preliminare, nel rito direttissimo non viene svolta nemmeno la sottofase degli atti preliminari al dibattimento. Non vi sono liste testimoniali: la persona offesa e i testimoni vengono citati anche oralmente a comparire in udienza o portati direttamente dalle parti.

Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, l’imputato ha facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova e viene avvisato dal presidente di avere la facoltà di chiedere il giudizio abbreviato o il patteggiamento, nonché di chiedere un termine a difesa non superiore a 10 giorni.

Una volta dichiarato aperto il dibattimento, il giudizio prosegue secondo la cadenza ordinariamente prevista e disciplinata dal codice.

Il giudizio direttissimo conseguente all’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare

Com è noto, con L. 15 ottobre 2013, n. 119 (in tema di contrasto della violenza di genere), è stata introdotta una nuova modalità di instaurazione del giudizio direttissimo, nell’ipotesi in cui sia stato disposto l’allontanamento urgente dalla casa familiare di un indagato sorpreso in flagranza di reato di uno dei delitti contro la persona, espressamente indicati all’art. 282 bis, comma 6.

E’ la stessa Polizia Giudiziaria che ha eseguito la misura a citare l’indagato in dibattimento perché si svolga la convalida della misura pre-cautelare di neo introduzione, su ordine del Pubblico Ministero che deve valutare se l’instaurazione del rito pregiudichi o meno le indagini.

A tale modulo è per il resto applicabile la disciplina sopra esposta, in quanto compatibile.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.