I mezzi di ricerca della prova

Il codice definisce mezzi di ricerca della prova :

  1. le ispezioni;
  2. le perquisizioni;
  3. i sequestri;
  4. le intercettazioni di comunicazioni.

A differenza dei mezzi di prova, che si caratterizzano per l’attitudine ad offrire al giudice risultanze probatorie direttamente utilizzabili in sede di decisione, i mezzi di ricerca della prova permettono di far entrare nel procedimento un elemento probatorio che preesiste allo svolgersi del mezzo stesso (es. con la perquisizione e sequestro del corpo del reato)

Si comprende, dunque, perché i mezzi di prova possono essere assunti soltanto davanti al giudice nel dibattimento o nell’incidente probatorio, mentre i mezzi di ricerca della prova possono essere disposti, oltre che dal giudice, anche dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria in fase di indagini preliminari. Anzi, si può altresì aggiungere che i mezzi di ricerca della prova, per la loro buona riuscita, si basano principalmente sul fattore sorpresa. I mezzi di prova, al contrario, devono essere assunti con la garanzie del contraddittorio (es. in fase di indagini, mediante l’istituto dell’incidente probatorio), con tutti gli avvisi e notificazioni conseguenti per la sua corretta instaurazione.

Interessante soffermarsi sui mezzi di ricerca della prova informatica. A seguito della l. 48/2008, l’ispezione, la perquisizione e il sequestro di un supporto informatico rappresentano, a tutti gli effetti, mezzi di ricerca della prova tipici. Ai sensi di legge, tali mezzi dovranno essere esperiti in modo che si impedisca l’alterazione successiva del dato originale; si faccia una copia che assicuri l’autenticità del dato acquisito e si assicuri la non modificabilità della copia stessa. Ai documenti acquisiti andranno apposti sigilli informatici.

Pubblicato da Valeria Citraro

Laureata in Giurisprudenza con 108/110 presso l'Università degli Studi di Catania, con tesi in Diritto Processuale Penale dal titolo "La chiamata in correità. Struttura e Valutazione Probatoria". Abilitata all'esercizio della professione forense il 30/09/2016 con votazione 405/420.