- le ispezioni;
- le perquisizioni;
- i sequestri;
- le intercettazioni di comunicazioni.
A differenza dei mezzi di prova, che si caratterizzano per l’attitudine ad offrire al giudice risultanze probatorie direttamente utilizzabili in sede di decisione, i mezzi di ricerca della prova permettono di far entrare nel procedimento un elemento probatorio che preesiste allo svolgersi del mezzo stesso (es. con la perquisizione e sequestro del corpo del reato)
Si comprende, dunque, perché i mezzi di prova possono essere assunti soltanto davanti al giudice nel dibattimento o nell’incidente probatorio, mentre i mezzi di ricerca della prova possono essere disposti, oltre che dal giudice, anche dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria in fase di indagini preliminari. Anzi, si può altresì aggiungere che i mezzi di ricerca della prova, per la loro buona riuscita, si basano principalmente sul fattore sorpresa. I mezzi di prova, al contrario, devono essere assunti con la garanzie del contraddittorio (es. in fase di indagini, mediante l’istituto dell’incidente probatorio), con tutti gli avvisi e notificazioni conseguenti per la sua corretta instaurazione.
Interessante soffermarsi sui mezzi di ricerca della prova informatica. A seguito della l. 48/2008, l’ispezione, la perquisizione e il sequestro di un supporto informatico rappresentano, a tutti gli effetti, mezzi di ricerca della prova tipici. Ai sensi di legge, tali mezzi dovranno essere esperiti in modo che si impedisca l’alterazione successiva del dato originale; si faccia una copia che assicuri l’autenticità del dato acquisito e si assicuri la non modificabilità della copia stessa. Ai documenti acquisiti andranno apposti sigilli informatici.