Gli effetti sulla confisca della revoca della condanna ex art. 673 c.p.p.

L’’art. 673 c.p.p. dispone che il giudice dell’esecuzione proceda alla revoca della condanna nel caso di abrogazione o di dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice, dichiarando che il fatto non è (più) previsto dalla legge come reato e adottando i provvedimenti all’uopo necessari.

Ci si è quindi domandati  se la confisca, al pari di ogni statuizione accessoria alla condanna, deve venire meno con la revoca della sentenza ex art. 673 c.p.p.

Incidenter, si rileva come la confisca del profitto, del prezzo e del prodotto del reato ex art. 240 c.p. è una misura di sicurezza, che si traduce nell’acquisizione coattiva, senza indennizzo, da parte dello Stato di beni legati ad un reato da un nesso di “pertinenzialità”. Lo scopo della confisca-misura di sicurezza é quello di neutralizzare la pericolosità sociale del reo, privandolo della disponibilità di beni che tengonoviva in lui l’idea del reato, incentivandolo alla commissione di ulteriori futuri illeciti.

Proprio su tale funzione delle misure di sicurezza, che è rivolta al futuro, si fonda la principale differenza delle misure di sicurezza rispetto alla pena, che perseguendo una funzione rieducativa si rivolge al passato e si modella sul fatto commesso. Resta fermo comunque che, ai fini dell’applicazione di una misure di sicurezza, la valutazione in ordine alla pericolosità sociale, sebbene proiettata prognosticamente al futuro, debba essere attuale.

Proprio detta differenza funzionale spiega perchè il Legislatore non ha espressamente previsto anche per le misure di sicurezza il principio di irretroattività sfavorevole, assoggettate invece alla disciplina di cui all’art. 200 c.p., che stabilisce che il giudice applica la misura di sicurezza in base alla legge vigente al momento della sua applicazione o al momento della sua esecuzione.

Com’è noto, negli ultimi anni il legislatore ha introdotto, sotto il nomen iuris di confisca, una serie di istituti che, pur avendo efficacia ablatoria, differiscono dalla confisca di cui all’art. 240 c.p. per la natura dell’oggetto su cui incidono e le finalità cui rispondono, al punto da essere stati talvolta riqualificati – sulla scorta della concezione autonomistica CEDU  – come vere e proprie pene, con conseguente necessaria applicazione del principio di irretroattività sfavorevole (c., ad es., sulla confisca per equivalente).

Tornando alla questione circa gli effetti sulla confisca della revoca del giudicato ex art. 673 c.p.p., si contendono il campo due orientamenti. Va chiarito, tra l’altro, come la questione relativa alla possibilità che con la revoca della sentenza ex art. 673  c.p.p. si caduchino altresì gli effetti della misura ablatoria, è stata tradizionalmente affrontata in giurisprudenza in modo identico in relazione sia all’ipotesi di abolitio criminis, che di sopravvenuta illegittimità costituzionale della norma incriminatrice.

Secondo una prima impostazione, la revoca del giudicato ex art. 673 c.p.p. comporta larevoca di ogni conseguenza pregiudizievoleper il condannato, inclusa la confisca (v. Cass. Sez. 3, 10 febbraio 1995, n. 419).

Secondo una tesi opposta, invece, la confisca è inevitabilmente destinata a sopravvivere alla revoca della condanna ex art. 673 c.p.p., giacché essa, appena è disposta, produce immediatamente un acquisto a titolo originario del bene in capo allo Stato (il suo effetto è, quindi, definitivo). Inoltre, in base all’art. 236 c.p. non risulta applicabile alla confisca l’art. 207 c.p., norma quest’ultima che disciplina la possibilità di revocare le misure di sicurezza (cfr. Cass. Sez. 3, 25 giugno 1993, n. 1453).

Sul contrasto rilevato, intervennero le Sezioni Unite Maiolo (28 gennaio 1998, n. 2) che, avallando il secondo indirizzo, statuirono che la confisca dovesse sopravvivere sempre alla revoca del giudicato, trattandosi di un “effetto definitivamente prodotto dalla sentenza irrevocabile”, conseguente alla statuizione giudiziale nel momento stesso del passaggio in giudicato della sentenza.

Successivamente all’intervento delle Sezioni Unite, si continuarono a registrare tuttavia decisioni di segno diverso nella stessa giurisprudenza di legittimità. Così, con la sentenza Maffei (Cass. Sez. III, 10 maggio 2016, n. 38857), la Cassazione ha  affermato che gli argomenti a favore dell’intangibilità della confisca non possono essere fatti valere anche con riferimento alla confisca per equivalente, essendo questa una misura sanzionatoria che occorre riqualificare come pena sulla scorta della concezione autonomistica CEDU. La confisca per equivalente, dunque, deve essere trattata come una pena e deve “cadere” insieme alla revoca del giudicato. Ciò con un unico limite: la confisca per equivalente non potrà essere revocata allorché sia già stata eseguita.

