I delitti contro la pubblica amministrazione: pubblico ufficiale e persona incaricata di pubblico servizio

Il titolo II del libro II del c.p. è dedicato ai delitti contro la Pubblica Amministrazione. Esso si suddivide, a sua volta, in due capi:

  • il capo I disciplina i delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.;
  • il capo II concerne invece i delitti dei privati sempre ai danni della P.A.

Quanto alla nozione di Pubblica Amministrazione rilevante ai fini della tutela penale, essa ricomprende tutte le pubbliche funzioni imputabili allo Stato o ad altro ente pubblico (legislativa, giudiziaria, …), non solo la funzione amministrativa in senso stretto.

Quanto invece alla nozione di pubblico ufficiale, ai sensi dell’attuale formulazione dell’art. 357 c.p. , agli effetti della legge penale, vanno considerati pubblici ufficiali coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa; è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.

Appare evidente dalla lettura della norma che ciò che rileva è l’esercizio oggettivo della funzione (anche in via di fatto), senza che abbia più alcun rilievo il riferimento al relativo rapporto di impiego, alla sua onerosità o gratuità, alla sua temporaneità o permanenza.

Non sorgono particolari problemi nell’individuazione dei soggetti che esercitano una pubblica funzione legislativa (parlamentari, consiglieri regionali) o giudiziaria (magistratura). La legge stessa , al contrario, dedica particolare attenzione alla pubblica funzione amministrativa, sforzandosi di precisarne i contenuti: è tale quell’attività disciplina da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi.

Quanto alla qualifica di persona incaricata di un pubblico servizio, questa può identificarsi in via residuale. Stabilisce infatti l’art. 358 c.p. essa è rivestita da coloro che prestano un pubblico servizio, ovvero un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni d’ordine e della prestazione di opere meramente materiali. Occorre, in sostanza, che l’incarico preveda comunque un minimo di potere decisionale autonomo, corrispondente a una mansione in senso lato intellettiva.

Ulteriore qualifica soggettiva rilevante per i delitti contro la P.A. è, infine, quella della persona esercente un servizio di pubblica necessità ex art. 359 c.p. Si tratta di privati che esercitano determinate professioni il cui esercizio è dalla legge vietato in assenza di una speciale abilitazione (medici, avvocati, notai, architetti, etc.), o di privati che adempiono a un servizio dichiarato di pubblica necessità da un atto della P.A. (es. assicurazioni in materia di responsabilità civile).

Si noti come quelle fin qui trattate sono qualifiche che attengono a soggetti pubblici nazionali. Atteso l’ampliarsi delle funzioni legislative e amministrative attribuite ad organi sovranazionali, è emersa la necessità di estendere l’area del penalmente rilevante anche a pubblici agenti non italiani. Tale considerazione, unitamente all’obbligatorietà di ottemperare ad alcune convenzioni internazionali, ha condotto il legislatore italiano all’introduzione dell’art. 322 bis c.p., che prevede al comma 1 che le fattispecie di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione si applicano anche ai membri delle istituzioni dell’UE, ai suoi funzionari, etc. ; e al comma 2 che i reati di corruzione e istigazione attiva sono puniti anche quando si indirizzino verso tutti i soggetti precedentemente indicati al comma 1.

Caratteristica peculiare dei reati de quo consiste ancora nell’estensione temporale della speciale tutela che il codice appresta ai beni giuridici dai medesimi protetti.

L’art. 360 statuisce che quando la legge considera la qualifica di P.U. o di incaricato di pubblico servizio o di esercente un servizio di pubblica necessità come elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, la cessazione da tale qualifica al momento della consumazione non esclude il reato, se comunque sussiste un collegamento funzionale tra il fatto commesso e la qualifica un tempo rivestita. Secondo un orientamento, tuttavia minoritario, per la stessa ragione dovrebbe attribuirsi allora rilevanza penale anche ai fatti che presentino un collegamento con una pubblica qualifica assunta però successivamente alla consumazione.

Le ipotesi di Confisca ex art. 322 ter c.p.

A conclusione del presente elaborato, va senz’altro citato l’art. 322 – ter c.p., il quale dispone che, nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell’articolo 322 bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall’articolo 321, anche se commesso ai sensi dell’articolo 322bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all’incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell’articolo 322bis, secondo comma .
Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato”.

Il presente articolo è stato aggiunto dall’art. 3 della l. 29.09.2000, n. 300, che ha introdotto un’ipotesi speciale di confisca obbligatoria, che si distingue dalla misura di sicurezza generale ex art. 240 per l’obbligatorietà del profitto del reato.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.