Il giudizio immediato

Il giudizio immediato si differenza dal rito ordinario per eliminare l’udienza preliminare. La sua instaurazione può avvenire a richiesta tanto del Pubblico Ministero, che dell’imputato.

Il giudizio immediato chiesto dall’imputato

L’imputato può formulare richiesta di giudizio immediato solo dopo che il Pubblico Ministero abbia formulato l’imputazione, chiedendo il rinvio a giudizio, e il Giudice abbia fissato l’udienza preliminare. La richiesta va depositata nella cancelleria del Giudice almeno tre giorni prima dell’udienza e va notificata al Pubblico Ministero e alla persona offesa.

Con la richiesta di giudizio immediato, l’imputato perde la possibilità di ottenere l’abbreviato o il patteggiamento.

Il Giudice investito della richiesta dell’imputato, è obbligato a disporre il giudizio immediato. La scelta operata dall’imputato è, infatti, libera e insindacabile, e può essere motivata da varie ragioni. Ad esempio, ritenendo molto probabile il proscioglimento, l’imputato potrebbe preferire andare subito al dibattimento e ivi ottenere l’effetto preclusivo del giudicato, anziché una sentenza di non luogo a procedere.

Il giudizio immediato chiesto dal Pubblico Ministero

Da parte sua, il Pubblico Ministero deve chiedere al Giudice il giudizio immediato, ove ricorrano i seguenti presupposti:

  1.  la prova di reità dell’indagato appare evidente, sicchè l’udienza preliminare sarebbe inutile;
  2. la persona indagata è stata interrogata sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova o è stata invitata a presentarsi per rendere interrogatorio, ma abbia omesso di comparire senza addurre un legittimo impedimento;
  3. non sono decorsi più di 90 giorni dall’iscrizione della notizia di reato nel registro ex art. 335 c.p.p.
Il giudizio immediato custodiale

Il D.L. 92/2008 ha introdotto una nuova tipologia di giudizio immediato a richiesta del Pubblico Ministero: il giudizio immediato custodiale.

Anche per l’instaurazione del presente giudizio, occorre l’esistenza di gravi indizi di reità dell’indagato, tali da giustificare l’applicazione della misura custodiale. Deve trattarsi di un quantum probatorio superiore a quello richiesto nell’udienza preliminare per il rinvio a giudizio, sicchè possa considerarsi superfluo il controllo sulla fondatezza dell’accusa svolto di regola dal G.u.p.

In dettaglio, il Pubblico Ministero deve chiedere al Giudice il giudizio immediato custodiale nel caso in cui:

  1. l’indagato sia, al momento della richiesta, in stato di custodia cautelare (in carcere o in arresto domiciliare o in ricovero in casa di cura) per il medesimo reato per cui è chiesto il rito;
  2. il provvedimento custodiale abbia raggiunto un certo grado di stabilità, per essere stato confermato in sede di riesame o siano decorsi i termini per proporre tale rimedio;
  3. non siano decorsi 180 giorni dal momento di esecuzione della misura custodiale;
  4. permangano gravi indizi di colpevolezza accertati nell’applicazione e nella successiva conferma della misura.
Il controllo del Giudice

Sulla richiesta di giudizio immediato del Pubblico Ministero, decide il G.i.p. sulla base del fascicolo delle indagini preliminari trasmessogli dal Pubblico Ministero, inaudita altera parte.

Se ritiene insussistenti i requisiti richiesti dalla legge, rigetta la richiesta e restituisce gli atti al Pubblico Ministero; viceversa dispone il rito con decreto e provvede a formare il fascicolo per il dibattimento. Il decreto, non motivato, dovrà poi essere notificato all’imputato, al suo difensore e alla persona offesa, almeno 30 giorni prima della data fissata per il giudizio.

All’imputato deve essere dato l’ulteriore avviso che egli ha facoltà di chiedere l’abbreviato o il patteggiamento entro 15 giorni dalla notifica del decreto.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.