Sulla questione è da ultimo nuovamente intervenuta Cass. Sez. 3 n. 8421/2018, che propone una risoluzione diversa, con specifico riguardo al caso in cui la revoca della sentenza sia conseguente ad abolitio criminis.

Secondo gli Ermellini, sarebbe del tutto irrilevante che la confisca sia diretta o per equivalente, né rileva che la confisca abbia natura di misura di sicurezza o di pena sulla scorta della concezione autonomistica CEDU. Ciò che realmente conta, di fronte a una revoca per abolitio criminis, è il fatto che la confisca sia obbligatoria (e non, come in alcuni casi, facoltativa).

Lart. 2, comma 2, c.pinfatti stabilisce che, se in seguito alla condanna vi è stata abolitio criminis, ne cessano l’esecuzione e gli effetti penali (tra i quali effetti rientra la confisca obbligatoria). Così come l’art. 673 c.p.p.impone al giudice di disporre, a seguito della revoca della sentenza, il ritiro di tutte le statuizioni accessorie che presuppongono la condanna (cioè i “provvedimenti conseguenti”), tra cui la revoca della confisca dei beni. Al contempo, l’art. 210, comma 1, c.p. dispone che l’estinzione del reato impedisce l’applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l’esecuzione.

Tale soluzione appare condivisibile, essendo innegabile che la sentenza di condanna rappresenta il
presupposto, logico e giuridico, della misura ablatoria patrimoniale, quale che sia la natura giuridica che gli si attribuisca (misura di sicurezza o pena).

Infatti, nei casi eccezionali in cui il legislatore ha ritenuto l’applicabilità della confisca a prescindere da un giudicato di condanna, lo ha precisato con espressa disposizione, peraltro richiedendo nondimeno un accertamento della responsabilità dell’imputato (si veda la confisca allargata ex art. 240 bis, che può essere eccezionalmente applicata anche in caso di estinzione del reato per prescrizione o per amnistia).

La Cassazione ha poi negato, a differenza di quanto sostenuto dalla già citata sentenza Maffei, che la restituzione del bene confiscato sia possibile solamente laddove la misura non sia stata ancora materialmente eseguita, escludendo che l’intervenuta esecuzione costituisca elemento ostativo alla restituzione.

La soluzione su questo specifico punto solleva, invece, qualche perplessità. Se è indubbio che nell’ipotesi di abolizione legislativa si rende necessario far sì che la norma cessi di produrre effetti ulteriori, siano essi in corso o non ancora iniziati, dall’altro lato è evidente che ben diversa è l’ipotesi in cui la norma ha già cessato di produrre effetti, e cioè la pena sia già stata del tutto scontata o la confisca sia già stata integralmente eseguita.

Lo stesso art. 2, comma 2 c.p., nella parte in cui afferma che, se vi è stata condanna, “ne cessa l’esecuzione”, lascia intendere che, laddove l’esecuzione sia già conclusa, l’abolitio criminis non produrrà alcun effetto. In tal caso dovranno tutt’al più essere rimossi eventuali persistenti “effetti penali della condanna”, tra i quali però non è annoverabile la confisca.

Del resto, non pare ragionevole che lo Stato – ogni volta che il legislatore opera una depenalizzazione – è tenuto a restituire sine die a quo beni già definitivamente e legittimamente confluiti nel suo patrimonio.

Infine, la Corte, nella sentenza che si annota, effettua un distinguo in ordine alle conseguenze sugli effetti della confisca a seconda che la revoca del giudicato intervenga per abolitio criminis o per dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice: nel primo caso, sarebbe sempre possibile disporre la restituzione dei beni confiscati; nell’ipotesi di revoca per sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale, la confisca già eseguita sarebbe invece irrevocabile.

Anche tale conclusione non va esente da critiche, dovendo semmai essere la dichiarazione di illegittimità costituzionale a produrre effetti sulla confisca già eseguita e non invece l’abolitio criminis operata dal legislatore.

Mentre infatti l’abolizione consiste nel sopravvenire di una nuova legge che abroga la previgente disciplina, le sentenze di accoglimento della Corte costituzionale accertano l’illegittimità di quella disciplina, annullandola. L’incremento patrimoniale generato dalla confisca a favore dello Stato rappresenta, di conseguenza, un’acquisizione indebita: non sarebbe stata infatti consentita la misura ablatoria, ove il legislatore avesse esercitato legittimamente il proprio potere normativo.

 

Fonti:

  • Gli effetti dell’abolitio e della declaratoria di incostituzionalità del reato sulla confisca, 28 gennaio 2019, Diritto.it;

  • Finocchiaro S., Gli effetti dell’abolitio criminis e della dichiarazioni di incostituzioalità sul giudicato e sulla confisca; in DPC;

  • Cass. Sez. 3, n. 8421/2018.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.